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Assegno per i figli, al via sul portale dell’Inps le domande per i lavoratori del settore privato

È disponibile la procedura sul portale Inps per le domande di assegno familiare per i lavoratori del privato. Con il decreto legge dello scorso 8 giugno sull’ assegno temporaneo per i figli minori, è stato riconosciuto agli aventi diritto un incremento di 37,5 euro per ciascun figlio nei nuclei fino a due figli e di 55 euro in quelli di almeno tre figli. Gli incrementi riguarderanno il periodo dal 1° luglio di quest’anno al 31 dicembre 2021.
A cura di Annalisa Girardi
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Sul portale dell'Inps è stata resa disponibile la procedura per richiedere l'assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato. In una nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale sono state incluse anche le tabelle di calcolo e la rivalutazione annuale dei redditi per il nucleo familiare rispetto alle diverse tipologie e maggiorazioni: si attende comunque una circolare nei prossimi giorni che dovrebbe spiegare al meglio tutte le modalità.

Con il decreto legge dello scorso 8 giugno 2021 (79) sull' assegno temporaneo per i figli minori, è stato riconosciuto agli aventi diritto un incremento di 37,5 euro per ciascun figlio nei nuclei fino a due figli e di 55 euro in quelli di almeno tre figli. Gli incrementi riguarderanno il periodo dal 1° luglio di quest'anno al 31 dicembre 2021. Dopo aver inoltrato la domanda bisognerà aspettare tutte le verifiche dell'Inps, che dovrà anche calcolare le eventuali maggiorazioni. A luglio si aprirà inoltre la procedura per le domande per l'assegno unico transitorio.

Come si legge nel decreto legge dell'8 giugno, la domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il sito dell'Inps e l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente, ovvero mediante bonifico domiciliato. Si tratta di una misura compatibile con il reddito di cittadinanza, così come con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

  • 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
  • 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

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