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Sproporzione tra le prestazioni nel negotium mixtum cum donatione

Cassazione 21.6.2019 n 16783 Nessuna norma stabilisce la misura della sproporzione tra le prestazioni che determina, una volta raggiunta, la configurabilità del negotium mixtum cum donatione, e, tanto meno, che tale sproporzione dev’essere determinata nella misura di almeno il 50%, essendo necessaria soltanto la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni che, sia di significativa entita’
A cura di Paolo Giuliano
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Donazione diretta e donazione indiretta

La donazione diretta è il classico atto di donazione nel quale il donante trasferisce un bene o un diritto su un bene ad un altro soggetto (donatario) provocando la riduzione del patrimonio del donante e l'arricchimento del patrimonio del donatario, tutta l'operazione è permeata dal cd spirito di liberalità.

La donazione indiretta è un atto formalmente diverso dalla donazione, ma che raggiunge un risultato simile, come ad esempio il pagamento di un debito altrui senza chiedere la restituzione di quanto pagato, un il prestito di denaro senza chiedere la restituzione delle somme concesse in mutuo oppure la vendita ad un prezzo di favore (o notevolmente basso)  cd negozio misto con donazione.

Rilevanza delle donazioni indirette

Le donazioni indirette acquistano importanza nell'ambito successorio, poiché devono essere prese in considerazione per valutare se sono state rispettate le quote dei legittimari.

Problematiche poste dalle donazioni indirette

Il primo problema posto dalla donazione indiretta è l'identificazione della donazione indiretta, in altri termini, occorre comprendere se una determinata operazione può essere considerata una donazione indiretta.

Il secondo problema è comprendere se esistono dei principi che possono aiutare all'identificazione delle donazioni indirette. In altri termini, ad esempio, in presenza di una vendita mista a donazione esiste un criterio che individua la soglia minima di risparmio sul corrispettivo oltre la quale sicuremtne si è in presenza di una donazione indiretta.

Descrizione del negotium mixtum cum donatione o vendita mista a donazione

Nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa ma il negozio commutativo adottato è posto in essere dai contraenti per raggiungere, in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando una donazione indiretta.

Presupposti del negotium mixtum cum donatione

La vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza di per sé un negotium mixtum cum donatione, ma sono necessari altri tre elementi: a) è necessario che sussista una sproporzione tra le prestazioni; b) la sproporzione tra le prestazioni deve essere significativa; c) la parte alienante deve essere  consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo.

Quantificazione della sproporzione tra le prestazioni necessaria per avere una vendita mista  donazione

Come si è detto, nella vendita mista a donazione deve esserci una sproporzione tra le prestazioni (tra il valore del bene e il corrispettivo pattuito).

Sicuramente, la mera compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni ma anche la significativa entità di tale sproporzione.

Resta da chiedersi se tale sproporzione tra le prestazioni può essere ancorata ad altri principi al fine di trovare un metro di valutazione, come ad esempio, la rescissione per lesione ex art. 1448 cc, in altre termini la rescissione per lesione ex art. 1448 c. c. potrebbe essere un riferimento normativo quantitativo per accertare l'esistenza della significativa sproporzione.

Quindi, la sproporzione tra le prestazioni sarebbe rilevante solo se, ad esempio, il valore del bene è superiore di almeno al metà (applicando il parametro quantitativo desunto dalla norma dell'art. 1448 c.c. in materia di rescissione per lesione) del prezzo indicato nell'atto, solo in questo caso ci sarebbe un serio elemento indiziante dell'esistenza di un negotium mixtum cum donatione.

Però, l'art. 1448 c.c., norma generale in materia di rescissione, e nulla ha a che vedere con le donazioni e  ha natura e finalità completamente diverse, posto che, nel negozio misto con donazione, la differenza di valori tra le prestazioni non è sintomo di iniquità, come nella rescissione, ma dell'animus donandi.

Inoltre, nelle disposizioni sulle donazioni non sussiste alcuna indicazione in ordine alla misura della sproporzione tra le prestazioni che deve sussistere perché sia configurabile una donazione indiretta.

Infatti, nessuna norma stabilisce la misura della sproporzione tra le prestazioni che determina, una volta raggiunta, la rilevanza ai fini della configurabilità del negotium mixtum cum donatione, e, tanto meno, che tale sproporzione dev'essere determinata nella misura di almeno il 50%, essendo, all'uopo, necessaria soltanto la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni che, tenendo conto di tutte le componenti del corrispettivo pattuite tra le parti, sia di "significativa entità".

Prova dell'esistenza della vendita mista a donazione

Incombe sulla parte la quale intenda far accertare in giudizio la simulazione relativa nella quale si risolve il negotium mixtum cum donatione, l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene pur a tale condizione da animus donandi nei confronti dell'acquirente.

Cass., civ. sez. II, del 21 giugno 2019, n. 16783

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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