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Liquidazione del socio della cooperativa edilizia

La Cassazione del 15.11.2016 n. 23215 ha stabilito che il versamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, (rientrante, quindi, nel rapporto di scambio) deve essere ascritto al pagamento del prezzo d’acquisto del bene prodotto dalla cooperativa, alla cui restituzione la cooperativa è tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso del socio.
A cura di Paolo Giuliano
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Il rapporto tra socio e cooperativa

La cooperativa è un tipo di società (quindi gestisce una attività economica come ogni altra società), ma lo scopo peculiare della cooperativa (c.d. scopo consortile) è quello di fornire ai medesimi soci i beni e servizi che produce e per il cui conseguimento la cooperativa è sorta (art. 2511  cc), ad esempio i soci potrebbero ritenere che acquistando dalla cooperativa (fondata da se medesimi) dei beni potrebbero ottenere dei risparmi di spesa.

Quindi, la persona del socio della cooperativa ha su se stesso un doppio ruolo: 1) ha la qualifica di socio (con obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società); 2) e ha la qualifica di parte contrattuale – autonoma ed indipendente dalla cooperativa – quando decide di acquisire i beni e servizi che produce dalla cooperativa (sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa).

La liquidazione del socio della cooperativa

Questa doppia posizione del socio della cooperativa oppure, detto in modo diverso, questa doppio rapporto in capo alla persona che ah rapporti con la cooperativa (di socio e di autonoma parte contrattuale per gli acquisti dei beni prodotti dalla medesima cooperativa) diventa rilevante e si nota proprio nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio.

Infatti, può accade che un socio decida (o sia costretto) a lasciare la cooperativa, in queste situazioni può accadere che il socio abbia versato alla società cooperativa oltre il conferimento per diventare socio altri versamenti a titolo di acconti sul prezzo di vendita di prodotti creati dalla cooperativa (basta pensare alle cooperative edilizie e agli acconti per avere assegnati gli alloggi).

In questa situazioni, ci si potrebbe chiedere come la liquidazione del socio viene calcolata, infatti si potrebbe sostenere che

  • il socio ha diritto solo alla liquidazione della quota in quanto socio (e non ha diritto alla restituzione degli altri apporti o versamenti effettuati a titolo di acconto prezzo, già compresi nella liquidazione della quota del socio)
  • oppure si potrebbe sostenere che la liquidazione del socio si compone di due elementi, (che devono sommarsi tra loro), a) la liquidazione della quota sociale (che estingue il rapporto sociale),  b) la liquidazione (restituzione) degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi che produrrà la cooperativa (che estingue i rapporti tra le parti contrattuali, inerenti l'attività "commerciale" della società cooperativa)

La liquidazione della quota sociale

La liquidazione della quota del singolo socio è regolata dall'art. 2535 cc, tale articolo individua (per quanto qui interessa) il momento temporale in riferimento al quale il patrimonio sociale va quantificato  (la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio) e rimanda allo statuo per i criteri da seguire per la liquidazione (la liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo).

La restituzioni degli altri versamenti o apporti effettuati a titolo di acquisto dei beni e servizi prodotti dalla cooperativa

Diversa è la questione della restituzione (o liquidazione) degli altri apporti effettuati (sempre dal socio) ma non nella qualità di socio, ma in base ad un diverso rapporto (commerciale) tra il medesimo socio e la cooperativa (per gli acquisti dei beni e servizi prodotti della cooperativa).

In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma.

Da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, (rientrante, quindi, nel rapporto di scambio) deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto del bene prodotto dalla cooperativa, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

Questa distinzione (tra rapporto sociale e conferimenti effettuati dal socio e rapporto di scambio e versamenti effettuati dal socio) diventa rilevante e fondamentale  proprio in sede di determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, poiché, per le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento (od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione), ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, egli riveste la posizione di creditore verso la cooperativa, che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione di tutte le somme anticipate a quel titolo (sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto).

Invece, il valore a cui liquidare la quota del socio uscente è ancorato dall'art. 2535 cc (dopo la riforma).

Identificazione del titolo per il quale il versamento è stato effettuato

Il problema, semmai, è come distinguere quando un versamento è effettuato a titoli di conferimento sociale o in base al rapporto sociale e quando un versamento è effettuato come acconto per un futuro acquisto di un bene prodotto dalla cooperativa in base al rapporto di scambio.

Risulta evidente che diventa rilevante il  titolo per il quale le somme vengono corrisposte dal singolo socio ed iscritte in bilancio. In altri termini, questa distinzione (tra rapporto sociale e conferimenti effettuati dal socio e rapporto di scambio e versamenti effettuati dal socio) può essere desunta dalla  lettura del bilancio d'esercizio, ed in particolare come i singolo versamenti vendono annotati o descritti: tra i valori contabili riguardanti il socio in quanto tale o quelli interessanti il socio in quanto assegnatario dell'alloggio.

E' possibile che determinate somma versate come acconti sul prezzo dovuto dal rapporto di scambio siano usate per fini diversi, ma l'utilizzazione di parte delle somme per scopi diversi (dalla realizzazione degli alloggi), e specificamente per scopi sociali, altro non sta a significare, ove consentita personalmente dai soci assegnatari, che questi abbiano in parte rinunciato al proprio credito di restituzione (fondato sul rapporto di scambio): solo a seguito di questa sostanziale rinuncia le somme, pur non formalmente transitate in apposita e diversa voce di bilancio, potrebbero essere state utilizzate per il ripianamento delle perdite, sostanzialmente come versamenti a c.d. fondo perduto da parte dei soci assegnatari

Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2016, n. 23215

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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