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La proprietà del sepolcro e il diritto di essere sepolto

La Cassazione dell’08.05.2012 n. 7000 descrive lo ius sepulchri distinguendo tra sepolcri gentilizi (che si trasferiscono seguendo il rapporto di sangue che lega i componenti della famiglia) e i sepolcri ereditari (che si trasferiscono seguendo le comuni regole ereditarie o contrattuali)
A cura di Paolo Giuliano
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Di solito, quando si studia il fenomeno giuridico della successione,  si pensa che la morte di una persona comporta solo dei problemi legati alla quantificazione dell'eredità e alla divisione tra gli eredi dei beni del de cuius.

In realtà, l'apertura della successione comporta la soluzione di alcuni problemi antecedenti alla materiale divisione dei beni ereditari, si tratta di questioni che riguardano l'aspetto burocratico della vicenda morte, basta pensare alla denuncia di decesso (per aggiornare i registri dello Stato Civile), oppure basta considerare il problema sanitario relativo alla tumulazione del corpo (DPR 10 settembre 1990 n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria) per giungere, in fine,  alla proprietà del sepolcro e al diritto di essere seppellito in luogo particolare.

Analizzando lo ius sepulchri è opportuno ricordare che i suoli adibiti a cimiteri rientrano nell'ambito del patrimonio (comunale) e i sepolcri (siano queste cappelle funerarie o altro genere di costruzioni) possono essere dati in concessione dal comune ad un determinato soggetto (anche privato) al fine di costruire dei sepolcri. La stessa concessione può stabilire il numero delle persone che possono essere seppellite o il tempo di durata della concessione (es. 150 anni).

La concessione amministrativa del terreno demaniale, destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba, attribuisce al concessionario (costruttore), un diritto di natura reale sul bene (il cosiddetto diritto di sepolcro), tale diritto si realizza prima con òa materiale edificazione (costruzione) del sepolcro, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte del concessionario (costruttore), che può legittimamente trasferirlo a terzi senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico (o per altri motivi indicati nella concessione es. scadenza del tempo di godimento), ma l'ente pubblico che ha concesso il suolo non può contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all'autonomia privata" (Cass. n. 1134 del 2003).

I problemi sorgono nel momento in cui si passa dal rapporto tra pubblica amministrazione e privato al rapporto tra concessionario (costruttore) del sepolcro e suoi eredi, poichè occorre stabilire, all'interno della famiglia del concessioanrio, chi può essere seppellito.

Sul punto la giurisprudenza ha distinto due tipi di "proprietà" dei sepolcri (e due modi di acquisto del diritto di essere seppellito): il sepolcro ereditario e il sepolcro gentilizio.

Nel sepolcro ereditario il diritto a essere sepolti (che dipende anche dal  titolo sul bene sepolcro) si  trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia strettamente intesa.

Invece, nel sepolcro gentilizio o familiare si acquista  iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in determinato rapporto di parentela (di norma in linea retta), in ogni caso l'acquisto è effettuato  iure sanguinis e non iure successionis, e tale diritto non può essere trasmesso per atto tra vivi ne' per successione mortis causa, ne' si può perdere per prescrizione o rinuncia. Il sepolcro gentilizio si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, dopo la morte dell'ultimo familiare del costruttore del sepolcro, il diritto alla sepoltura è soggetto per gli ulteriori trasferimenti alle ordinarie regole della successione mortis causa.

Cassazione civ. sez. II del 8 maggio 2012 n. 7000 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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