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La morte di un socio e la liquidazione della società di persone

La Cassazione del 25.06.2014 n. 14449 ha regolato i rapporti tra la morte del socio di una snc e la successiva liquidazione della società, confermando, il principio che gli eredi del socio defunto non partecipano alla liquidazione della società. Resta immutato il principio comune a tutte le società secondo il quale dopo la cancellazione della snc dal registro delle imprese, questa non può più essere citata in giudizio o iniziare nuove liti.
A cura di Paolo Giuliano
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Le questioni societarie sono sempre molto complesse, basta pensare a tutte le problematiche che derivano dallo scioglimento del singolo rapporto sociale o dallo scioglimento della società, le due questioni non devono confondersi, infatti, la prima porta solo all'estinzione del solo rapporto socio – società, la seconda porta all'estinzione dell'intera società.

Di solito i due aspetti sono autonomi, ma in alcune ipotesi, (in materia di società di persone) il venir meno di tutti i soci determina anche la necessità di procedere alla liquidazione della società.

Per poter comprendere l'intreccio tra le varie norme è opportuno partire dall'art. 2284 c.c. il quale prevede che "Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quotaagli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3], ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano".

L'ipotesi tipica, in una società di persone, prevede che la morte di uno dei soci non comporta, l'automatico subingresso degli eredi, (questi, quindi, non diventano soci), ma hanno solo diritto alla liquidazione della quota. Quindi, nell'ipotesi tipica, l'unica questione che potrà sorgere sarà quella relativa alla "quantificazione" della liquidazione della quota del socio deceduto. (Potrebbe anche accadere che i soci superstiti decidono di offrire agli eredi del socio defunto la possibilità di entrare nella società, ma, in questa ipotesi, è necessario il consenso degli eredi, il motivo del necessario consenso degli eredi è facilmente spiegabile se si pensa che i soci possono essere illimitatamente responsabili, altra opzione a disposizione dei soci superstiti è quella di decidere di sciogliere la società).

Le società di persone hanno anche un'altra norma particolare, infatti, l'art. 2272 n. 4 c.c. prevede che "la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa  non è ricostituita". Quindi, in presenza di due soci, se muore uno di questi, la società si scioglie se non si ricostruisce la pluralità dei soci.

Il problema che pongono tutte queste norme è quello del rapporto tra liquidazione della società e gli eredi del socio defunto:

In particolare, chi può chiedere la liquidazione della società ? si tratta di un diritto solo dei soci o anche degli eredi del socio defunto (esistono delle ipotesi nelle quali agli eredi del socio defunto è riconosciuto il diritto a porre in liquidazione la società di persone ?)

Gli eredi del socio defunto, in attesa della liquidazione della loro quota, se si trovano a dover affrontare, per un motivo qualsiasi, la liquidazione della società, partecipano alla liquidazione societaria, (assumendo una qualifica di soci) oppure restano sempre estranei alla liquidazione, conservando la loro posizione sostanziale di terzi aventi diritto solo alla liquidazione della quota del socio defunto ?

La risposta a tutte queste domande dipende dalla risposta ad un altro interrogativo: gli eredi del socio defunto, in caso, di liquidazione della società diventano soci o restano nella loro posizione di terzi ?

Gli eredi del socio defunto conservano la loro posizione di estranei alla società (del resto, solo con il loro consenso e dopo un'offerta degli altri soci possono entrare nella società e potrebbero acquisire la qualità di soci).  Questo principio viene confermato anche d altri elementi:

– il diritto degli eredi alla liquidazione della quota e lo scioglimento della società sono conseguenze di due eventi distinti: il primo, costituito dalla morte del socio; il secondo, dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci oppure da una scelta dei soci superstiti;

– inoltre le norme sulla liquidazione degli eredi del socio defunto e della liquidazione della società hanno un diverso ambito di applicazione  inerendo o  rapporti  esterni tra società e terzi oppure i rapporti interni tra soci.

In un solo caso, gli eredi potrebbero procedere alla liquidazione della società, se venissero a mancare, in un arco di tempo molto breve, tutti i soci.

Chiusa la fase della liquidazione, occorre analizzare le conseguenze derivanti dalla cancellazione dal registro delle imprese, aspetto, non  è secondario, ma, è diventato, dopo la riforma della società, molti importante. Infatti, capita, ed anche molto spesso, di trovarsi in presenza di una società cancellata dal registro delle imprese, ma nonostante la cancellazione sussistono ancora beni intestati alla società o crediti o debiti imputabili all'ente, oppure giudizi pendenti. Si tratta si una situazione abbastanza comune.

Infatti, volendo descrivere alcune delle ipotesi tipiche, si potrebbe pensare al classico scioglimento di una snc attuato senza troppe formalità, senza considerare l'auto intestata alla società, perché, semmai, l'auto era solo formalmente intestata alla società, ma era, di fatto, di proprietà di uno dei soci. Oppure basta pensare all'ipotesi nella quale un creditore deve recuperare un credito verso la società, ma questa prima dell'inizio del giudizio o durante il corso del giudizio si scioglie. E' evidente che in tali casi occorre spiegare che la società non esiste più e, quindi, l'amministratore non ha più poteri di firma (per il trasferimento dell'auto o per la procura alle liti).

E' evidente che questi problemi coinvolge l'aspetto relativo agli  effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Partendo dal nuovo art. 2495 c.c. è possibile ricordare  questo articolo è rubricato con il titolo di “Cancellazione della società” e prevede che “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”. Dal disposto letterale dell’art.  2495 c.c. risulta che la cancellazione della società dal registro delle imprese rimane “ferma” anche se dopo la cancellazione della società risultano crediti non soddisfatti.

Il principio alla base del 2495 c.c. secondo il quale la società (di capitali o di persone) è estinta dal momento della cancellazione è ormai pacifico e conclamato anche dalla Cassazione Sez. Un. del 22 febbraio 2010 n. 4060 “Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “L’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi e dell’art. 73 Cost., u.c.. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1 gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati.  Dalla stessa data, per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile dal 1 gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le esse sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.  La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa. Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c., sull’intero titolo 5^ del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma”.

Cassazione civ. sez. II del 12 ottobre 2012 n. 17500. L’estinzione dell’ente societario per effetto della cancellazione è stata riconosciuta da questa Corte (Cass. SS.UU. 22/2/2010 n. 4060) anche per le società di persone malgrado che, per queste, l’iscrizione nel registro delle imprese abbia una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva. Al riguardo si è, tra l’altro, osservato che “nel sistema è logico riconoscere al novellato art. 2495 c.c., un effetto espansivo che impone un ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone, in adesione ad una lettura costituzionale della norma.

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice non hanno personalità giuridica ma solo una limitata capacità per singoli atti di impresa e, con la cancellazione della loro iscrizione dal registro, come si estingue per l’art. 2495 c.c., la misura massima di detta capacità, cioè la personalità delle società che di essa sono dotate, deve logicamente presumersi che venga meno anche detta ridotta capacità delle società di persone, rendendola opponibile ai terzi con una pubblicità solo dichiarativa della fine della vita di essa, della stessa natura cioè di quella della loro iscrizione nel registro a decorrere dal l gennaio 2004 e per l’avvenire -. Si è poi ulteriormente precisato (Cass. 16/7/2010 n. 16758) che per le società di persone – l’intervenuta cancellazione fa presumere il venir meno della capacità e della legittimazione dell’ente, pur se perdurino rapporti o azioni in cui esso era parte”.

Gli stessi principi sono applicabili anche al caso di specie nel quale la società semplice, cancellata prima della proposizione del ricorso per cassazione, aveva proposto azione (quale soggetto dotato di una propria autonomia patrimoniale e di una propria capacità processuale) per ottenere sentenza sostitutiva del trasferimento di un bene immobile oggetto di preliminare, non rilevando che, trattandosi di società semplice (che non risulta esercitare attività agricola per la quale l’iscrizione assumerebbe funzione dichiarativa), l’iscrizione possa avere funzione di pubblicità -notizia (art. 8 comma 5 L. n. 580 del 1993) – comunque obbligatoria e non di pubblicità dichiarativa diretta a rendere opponibile ai terzi il fatto o l’atto iscritto e di onerare la società della prova della conoscenza del fatto non iscritto.

La società semplice, dichiarando di avere concluso la propria liquidazione ed essendosi cancellata dal registro delle imprese ha manifestato di non avere più interessi da tutelare come società, né la presunzione di estinzione dell’ente societario e del venir meno del vincolo sociale può ritenersi superata dalla proposizione del ricorso da parte di un soggetto che non è socio, ma che propone il ricorso dopo la cancellazione e in forza di una procura a stipulare contratti e promuovere relative cause, rilasciata quattro anni prima della cancellazione della società e, quindi, estinta con la chiusura della liquidazione e l’estinzione del soggetto conferente. In conclusione il ricorso, proposto da soggetto privo di capacità giuridica e processuale deve essere dichiarato inammissibile.

Cass, civ. sez. I,  del 25 giugno 2014 n. 14449 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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