48 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito
Opinioni

La comunione legale dei coniugi e la gestione dei beni

La Cassazione del 17.3.2016 n. 5326 ha stabilito che che ex art. 184 cc, il contratto (di straordinaria amministrazione) avente ad oggetto un bene immobile in comunione legale, in assenza del consenso dell’altro coniuge non è inefficace ne’ nei confronti dei terzi, ne’ nei confronti della comunione, ma è annullabile ex art. 184 comma 1 cc, su domanda del coniuge non consenziente, nel termine prescrizionale (un anno) decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione.
A cura di Paolo Giuliano
48 CONDIVISIONI

Immagine

Il sistema di amministrazione della comunione legale dei coniugi

Il legislatore al fine di determinare la modalità di gestione del patrimonio familiare (sorto dopo il matrimonio) detta delle norme (e delle sanzioni) che distinguono

  • gli atti in ordinaria e straordinaria amministrazione
  • gli atti in base a fatto se il bene è compreso nella comunione legale oppure è un bene personale
  • gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o beni mobili

Tutti questi aspetti devono essere considerati nel momento in cui si deve scegliere quale sanzione applicare (previste dall'art. 184 cc) in caso di violazione delle norme in materia di gestione dei beni in comunione legale.

I principi generali della gestione dei beni in comunione legale

La regola generale prevista dal legislatore  per la gestione dei beni in comunione legale dei coniugi è quella che richiede il consenso di entrambi i coniugi per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, (amministrazione congiuntiva) mentre è sufficiente il consenso di uno solo dei coniugi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (amministrazione disgiuntiva).

Questo si desume dall'art. 180 cc secondo il quale l'amministrazione dei beni della comunione spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, mentre per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione congiuntamente ad entrambi i coniugi.

La gestione dei beni personali e in comunione de residuo

Come si è visto i principi relativi alla gestione dei beni in comunione legale si applicano solo ai beni che compresi nella comunione legale dei coniugi, tali principi (e le relative sanzioni)  non si applicano ai beni personali, per i quali vige la regola secondo la quale ogni singolo coniuge ha il potere di gestione esclusivo anche se tali beni personali sono entrati nel patrimonio di uno dei coniugi durante il matrimonio e durante il periodo in cui sui applicava il regime della comunione legale dei coniugi (cioè fino allo scioglimento della comunione legale dei coniugi).

Sono beni personali i beni di cui uno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio, i beni provenienti da una eredità devoluta a favore di uno dei coniugi anche se aperta durante il matrimonio e durante il regime della comunione legale dei coniugi oppure i beni provenienti da una donazione ricevuta da uno dei coniugi durante il matrimonio e durante il periodo in cui vige la comunione legale dei coniugi.

Anche ai beni che cadono in comunione de residuo non si applicano le norme (e le sanzioni) relative alla gestione dei beni in comunione legale, per la semplice ragione che la comunione de residuo si crea dopo la fine della comunione legale dei beni (scioglimento della comunione legale dei beni).

Sanzione per la violazione delle norme di gestione dei beni immobili

In presenza di un sistema che prevede la gestione congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e una gestione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione si potrebbe pensare che la sanzione prevista per la violazione delle norme di amministrazione debba seguire il medesimo schema, prevedendo una sanzione per la violazione della gestione ordinaria e una sanzione per la violazione straordinaria, purtroppo, il sistema sanzionatorio segue un diverso schema.

Infatti, l'art. 184 cc prevede che se gli atti di straordinaria amministrazione (per i quali è necessario la gestione congiunta di entrambi i coniugi) hanno ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati sono annullabili se compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge (salvo la convalida del coniuge omesso dalla gestione).

E' opportuno osservare che la ratio della sanzione dell'annullabilità prevista dall'art. 184 cc (con termini di prescrizione dell'azione relativamente brevi)  può essere individuata nell'esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, cioè il legislatore ha bilanciato l'interesse del (singolo) coniuge alla gestione dei beni e l'interesse (collettivo) per la certezza degli scambi commerciali.

Ecco perché il contratto stipulato in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace ne' nei confronti dei terzi, ne' nei confronti della comunione, (come dovrebbe essere un atto di gestione avente ad oggetto un bene comune compiuto senza tutti i contitolari del bene comune),  ma è solo annullabile e per l'azione di l'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente sono previsti termini prescrizionali ristretti, che decorrono dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione.

Peculiare è anche il termine di prescrizione dell'azione di annullamento, infatti, l'art. 184 cc prevede che l'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno  dalla data di trascrizione dell'atto. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Sanzione per la violazione delle norme di gestione dei beni mobili

Diversa è la sanzione prevista dal legislatore per gli atti di straordinaria amministrazione che hanno ad oggetto beni mobili, l'art. 184 cc prevede che  il coniuge che li ha compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro coniuge è obbligato su istanza di quest'ultimo (quindi, non in modo automatico) a reintegrare la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

Cass., civ. sez. II, del 17 marzo 2016, n. 5326 in pdf

48 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views