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Opinioni

Imposta di registro e debitore in solido dissenziente

Cassazione 24.7.2019 n 19965 Se fosse consentito al coobbligato in solido dell’imposta di registro di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, verrebbe svuotato il principio che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. Il coobbligato dissenziente potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
A cura di Paolo Giuliano
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L'imposta di registro

L'imposta di registro è una tassa che lo stato esige per la stipula di ogni contratto (locazione vendita divisione)  oppure per alcuni provvedimenti giurisdizionale (sentenza e/o decreto ingiuntivo).

Imposta di registro e vincolo di solidarietà

Nei confronti dello Stato tutte le parti contrattuali o tutte le parti processuali sono solidamente responsabili per il pagamento di detta imposta.

L'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo comma dell'articolo 57 d.P.R. 131/86.

Secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, "ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità

Di conseguenza, lo Stato può scegliere uno qualsiasi dei debitori in solido (tra tutti i debitori) al quale chiedere il pagamento.

L'adempimento (integrale) da parte di uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Per cui il pagamento (integrale) effettuato da uno dei debitori in solido estingue il debito verso lo Stato, definendo o chiudendo il rapporto il tributario anche per gli altri debitori che non hanno pagato.

Regresso del debitore in solido che ha pagato

Ovviamente il debitore in solido che ha pagato l'imposta per intero  ha il diritto di regresso verso gli altri condebitori (se così non fosse colui che paga l'intera imposta d fatto sarebbe danneggiato dovendo pagare un debito in parte non suo).

Le eccezioni e le contestazioni del debitore in solido che non ha pagato

Il pagamento effettuato da uno dei debitori in solido è effettuato per mera opportunità (del resto è meglio evitare inutili contenziosi) e, soprattutto, senza informare gli altri condebitori, questo, però, non esclude  che uno degli altri condebitori possa avere dei motivi per contestare la pretesa del creditore (ad esempio l'errata quantificazione dell'imposta di registro)

In questa situazione il debitore in solido che si vede richiedere il regresso ha in teoria due strade a sua disposizione; a) può chiedere al creditore il rimborso per quanto incassato in modo illegittimo, b) contestare al debitore in solido adempiente la propria pretesa al regresso verso il debitore in solido non adempiente.

Dopo il pagamento effettuato da parte di un altro responsabile d'imposta colui che si vede chiedere il pagamento in regresso non può chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali.

In altri termini, se fosse consentito al coobbligato non destinatario dell'avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. Con la ulteriore conseguenza che il rapporto tributario deve considerarsi definito senza vi sia la possibilità di richiedere, all'amministrazione, il rimborso di quanto pagato.

Semmai, il coobbligato "dissenziente" potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

Inoltre, non sussiste un diritto al rimborso verso l'amministrazione finanziaria a favore di un un soggetto che non ha pagato, infatti, è  escluso il diritto al rimborso in quanto non si può  rimborsare quello che il richiedente il rimborso non ha pagato.

Cass., civ. sez. V, del 24 luglio 2019, n. 19965

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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