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Garlasco, l’esperto spiega l’iter di revisione per Stasi: “Dovrà uscire dall’indagine su Sempio”

Dopo un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano e il procuratore di Pavia si è parlato di una possibile revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di Garlasco. Fanpage.it ha intervistato l’avvocato penalista Daniele Bocciolini per parlare dell’iter e del collegamento con il nuovo filone d’indagine che vede indagato Andrea Sempio.
Intervista a Daniele Bocciolini
avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
A cura di Eleonora Panseri
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Alberto Stasi e Chiara Poggi.
Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Servirà ancora del tempo prima che si concretizzi la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l‘omicidio di Chiara Poggi. 

Ma l'incontro tenutosi venerdì 24 aprile tra la Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia Fabio Napoleone è sicuramente un passo importante in questa direzione.

Lo ha confermato la stessa Pg: "Nelle prossime settimane arriverà un'informazione dalla Procura di Pavia su quanto è stato fatto", con la relativa documentazione. "Noi studieremo i documenti e valuteremo se chiedere ulteriori atti per presentare una eventuale richiesta di revisione a Brescia".

Per fare chiarezza sull'iter della revisione, sul collegamento con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco (che vede indagato, in concorso con Stasi, il 37enne Andrea Sempio) e sui possibili scenari futuri Fanpage.it ha intervistato Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Avvocato, chi può proporre una richiesta di revisione del processo? ⁠

Possono chiedere la revisione il condannato o un suo prossimo congiunto, il tutore o l’erede, se è deceduto, nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.

Può presentare richiesta la Procura proprio  allo scopo di tutelare la verità sostanziale di un procedimento, a prescindere dal suo ruolo di parte avversaria (dell'imputato) all'interno del processo. A tale richiesta possono inoltre aderire le parti private di cui sopra.

Come funziona l’iter?

La richiesta è presentata personalmente o a mezzo procuratore speciale. Nel momento in cui il condannato o il Pg (unitamente all’Avvocato generale) presentano istanza di revisione la Corte di Appello competente fa un primo vaglio sulla ammissibilità.

La richiesta di revisione deve contenere  infatti, l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, insieme a eventuali documenti e atti.

La Corte d'appello è tenuta ad una preliminare valutazione di ammissibilità della richiesta, prevedendosi nella norma in esame l'ordinanza di inammissibilità qualora la domanda sia proposta fuori alle ipotesi previste o senza l'osservanza delle disposizioni di legge ovvero risulti manifestamente infondata.

Qualora invece risulti ammissibile, inizia il vero e proprio giudizio di revisione, un vero e proprio processo. Si dovranno valutare i “nuovi elementi” al fine di verificare se si può giungere alla revoca della sentenza di condanna e al proscioglimento del condannato.

In quali casi si può richiedere la revisione?

Si può chiedere nei casi tassativamente previsti dalla legge: se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza sono stati già stati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile; se la sentenza ha ritenuto la sussistenza del reato in base ad una sentenza civile o amministrativa poi revocata, la quale abbia deciso in ordine a questioni pregiudiziali concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, oppure di particolare complessità.

Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, da sole o unite a quelle già acquisite, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; o anche se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Il caso più frequente è quando sono sopravvenute o si scoprono “nuove prove” che possono portare a scardinare il giudicato penale. Si deve trattare di elementi “nuovi”, non una mera rivisitazione delle prove già acquisite e soprattutto devono avere una forza tale da scardinare il giudicato penale.

Difatti, la revisione, istituto ultimamente molto in uso sopratutto nei processi mediatici, non è un quarto grado di giudizio ma un mezzo di impugnazione straordinario che può essere presentato  una volta esauriti i mezzi di impugnazione ordinari in qualsiasi momento dal condannato se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.

Si tratta di un mezzo di impugnazione che molto raramente viene accolto.

Chi si occuperebbe di valutare di un nuovo processo nel caso di Stasi?

Si applica il criterio della competenza cd incrociata. Milano viene giudicata da Brescia, quindi, sarebbe la Corte di appello di Brescia.

C’è un collegamento con la chiusura delle indagini per Sempio, visto che è indagato in concorso con Stasi?

Certamente, con ogni probabilità quanto emerso dalle indagini preliminari nel procedimento contro Andrea Sempio ha fatto emergere elementi che si pongono in contrasto con quelli che hanno fondato la condanna di Stasi. Per questo motivo il dottor Napoleone ha chiesto un colloquio con la dottoressa Nanni.

C’è anche la questione “concorso”. Nel capo di imputazione provvisorio a carico di Sempio si parla di un concorso nell’omicidio di Chiara Poggi e si fa il nome di Stasi che attualmente è l’unico condannato in via definitiva . Prima di iniziare l’eventuale  revisione, Stasi dovrebbe “uscire” dal secondo procedimento perché sarebbe tecnicamente incompatibile.

Quali potrebbero essere i prossimi scenari?

La Procura generale di Milano ha già dichiarato che dovrà attendere l’informativa da parte della Procura di Pavia. Dovrà giustamente studiare le carte per capire se presentare autonomamente una richiesta di revisione.

Dall’altra parte la Procura di Pavia potrà chiudere le indagini notificando un avviso ex art. 415 bis (l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ndr) ad Andrea Sempio. Al momento, non essendo ancora noti gli atti non si possono fare previsioni.

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