Bimba annegata in piscina a Imola, la mamma rischia il carcere ma la giudice ferma tutto: “Il dolore è già una pena”

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Il processo per l’annegamento della piccola Arkea P., morta a 5 anni nella piscina dell’hotel Molino Rosso di Imola, è stato sospeso. Il Tribunale di Bologna ha sollevato una questione di legittimità costituzionale: un genitore che perde un figlio per una propria disattenzione può subire anche una pena detentiva, o il dolore provato è già una condanna sufficiente?

Può lo Stato punire con il carcere un genitore che, per una tragica disattenzione, ha visto morire suo figlio? È il quesito al centro del procedimento giudiziario sulla morte della piccola Arkea P., la bambina di soli cinque anni annegata il 24 luglio 2024 nella piscina dell’hotel Molino Rosso a Imola.

La sentenza del Tribunale di Bologna era attesa per questi giorni, ma il processo per omicidio colposo si è improvvisamente fermato. Come racconta infatti Il Resti del Carlino la giudice Nicolina Polifroni ha deciso di sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, chiamando la Consulta a pronunciarsi su un principio giuridico e umano fondamentale: la validità della cosiddetta "pena naturale", ovvero la sofferenza interiore profonda ed eccezionale che l'autore di un reato colposo subisce già come conseguenza diretta della propria condotta. In contesti drammatici come questo, la perdita tragica di una figlia rappresenta un dolore insostenibile che sovrasta e rende concettualmente superflua la sanzione penale tradizionale.

La Procura di Bologna aveva richiesto una condanna a 4 mesi di reclusione (con la concessione delle attenuanti generiche) sia per la madre della bambina – che al momento della tragedia si trovava a bordo piscina con l'altra figlia – sia per il bagnino di 22 anni in servizio quel giorno. Di fronte a questa richiesta, la difesa della donna, guidata dall'avvocato Antonio Mancino, ha invocato l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la "particolare tenuità del fatto". Attualmente, però, la legge esclude in modo automatico questa possibilità quando da un reato colposo deriva la morte di una persona.

In un'ordinanza di circa venti pagine, la giudice ha quindi sollevato un dubbio di legittimità costituzionale richiamando gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione (i principi di uguaglianza, libertà personale e la funzione rieducativa della pena). Il nodo sollevato riguarda la rigidità della norma attuale: è giusto vietare a un giudice di valutare il caso concreto quando la colpa è lieve e il lutto patito dal familiare rende qualsiasi sanzione carceraria sproporzionata e priva di senso rieducativo?

La questione ora passa alla Corte Costituzionale: si dovrà stabilire se, nei casi di omicidio colposo di un familiare stretto, la pena possa essere esclusa quando il dolore provato dal genitore costituisce già una punizione insuperabile.

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