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Rissa Ibrahimovic-Lukaku, il rischio è una maxi squalifica per frasi razziste

La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia diventa un caso. La Procura federale ha aperto un’indagine su quanto accaduto nel derby di Coppa Italia: oltre alla convocazione dell’arbitro Valeri, si riserva di acquisire anche altro materiale probatorio per ricostruire con certezza cosa è successo e quali sono state le frasi pronunciate. L’articolo 28 del Codice di Giustizia sportiva è la norma che prevede sanzioni durissime, a livello sportivo ed economico. Ecco perché.
A cura di Maurizio De Santis
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Una maxi squalifica per espressioni razziste. Frasi urlate in campo, faccia a faccia, nel tunnel dello spogliatoio. Quanto accaduto durante la rissa (verbale) tra Ibrahimovic e Lukaku è oggetto adesso dell'inchiesta aperta dalla Procura della Federcalcio. Il Giudice Sportivo ha già sanzionato i calciatori protagonisti dell'episodio nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan (una giornata di stop) ma il rischio che l'indagine di Giuseppe Chiné porti a provvedimenti più severi c'è.

La Procura federale ha convocato l'arbitro, Valeri: ne ha letto il referto e deciso di convocarlo per ascoltarne testimonianza diretta. Nel suo verbale, dove ha registrato quell'atteggiamento ai limiti dello scontro fisico, spiega perché ha estratto solo il cartellino giallo nei loro confronti e, in particolare, come la concitazione del battibecco in inglese tra il belga e lo svedese gli abbia impedito di percepire in maniera netta e nel dettaglio gli insulti.

Cosa dice l'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva

Dal riferimento ai riti voodoo fino a quel "ti sparo in testa" ce n'è di materiale che sembra sia sfuggito al direttore di gara ed è per quelle frasi non inserite nel referto che la Procura potrebbe calcare la mano e aggravare le posizioni di di Ibra e di Lukaku. L'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva è la norma che, qualora ce ne fossero gli estremi, calerebbe come una mannaia sul capo dei giocatori per le proporzioni del verdetto.

Costituisce  comportamento  discriminatorio – si legge al punto 1 –  ogni  condotta  che,  direttamente  o  indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,  lingua,  sesso,  nazionalità,  origine  anche  etnica,  condizione  personale  o  sociale  ovvero  configura  propaganda  ideologica  vietata  dalla  legge  o  comunque  inneggiante  a  comportamenti discriminatori.

Le proporzioni della maxi squalifica (con multa)

Se la Procura Federale, raccolti gli atti (tra cui anche la possibilità di acquisire e valutare prove video, audio e ulteriori testimonianza) riterrà che ci sono gli estremi per sanzionare Ibrahimovic e Lukaku allora la punizione sarà durissima come si evince dal punto 2 dell'articolo.

Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per  almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e  con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico,  con l’ammenda da euro 10.000.00 ad euro 20.000.00.

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