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“Pagliaccio” a Dal Pino: Steven Zhang paga 8.000 euro di multa, l’Inter 5.000

Lo scorso 2 marzo il presidente dell’Inter Steven Zhang tramite Instagram definiva Paolo Dal Pino, presidente di Lega Serie A, il “più grande pagliaccio mai visto”. Il numero uno del club nerazzurro è stato punito con una multa di 8.000 euro mentre la sanzione per la società di viale della Liberazione è di 5.000 euro.
A cura di Vito Lamorte
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"Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati". Questo il testo della storia Instagram in cui Steven Zhang, presidente dell'Inter, definiva il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, il "più grande pagliaccio mai visto". Il numero uno del club nerazzurro è stato colpito da una multa di 8.000 euro mentre la sanzione per la società di viale della Liberazione è di 5.000 euro. Un procedimento che si è concluso con un patteggiamento da parte di Steven Zhang e con il pagamento di una multa, come emerge dal comunicato della Figc dello scorso 30 giugno:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Kangyang ZHANG e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  • ZHANG KANGYANG, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “instagram” in data 2.3.2020, con riferimento alla rimodulazione del calendario del campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del dott. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
  • F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanzaVista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kangyang ZHANG, e dal Sig. Giuseppe Marotta, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;
  • Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 8000,00 (ottomila/00) di ammenda per il Sig. Kangyang ZHANG, e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A;si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.
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