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Caso Diawara, respinto il riscorso della Roma: confermato il 3-0 a tavolino

Respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara. La Corte d’Appello Federale ha confermato il 3-0 a tavolino.
A cura di Maurizio De Santis
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Respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara. La Corte d'Appello Federale ha confermato il 3-0 a tavolino inizialmente inflitto dal Giudice Sportivo. A nulla è valso il tentativo da parte dei capitolini di impugnare l'atto: la società giallorossa aveva scelto come linea difensiva la tesi dell'errore commesso in buona fede ribadito da un altro concetto, ovvero che dall'inserimento del centrocampista nella lista under 22 (e non in quella over 23, motivo della sconfitta a tavolino inflitta al club) la squadra di Fonseca non avesse tratto in realtà alcun vantaggio. Era così che la società capitolina mirava ad annullare la sentenza per ottenere il riconoscimento del risultato maturato su campo a Verona (0-0).

Il Collegio – si legge nel dispositivo della sentenza – non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole di cui al C.U. n. 83/A, non avendo inserito il calciatore, DIAWARA Amadou, nell’elenco dei 25 giocatori, inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020.

Nulla da fare, la squadra di Fonseca resta al quarto posto in classifica con 14 punti. L'ex centrocampista del Napoli non poteva essere schierato in campo in occasione del match del Bentegodi. Ha prevalso l'intransigenza da parte della Corte che nel ribadire il verdetto del Giudice Sportivo ha fatto riferimento anche a due punti importanti della normativa.

  • Il punto 8) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014, infatti, prevede, espressamente, che "è fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso".
  • Il punto 9) prevede, sempre espressamente, che "l’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori ….. comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 10, comma 6, lett. a) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara".
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