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Referendum Cgil sul Jobs Act: voucher e appalti, quali sono i due quesiti rimasti

La Consulta ha dichiarato inammissibile quello relativo all’abrogazione delle modifiche apportate con la riforma del lavoro approvata dal governo Renzi e a reintrodurre l’articolo 18 non più solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, ma per quelle con più di 5 lavoratori assunti. Da tre dunque i quesiti sono diventati due.
A cura di Claudia Torrisi
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Torino, sciopero generale CGIL e UIL

Dopo la decisione della Corte Costituzionale, i quesiti proposti dalla Cgil per il referendum sul Jobs Act da tre sono diventati solo due. La Consulta, infatti, ha dichiarato inammissibile quello relativo all'abrogazione delle modifiche apportate con la riforma del lavoro approvata dal governo Renzi e a reintrodurre l'articolo 18 non più solo per le aziende sopra i quindici dipendenti, come previsto inizialmente dallo Statuto dei lavoratori del 1970, ma per quelle con più di cinque lavoratori assunti. Già una settimana fa, all'interno delle memorie difensive depositate in Consulta, l'avvocatura di Stato aveva rilevato che "con riguardo al referendum sull'articolo 18, il quesito proposto dalla Cgil avrebbe carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo e per questo motivo si palesa inammissibile".

I due quesiti dichiarati ammissibili, invece, sono quelli relativi alla responsabilità in materia di appalti e al lavoro accssorio – i voucher.

Il primo – denominato "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" – prevede che in caso di violazioni nei confronti del lavoratore rispondano sia la stazione appaltante che l'impresa appaltatrice.

Volete voi l'abrogazione dell'articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori" ?

Si tratta, sostanzialmente, di intervenire sulla legge Biagi, così come modificata dalla legge Fornero e ripristinare le garanzie per i contributi dei lavoratori delle aziende che subappaltano lavori.

L'altro quesito riguarda la questione "voucher", ossia il lavoro accessorio, definito dalla Cgil la "nuova frontiera del precariato". Quello che la Cgil chiede è l'abrogazione di questo strumento.

Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?

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