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Smartworking per lavoratori fragili e mascherine: regole per Pubblica amministrazione non cambiano

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che le mascherine restano raccomandate, ma non obbligatorie, nella pubblica amministrazione. Non cambiano neanche le regole relative al lavoro agile.
A cura di Annalisa Cangemi
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Cosa succede con i protocolli anti Covid nella Pubblica amministrazione? Mentre in corso il Tavolo convocato al ministero del Lavoro con le parti sociali per l'aggiornamento del Protocollo anti-Covid per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro privati, il ministero della Pa ha diffuso una nota, per ribadire che per la Pubblica amministrazione restano in vigore le circolari già emanate.

Quando vanno usate le mascherine

In particolare si richiama la circolare n.1/2022, firmata dal ministro Renato Brunetta, sull'uso delle mascherine. I dispositivi di protezione non sono obbligatori ma solo raccomandati. Le indicazioni, viene ribadito in una nota, "in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d'intesa con il medico competente, graduandole in ragione dell'evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità".

L'uso delle mascherine è solo raccomandato, nei seguenti casi:

  • per il personale a contatto con il pubblico, sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
  • per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
  • nel corso di riunioni in presenza;
  • nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (bar interni o code per l'ingresso in ufficio)
  • in presenza di qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
  • negli ascensori;
  • in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

Utilizzo non necessario delle mascherine:

  • in caso di attività svolte all'aperto;
  • in caso si lavori in una stanza singola;
  • in ambienti ampi, anche comuni (corridoi o scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una congrua distanza interpersonale.

Lavoro agile nella Pa

Per quanto riguarda invece i lavoratori fragili, e la possibilità di ricorrere allo smartworking, si richiama la circolare del 5 gennaio 2022, firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. Tale provvedimento consente, anche dopo il 30 giugno 2022, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

"Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo", "sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile", veniva specificato nella circolare dello scorso 5 gennaio.

"Questa flessibilità – dice oggi la Funzione Pubblica – potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19″. Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative migliori, in modo da assicurare il funzionamento e l'efficienza della macchina, anche derogando, anche se pur sempre temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

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