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Riordino settore giochi online: cosa ha deciso il governo nel Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha messo fine alla stagione delle proroghe dei giochi online predisponendo una cornice generale per la definizione dell’intero sistema e per bandire le nuove gare.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. "Si è messa fine alla stagione delle proroghe dei giochi online predisponendo una cornice generale per la definizione dell'intero sistema e per bandire le nuove gare. Sono inoltre previste misure volte al contrasto all'illegalità e alla tutela dei giocatori più deboli", hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Nel comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri si legge che il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (cioè quelli che prevedono l'effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta in vigore la disciplina attuale).

"Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico (tutela dei minori, cura e prevenzione delle ludopatie, contrasto del gioco illegale, tutela dell'affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario, utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile). Inoltre, si disciplina il rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l'individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro".

"Si conferma che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo. Sono previsti specifici requisiti (soggettivi, professionali, tecnici, patrimoniali, etc.) e condizioni (piano degli investimenti, iniziative per contrastare il gioco patologico, rilascio di garanzie, versamenti di cauzioni, etc.) che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione".

Tra gli obblighi a carico del concessionario ci sono: "la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco, il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta e il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario".

Inoltre, "sono introdotte specifiche penali in caso di mancato o ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell'inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione. Si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l'organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione (art. 12) e l'istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche".

"A tutela dei giocatori, si istituisce la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute. Sono individuati i criteri che devono essere rispettati dal concessionario per tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico (misure di limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio, etc.). Inoltre, si stabilisce che il concessionario debba investire una somma pari allo 0,2% dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria".

Infine, in materia di offerta illegale di gioco, con regolamento del ministero dell'economia e delle finanze "saranno stabilite le modalità per l'esclusione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti privi di concessione; di concerto con la Banca d'Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni a favore o per conto di soggetti privi di concessione; misure informatiche per l'individuazione dei siti di offerta di gioco a distanza non legale".

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza saranno incaricate di pubblicare "le liste dei siti di offerta legale di gioco a distanza e quelle dei siti il cui accesso è inibito. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 180.000 euro, in caso di violazione, da parte degli operatori telefonici o dei prestatori di servizi di pagamento dell'obbligo di inibire l'uso, rispettivamente, delle reti telematiche e di telecomunicazione o dei servizi di pagamento imposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

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