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Manovra 2024

Pensione anticipata, come funziona Quota 104 e quanto si perde con la penalizzazione del taglio del 4%

Nel 2024 Quota 103 sarà sostituita da Quota 104: si andrà in pensione a partire da 63 anni di età, con 41 di contributi. La penalizzazione, però, non sarà solo anagrafica ma anche economica. Per chi sceglie di andare in pensione anticipata con questo canale, infatti, è previsto un taglio del 4% sul trattamento. Ecco la simulazione di quanto si perderà nell’assegno.
A cura di Annalisa Girardi
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Chi deciderà di andare in pensione anticipata utilizzando il canale di Quota 104 dovrà fare i conti con una penalizzazione del 4% sull'assegno. È quanto emerge dalla bozza della Manovra, che sta per iniziare il suo iter parlamentare. Non solo nel 2024 Quota 103 sarà sostituita da Quota 104, ma è previsto anche un taglio del 4% per chi uscirà in anticipo dal mercato del lavoro, una volta compiuti 63 anni di età e totalizzati 41 di contributi.

Questo è dovuto, secondo quando si legge nella bozza, dalla riduzione della quota retributiva sulla base di cui viene calcolato il trattamento pensionistico. Se questa versione della misura dovesse essere confermata dal passaggio parlamentare, il rapporto tra il coefficiente per l'età di uscita e quello per l'età di vecchiaia sarà modificato. E, allo stesso tempo, si ridurrà la componente retributiva di circa un 12%.

Alla fine il taglio sull'assegno sarà attorno al 4%. Questo significa che per una pensione di 2.500 euro lordi mensili, la riduzione sarà di circa 100 euro. In sostanza, andare in pensione anticipata sarà più sconveniente non solo da un punto di vista anagrafico (l'accesso partirà dai 63 anni e non più dai 62), ma anche economico.

Nello specifico la bozza della legge di Bilancio, a tal proposito, recita:

Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 ai fini della determinazione dell’importo delle pensioni anticipate di cui al presente articolo, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995 relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, qualora l’età dell’assicurato al momento del pensionamento sia inferiore al predetto requisito anagrafico. Con riferimento ai dipendenti pubblici, la disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accesso a pensione all’età prevista dal limite ordinamentale.

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