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Manovra 2024

Pensioni, cosa c’è nella bozza della Manovra su Quota 104, Ape sociale e Opzione Donna

È arrivato il testo della prima bozza sulla Manovra e, per quanto riguarda il capitolo pensioni, emergono un po’ di precisazioni: arriva Quota 104 al posto di Quota 103, si potrà accedere all’Ape sociale per tutto il 2024 e Opzione donna sarà usufruibile dai 61 anni di età.
A cura di Annalisa Girardi
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Sono 91 in totale gli articoli di cui si compone la Manovra, nella prima bozza di testo circolata questa mattina alla stampa. Un capitolo è dedicato alle pensioni ed emergono un po' di precisazioni rispetto a quanto comunicato da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa: viene confermata la sostituzione di Quota 103 con Quota 104 per il 2024 e si comunica che l'Ape sociale resterà in vigore per tutto il prossimo anno.

Non solo: nella bozza di Manovra c'è il rinnovo del taglio del cuneo fiscale, misura protagonista della legge di Bilancio, per tutto il 2024, così come i provvedimenti a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, quelli per la natalità e contro l'evasione fiscale, fondi per la sanità, il rinnovo dei contratti pubblici e molto altro ancora.

Da Quota 103 a Quota 104, come cambia la pensione anticipata

Veniamo però alla questione pensioni. È l'articolo 30 quello dedicato alle "Misure di flessibilità in uscita". Si parla di una Quota 104 "penalizzata": per andare in pensione prima del previsto si dovranno totalizzare 41 anni di contributi a partire da 63 di età anagrafica (che prima erano 62). Secondo la bozza della Manovra chi deciderà di utilizzare questo canale di uscita anticipata dal mondo del lavoro vedrà una riduzione dell'importo relativo alla quota retributiva, legato all'età di uscita. Non solo: si allungano anche le tempistiche – da tre a sei mesi nel privato e da sei a nove mesi nel pubblico – per ricevere l'assegno pensionistico una volta raggiunti i requisisti richiesti.

Nello specifico, la bozza recita:

4. All’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024» e le parole «di almeno 62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 62 anni per l’anno 2023 e 63 anni per l’anno 2024»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2023,»;
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 ai fini della determinazione dell’importo delle pensioni anticipate di cui al presente articolo, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995 relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, qualora l’età dell’assicurato al momento del pensionamento sia inferiore al predetto requisito anagrafico. Con riferimento ai dipendenti pubblici, la disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accesso a pensione all’età prevista dal limite ordinamentale.»;

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024»;

c) al comma 6, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024»;

d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024». 5. All’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

L'Ape sociale resterà in vigore per tutto il 2024

Un'altra specifica emersa dalla bozza della Manovra riguarda l'Ape sociale. Meloni, dopo l'approvazione della legge di Bilancio, aveva fatto sapere che Ape sociale e Opzione donna sarebbero state sostituite da un unico fondo per la flessibilità in uscita; ora si precisa che sarà possibile accedere all'Ape sociale ancora per tutto il 2024.

Citando le disposizioni di legge che istituivano la misura, la bozza di Manovra sottolinea che queste si applicheranno ancora fino al 31 dicembre 2024. Quindi per i disoccupati, per le persone con invalidità almeno del 74%, per i lavoratori impegnati in attività gravose quelle che assistono persone con handicap in situazione di gravità sarà possibile continuare ad accedere allo strumento, a patto di aver compiuto almeno 63 anni e cinque mesi.

Opzione donna con 61 anni di età (meno uno per ogni figlio)

Per quanto riguarda invece Opzione donna, che resterà anch'essa in vigore per tutto il 2024, nella bozza di Manovra cambiano leggermente i requisiti anagrafici. Le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi entro il 2023 potranno accedere a Opzione donna purché abbiano compiuto 61 anni di età, che si riducono a 60 per le donne con almeno un figlio e a 59 per quelle con due o più figli. Restano i vigore tutti i paletti già previsti: potranno quindi accedere solo le donne disoccupate, caregiver o con una invalidità almeno del 74%. Per quanto riguarda l'importo, si precisa che questo sarà ricalcolato interamente con metodo contributivo.

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