Papà multato perché portava il figlio seduto sul telaio della bici: cosa dice il Codice della strada

È un'immagine che può capitare di vedere: un adulto in bici, nel centro cittadino, che trasporta il figlio piccolo facendolo sedere sul telaio; niente seggiolino, magari perché si tratta di uno spostamento di pochi metri, fatto pedalando piano e senza attraversare strade trafficate.
La realtà, però, è che questo tipo di comportamento non è a norma, come ha scoperto a proprie spese un uomo multato a Castelfranco Veneto il 23 luglio. Il suo caso ha sollevato polemiche online, andando ben oltre i confini cittadini, dopo un post di frustrazione sui social (poi rimosso) in cui il padre si lamentava della sanzione di 27 euro ricevuta. Ecco, quindi, cosa dice con precisione il Codice della strada su situazioni simili.
L'articolo 182 del Codice della strada sul trasporto in bici
L'articolo 182 del Codice della strada è dedicato proprio alla circolazione dei velocipedi, cioè le biciclette. Al comma 5 si legge che "è vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato". È questo il caso, ad esempio, dei tandem o degli altri mezzi a pedali che possono portare in contemporanea anche due, tre o quattro persone.
C'è un'eccezione: è consentito "al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età". Nel caso di Castelfranco Veneto il bambino aveva sei anni, quindi rientrava nella norma. Ma, come chiarisce il Codice della strada, il minorenne deve essere "opportunamente assicurato". In che modo, esattamente? Questo lo spiega un altro articolo, il 68.
"I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino", appunto, "con idonee attrezzature". Si tratta, in sostanza, dei seggiolini. Per stabilire i criteri che un seggiolino deve rispettare – che permettono anche di capire perché sia così necessario averne uno – bisogna consultare il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, all'articolo 225.
Qui si spiega che un seggiolino deve essere composto da "sedile con schienale, braccioli", che si possono omettere in alcuni casi dai quattro anni in su, "sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino". Il seggiolino deve essere costruito in modo che "non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso". Ancora, il seggiolino deve sempre "impedire il contatto dei piedi" del bambino "con le parti in movimento". Tutte assicurazioni che non ci possono essere se il bambino è seduto direttamente sul telaio. Così, fare incidenti diventa più facile.
Per di più, se si entra nei dettagli tecnici, i seggiolini si possono montare "in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente" (come nella foto di repertorio utilizzata in questo articolo) solo se il bambino pesa non più di 15 chili. Una soglia piuttosto bassa per bambini di sei anni, anche al di là del fatto che nel caso specifico non era presente nessuna forma di seggiolino.
Multe fino a 102 euro per chi non rispetta queste norme
Questione diversa è poi l'importo della multa per chi non rispetta queste norme. Il Codice della strada è chiaro: "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €26 a €102". In questo caso, quindi, con la multa di 27 euro il padre di Castelfranco Veneto se l'è cavata con il minimo, probabilmente proprio perché la situazione non era particolarmente pericolosa.