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Viaggi all’estero, cosa cambia dal 13 ottobre: tamponi per chi arriva da 18 Paesi

Nel nuovo Dpcm firmato oggi, martedì 13 ottobre, sono presenti anche una serie di indicazioni sugli spostamenti da e per l’estero. Si specificano i Paesi per cui è necessario sottoporsi a tampone all’ingresso in Italia, quelli per i quali è previsto anche l’obbligo di sorveglianza sanitaria e gli Stati da cui è vietato l’accesso al nostro Paese.
A cura di Annalisa Girardi
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Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il nuovo Dpcm con cui sono introdotte una serie di restrizioni per fare fronte all'aumento dei contagi di coronavirus nel Paese. Sono presenti anche una serie di indicazioni per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'estero. Si specifica, ad esempio, quali sono i Paesi per cui è necessario sottoporsi a tampone all'ingresso in Italia, quelli per i quali è previsto anche l'obbligo di sorveglianza sanitaria e gli Stati da cui è vietato l'accesso al nostro Paese. Facciamo chiarezza.

Paesi da cui è vietato l'ingresso in Italia

Nel nuovo Dpcm del 13 ottobre si specifica che sono vietati gli "spostamenti da e per" un elenco preciso di Paesi, che al momento comprende: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia. Allo stesso modo è vietato "l'ingresso e il transito nel  territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato" in questi Stati nei 14 giorni precedenti. Sono compresi anche tutti gli altri Paesi che non vengono specificati in altri elenchi inseriti all'interno del Dpcm, che vedremo a breve.

Questi divieti, si specifica, possono essere derogati per esigenze lavorative, di studio o di salute, per assoluta urgenza o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza. Non è valido inoltre il divieto se la persona che arriva da questi Paesi (o vi ha transitato nei 14 giorni precedenti) è un cittadino dell'Unione europea o di uno Stato appartenente all'area Schengen oppure un suo familiare. Ciò vale anche se la persona in questo modo indicata sta raggiungendo la residenza, domicilio o abitazione di un'altra, anche non convivente (ma sempre cittadino europeo, dell'area Schengen o anche di Stato terzo ma soggiornante di lungo periodo) con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Obbligo di dichiarazione di ingresso

Chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da uno Stato estero, ad eccezione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, è obbligato a presentare una dichiarazione di arrivo. Per i cittadini che arrivano dagli Stati per cui vige il divieto di ingresso, che abbiamo appena visto, c'è anche l'obbligo di dichiarare il motivo dell'arrivo, proprio per consentire alle autorità di verificare se questo faccia parte delle deroghe consentite. A queste persone e a quelle provenienti da Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay è anche imposto di fornire l'indirizzo dove si trascorrerà il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (che vedremo poi per chi è obbligatorio), il mezzo di trasporto privato con cui ci si sposterà dall'aeroporto a quel luogo e un recapito telefonico. Queste persone, ma anche coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), una volta arrivate in Italia devono subito comunicare il proprio ingresso anche al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il territorio: in caso di insorgenza di sintomi da Covid-19, questi andranno immediatamente comunicati all'Asl.

Quando scatta l'obbligo di tampone e di isolamento fiduciario

Come anticipato, per alcuni Paesi c'è l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. In altri casi ancora è previsto l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico. Per chi arriva (o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia ha soggiornato) da Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, o da uno dei Paesi su cui vige il divieto (e Paesi terzi non specificati in altri elenchi), deve sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. Invece per chi arriva o ha transitato nelle due settimane precedenti in Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) non scatta l'obbligo di isolamento e sorveglianza sanitaria, ma bisogna sottoporsi a tampone. Il nuovo Dpcm specifica che per entrare in Italia si può presentare all'imbarco l'esito di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti. In alternativa, ci si può sottoporre a test molecolare o antigenico nel momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale). In attesa dell'esito ci si dovrà sottoporre a isolamento fiduciario.

Quando è possibile non sottoporsi a tampone o quarantena

Ci sono delle situazioni in cui non serve applicare l'obbligo di tampone o di sorveglianza sanitaria. Questi valgono (a meno che non si stia parlando ci cittadini in arrivo da uno dei Paesi per cui è imposto il divieto di spostamento da e verso) per chi fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; per chi transita con mezzo privato nel territorio nazionale per un periodo non superiore alle 36 ore, al personale sanitario che arriva per esercitare la sua professione (anche temporaneamente), ai lavoratori transfrontalieri e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno almeno una volta a settimana.

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