Il governo vuole dare alla polizia più potere di usare il riconoscimento facciale con AI in luoghi pubblici

Telecamere con il riconoscimento facciale in strada, che raccolgono i dati di tutti i passanti e li conservano per sette giorni se ci sono "particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica"; agenti di polizia autorizzati anche "in forma orale" ad attivare i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale, nei "casi di urgenza". Sono due dei passaggi più delicati di una norma varata dal governo Meloni a giugno e su cui, ora, l'esecutivo sembra avere fretta.
Prima che il testo entri in vigore, fissando i poteri delle forze di polizia per quanto riguarda i sistemi di intelligenza, videosorveglianza e riconoscimento facciale, serve il parere favorevole delle commissioni in Parlamento. Questa mattina in commissione Affari europei al Senato c'è stato un ‘blitz' della maggioranza, che tra le proteste dell'opposizione ha presentato e approvato un parere favorevole. Il testo si può consultare online: il senatore del Pd Filippo Sensi, membro della commissione, l'ha definito "elusivo per un tema enorme come il controllo con l’intelligenza artificiale della nostra sicurezza. Criticità enormi taciute, approfondimento soffocato, commissione usata come una clava sulle libertà dei cittadini". E ha concluso: "Un altro mattoncino per lo Stato di Polizia che verrà".
Da parte sua il presidente della commissione, il meloniano Giulio Terzi di Sant'Agata, che è anche relatore del provvedimento, ha risposto che il decreto crea un "sistema di garanzie coerente con il diritto dell'Unione", e che "l'impiego dei sistemi al di fuori dei casi previsti dalla legge comporta l'inutilizzabilità dei risultati e la loro cancellazione".
In teoria il decreto legislativo serve solo per recepire, cioè mettere in pratica nel sistema italiano, le norme che l'Unione europea ha fissato con un apposito regolamento nel 2024. Ma ci sono dei punti in cui il governo Meloni sembrerebbe essersi spinto più in là, rispetto ai paletti europei. Le norme più contestate sono due.
Riconoscimento facciale in diretta, la polizia può agire di sua iniziativa
La prima si trova all'articolo 8, che regola i sistemi di identificazione biometrica con IA, in grado individuare in tempo reale persone che si trovano in spazi pubblici. Si possono usare solamente in due casi: per la "prevenzione di specifiche e gravi minacce gravi" relative ad esempio "ad un attacco terroristico" oppure "alla vita o all’incolumità delle persone"; e per "la ricerca di persone scomparse o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale".
Fino a qui, la norma è in linea con le indicazioni europee. Tanto più che specifica che il riconoscimento facciale deve essere usato solo per la "conferma dell’identità di persone specificamente interessate".
Il primo problema, però, è che ad autorizzare l'uso di questi strumenti è il procuratore del Tribunale competente: non un giudice, ma un pm. In contrasto, secondo le opposizioni, con la giurisprudenza europea. Perché il pubblico ministero è colui che guida le indagini, mentre sarebbe più normale che ad autorizzare misure simili fosse un soggetto terzo.
Come se non bastasse, poi, il decreto afferma che "in casi di urgenza" non meglio definiti, le forze di polizia possono attivare i sistemi di IA di propria iniziativa. Basta che prima lo facciano sapere, "anche in forma orale", al procuratore. Nessuna autorizzazione è necessaria: i poliziotti la potranno richiedere a posteriori, con calma, nelle ventiquattr'ore successive. Nel frattempo, avranno avuto accesso ai dati personali dei cittadini.
Raccogliere i dati di cittadini non indagati per "esigenze di ordine pubblico"
La seconda norma problematica si trova all'articolo 10, che riguarda i sistemi di videosorveglianza che già esistono. L'articolo permette di installare a posteriori, su videocamere già presenti, "componenti di IA". In pratica, tute le videocamere di videosorveglianza possono diventare strumenti di riconoscimento facciale, se ci sono "esigenze di ordine e sicurezza pubblica".
L'idea è che, per esempio, dopo un furto in un negozio si possa usare il riconoscimento IA per analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovavano sul posto e identificare i ladri. Lo si potrà fare "esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato", e "al solo fine di identificare persone già indiziate". L'autorizzazione per questo meccanismo dovrà venire da "un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal Questore" (anche in questo caso, non si fa riferimento a un giudice o un'autorità terza).
L'aspetto che solleva più preoccupazioni arriva a questo punto. Lo stesso articolo 10, infatti, al comma 3 prevede un'eccezione. Per i luoghi o gli eventi "caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica" – anche qui non meglio definite – si possono installare preventivamente sistemi che raccolgono i "dati biometrici delle persone che accedono".
Per rendere l'idea, si può trattare anche di strade o piazze in cui si terranno manifestazioni, oppure di locali pubblici che ospiteranno eventi considerati ‘rischiosi'. I volti (ma non solo, anche per esempio la scansione dell'iride) saranno memorizzati in una banca dati, con le relative informazioni anagrafiche, e conservati per sette giorni. Senza che ci sia stato alcun reato o che ci sia un'indagine in corso, ma solo perché ci sono "esigenze di ordine e sicurezza pubblica" in un certo luogo.