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Perché Salvini rompe con Berlusconi e dice che FI protegge stupratori e assassini

Una proposta di legge presentata dal leghista Molteni e non sostenuta dagli alleati di Forza Italia rischia di spaccare la coalizione di centrodestra. Il ddl Molteni è in sostanza una riforma del rito abbreviato che mira a impedire agli accusati di gravi reati contro la persona, come omicidio e stupro, di ricorrere al giudizio breve e dunque avere la possibilità di ottenere uno sconto di pena pari a un terzo, così come previsto attualmente da codice di procedura penale.
A cura di Charlotte Matteini
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I rapporti tra Lega Nord e Forza Italia appaiono molto tesi e dopo lo scontro avvenuto ieri in Parlamento non è chiaro se la coalizione di centrodestra reggerà fino alle prossime elezioni. A provocare la diatriba che potrebbe portare il centrodestra ha disgregarsi è stato il mancato appoggio di Forza Italia alla riforma Molteni sul rito abbreviato. "Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Fi all'iter veloce per la legge Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi. Una vergogna, è l'ennesimo affronto alle donne e a tutte le vittime di violenza. Si è stabilito un imbarazzante asse iper-garantista tra Forza Italia e la Sinistra di Grasso, il presidente del Senato aveva già negato la calendarizzazione della legge e i forzisti ne hanno impedito l'iter veloce. Forza Italia si prenda la responsabilità di questo atto inaccettabile compiuto a fine legislatura", ha tuonato ieri Matteo Salvini, dando ad intendere di non voler al momento proseguire con gli incontri di coalizione a causa di questo comportamento considerato un vero e proprio sgarbo da parte degli alleati. Replicando indirettamente a Salvini, in serata Silvio Berlusconi ha dichiarato di voler incontrare il leader del Carroccio e di non essere affatto preoccupato per i capricci di Salvini, che secondo l'ex cavaliere sarebbero in realtà sopravvalutati dai giornalisti.

Ma esattamente, che cos'è questa riforma Molteni e per quale motivo Forza Italia ha negato l'appoggio alla proposta di legge leghista? In poche parole, l'onorevole Molteni ha proposto una serie di modifiche alle norme che riguardano il cosiddetto "rito abbreviato" in caso di gravi reati contro la persona come l'omicidio o lo stupro. Il rito abbreviato, regolato dall'articolo 438 del Codice di Procedura Penale, consente all'imputato che se ne avvalga "che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti", fatte salve alcune eccezioni. La peculiarità del rito abbreviato consiste in particolar modo nella rinuncia alla fase del dibattimento da parte dell'imputato in cambio di uno sconto di pena pari a un terzo. L'imputato, inoltre, non può appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di rito abbreviato ma può impugnarle il Pubblico Ministero, quanto alle sentenze di condanna (liberamente appellabili dall'imputato) il PM può proporre appello solo nel caso in cui sia stato modificato il titolo di reato. In sostanza, dunque, la riduzione dei tempi di giudizio viene "premiata" con una condanna più lieve rispetto a quanto sarebbe normalmente previsto dal codice penale.

La riforma Molteni

La proposta di legge Molteni si compone di 6 articoli totali e mira sostanzialmente a impedire il ricorso al rito abbreviato da parte di quegli imputati accusati di gravissimi reati contro la persona come l'omicidio e lo stupro. All'articolo 1 del testo di legge vengono esclusi dall'ambito di applicazione del 438 C.p.p. "i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo", in particolare "nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo".

All'articolo 5, invece, la proposta di legge introduce una serie di limitazioni e una sorta di ricalcolo della pena "per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità  della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1¨ inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»;

b) dopo il comma 4 inserito il seguente:

«4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

c) al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 438-bis. — (Rito abbreviato nel dibattimento). — 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

Art. 438-ter. — (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). — 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».

Art. 3.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-ter. — (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). — 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 5.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già  stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già  vigenti a tale data.

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