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La libertà religiosa in Europa

I principi giuridici che regolano la libertà di culto o religiosa, in Italia (con la Costituzione) e in Europa (con il Trattato di Lisbona e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo CEDU), Alcuni casi, italiani, nei quali si è invocata la libertà di religione.
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura dell’Avvocato Uber Tacconi del Foro di  Bologna.  Autore di contributi per la rivista Vita Notarile, si occupa di  diritto civile, commerciale ed ecclesiastico in particolare su questioni legate  all’attività notarile e alla gestione dei beni degli enti ecclesiastici.

Cappella Portinari

La libertà religiosa in Europa

 

Un argomento che si può definire “altamente sensibile”, nell'Europa di questo scorcio iniziale del terzo millennio, è il rapporto tra diritto e religione, o meglio tra le libertà fondamentali dell'uomo come individuo e nella società e il loro rapporto con la religione.

È necessario precisare subito che cosa si intenda per libertà di religione o di culto nel mondo occidentale: gli aspetti enucleati da tale espressione sono tre: la libertà di professare una qualsiasi religione o credo, sia in forma privata che in forma comunitaria, la libertà di non essere costretti di a professare un culto particolare o anche alcun culto (c.d. libertà di ateismo), libertà di proselitismo.

La violazione di queste forme di libertà di culto, perpetrata in vari luoghi, in vari tempi e vari modi, nel corso della storia, non ha quasi mai una motivazione di tipo religioso, ma una motivazione socio-politico-economica, di  formazione o mantenimento di equilibri di potere in cui l'aspetto religioso diventa un mezzo per perseguire tutt'altri fini. Gli esempi potrebbero essere tantissimi, quasi tutte le persecuzioni religiose della storia (relative a qualsiasi credo) trovano sempre radice nello scontro tra poteri secolari, quasi mai per esclusivi principi di fede.

Come mai nel mondo occidentale l'equilibrio tra diritto e religione è sempre così avvertito e percepito come elemento sensibile su cui agire con estrema cautela e precisione? La risposta può partire dalla frase di Benedetto Croce: “… perché non possiamo non dirci cristiani” ([1]) a prescindere dal credo che effettivamente professiamo, ma solo per il fatto di vivere in stati sviluppatisi col cristianesimo. Il cristianesimo, come religione storicamente di riferimento nel mondo occidentale, ha profondamente inciso sulle strutture giuridiche degli Stati occidentali, ma l'influenza è stata calmierata, sarebbe meglio dire equilibrata, da due fattori: uno endogeno alla religione cristiana ed uno ad essa esogeno.

Il primo fattore di equilibrio, endogeno alla religione cristiana, è originato dallo stesso Vangelo: si distingue nettamente tra l'ordinamento e le strutture religiose, e l'ordinamento delle strutture civili. Pur proclamato in una società come quella ebraica dove potere religioso e potere civile di fatto coincidevano, il Vangelo ([2]), dal punto di vista giuridico-politico apre ad un dualismo destinato ad essere sviluppato e sedimentato dal secondo fattore. Questo secondo fattore, esogeno, è la cultura giuridica greco romana; una cultura giuridica di grande tradizione già ai tempi di Gesù, complessa, molto sviluppata che difficilmente avrebbe potuto sottomettersi ad un'estranea dottrina religiosa.

È quindi evidente che la coesistenza delle strutture giuridiche civili da una parte e religioso-cristiane dall'altra  non potevano che essere parallele, ma non coincidenti, con raccordi, ma senza sovrapposizioni. Questo è il punto focale da cui si determina il raccordo nel mondo occidentale tra diritto e religione e che ne rappresenta l'elemento di distinzione rispetto ai sistemi giuridici degli altri paesi del mondo dove l'aspetto religioso è fuso con quello giuridico in una sorta di struttura meta giuridica che non può che soffocare o gli aspetti del diritto, della libertà, della democrazia o gli aspetti della religione e del culto.

Già San Paolo ([3]) nella sua diffusione del messaggio cristiano ai pagani è attento a non confondere (o meglio a non fondere) gli aspetti giuridici civili e quelli religiosi iniziando quel raccordo parallelo che raffinato da successivi giuristi e pensatori dal primo medioevo in poi, ha portato alla situazione oggi esistente nel mondo occidentale, sintetizzabile, con la dovuta prudenza ed aggiornamento nella frase di Cavour: “ libera Chiesa in libero Stato” ([4]).

La libertà religiosa in Italia

La libertà religiosa in Italia si esprime, giuridicamente, al livello più alto in quattro articoli della Carta Costituzionale, oltre all'articolo 3, che disciplina il divieto di discriminazione dei soggetti in base a motivi (anche) religiosi. Gli articoli sono il 19,il 20, il 7 e l’8 ([5]).

Dalla lettura di tali articoli e dalla loro interpretazione da parte dei migliori giuristi nonché della Corte Costituzionale si evincono alcuni concetti non sempre pienamente compresi, non sempre riportati correttamente, non sempre conosciuti integralmente dall'opinione pubblica.

In primo luogo sono previste espressamente due su tre degli aspetti della libertà religiosa: l'aspetto “positivo” cioè la libertà di professare qualsiasi culto, sia in senso individuale che ha associato; il diritto di proselitismo, che può essere limitato solo per ragioni di ordine pubblico. Del resto il proselitismo è intrinsecamente uno “ scontro” tra proposte per cui può portare a conflitti accettabili fino a quando non superano la minaccia della messa in pericolo dell'ordine pubblico. Manca, invece, apparentemente, la tutela dell'aspetto “negativo” della libertà religiosa, cioè il divieto di imporre una qualsiasi forma religiosa, il diritto a non essere indottrinato e quindi anche il diritto all'ateismo. In realtà i commentatori ritengono che la libertà religiosa “ in negativo”  è ricompresa nell'articolo 19 della Carta Costituzionale se si intende l'ateismo una forma di “a-religione”; mentre sia tutelato dall'articolo 21 della Carta Costituzionale unitamente alla libertà di pensiero se l'ateismo viene inteso come “altro” dalla religione.

In secondo luogo non è vero che tutte le organizzazioni con finalità religioso devono essere trattate, dallo Stato italiano, allo stesso modo. La stessa Costituzione disciplina in due articoli ben distinti, il sette e l'otto, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e i rapporti tra lo Stato e le organizzazioni delle altre confessioni religiose. Questa osservazione può mettere in dubbio la laicità dello Stato italiano? Secondo più voci sì, in realtà no e vediamo per quale motivo.

Da un punto di vista del rapporto Stato-religione, gli Stati possono definirsi “confessionali o laici”.

Sono confessionali gli stati in cui l'autorità da cui emana il potere religioso coincide con l'autorità da cui emana il potere civile e vi è una superiorità dell'aspetto religioso su quello civile: stato confessionale teocratico. Esempi, per quanto diversi, possono essere l'attuale Repubblica islamica dell’ Iran o lo Stato della Città del Vaticano.

Sono, altresì, confessionali gli stati in cui l'autorità da cui promana il potere religioso e l'autorità da cui promana il potere civile coincidono ma c'è una superiorità del potere civile su quello religioso: stati cesaro-papisti. Esempi, anche se solo formali,  sono il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dove la regina è capo anche della Chiesa anglicana e la Danimarca e la Norvegia. Sono esempi solo formali perché sostanzialmente si tratta di stati laici, non imponendo più da tempo ai cittadini alcun credo di stato.

Sono, infine, confessionali gli stati in cui le autorità del potere religioso e civile non coincidono ma il potere civile designa una determinata religione quale religione di stato. Esempio, l’Italia fascista.

Sono stati laici quelli in cui il potere religioso e civile non coincidono e non vi è una scelta a priori di religione c.d. di stato. Posto questo fondamentale presupposto, la laicità si può declinare in concreto in vari modi. C'è una laicità neutrale, nel senso che il potere civile pur lasciando completa libertà di culto nelle sue tre manifestazioni, si disinteressa completamente dell'aspetto religioso ritenuto irrilevante per le finalità che lo stato si dà. Esempio la laicità degli U.S.A. C'è una laicità non neutrale, nel senso, che il potere civile ritiene l'aspetto religioso della popolazione e la sua rilevanza non soltanto trascendentale, ma anche culturale, una finalità da regolamentare nel rispetto dei principi costituzionali e della libertà religiosa e di culto, considerata sempre in maniera completa delle sue tre manifestazioni. Questa regolamentazione può essere effettuata in vari modi: lo Stato italiano ha scelto la via concordataria siglando patti e  accordi con la Chiesa cattolica e intese con le altre confessioni religiose che hanno voluto accordarsi; per quelle con cui non c'è accordo vigono le norme dei principi generali di libertà religiosa, nonché quelle già previste per le religioni diverse dalla cattolica in data anteriore all'adozione della Carta Costituzionale, dove ancora applicabili, perché non in contrasto nè con le norme costituzionali nè con quelle dell'Unione Europea,  né con quelle della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (di cui infra).

Lo Stato italiano ha quindi fatto la scelta di essere uno Stato laico, ma senza ignorare l'elemento religioso (a qualsiasi culto appartenga) della sua popolazione.

Per completezza, è opportuno ricordare che accanto alla laicità che ignora l'aspetto religioso e alla laicità che dialoga con l'aspetto religioso c'è (e c'è stata) un'ulteriore forma di laicità che potremmo definire antireligiosa, per esempio quella dell'Urss o di altri Stati di democrazia marxista-leninista, in cui lo Stato si oppone a qualsiasi aspetto religioso visto come destabilizzante. È una forma impropria di laicità dovendosi più propriamente parlare di Stato confessionale dove l'ateismo diventa, paradossalmente, una fede di stato ed un culto da diffondere.

La libertà religiosa in Europa

Per quanto riguarda la libertà religiosa in Europa, bisogna distinguere due ambiti solo in parte (geograficamente) coincidenti e totalmente (istituzionalmente) differenti: l'Unione Europea (UE) e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

La libertà religiosa e norme UE

La base di partenza è oggi rappresentata  dal Trattato di Lisbona che si compone di fatto di quattro documenti

  • trattato sull'unione europea (TUE);
  • trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE);
  • carta dell'unione europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza);
  • trattato Euratom.

Il Trattato di Lisbona è l'arrivo, finora fattibile, di un tentativo più ampio di costituzione europea. Il Trattato di Lisbona è un minor rispetto al progetto iniziale di costituzione europea, ma ha comunque valenza costituzionale, non solo, le sue norme come quelle delle altre fonti comunitarie, per effetto dell'articolo 10 della Carta Costituzionale italiana si collocano ad un livello gerarchico subcostituzionale e superiore a quelle delle leggi ordinarie (secondo alcuni sarebbero anche equiparabili a quelle costituzionali, eccetto i principi fondamentali della costituzione italiana).

L'articolo 6 del Trattato di Lisbona ([6]) fa entrare a pieno titolo come fonte di diritto europeo la carta europea dei diritti dell'uomo, dando alle norme di tale carta, nell'eventuale conflitto col diritto interno, la forza di prevalenza che hanno tutte le altre norme dell'unione europea; con il limite, generale, comune a tutte le norme dell'unione europea, del rispetto dell'attribuzione delle competenze dell’Unione, quindi dell'applicabilità solo agli ambiti di competenza dell'Unione che ancora oggi sono in larga parte esclusivamente quelli economici. Ciò vuol dire che un diritto fondamentale dell'uomo, come è la libertà religiosa e com'è previsto dall'articolo 10 della Carta di Nizza ([7]), trova nell'articolo 6 una elevazione a norma comunitaria, se connesso ad un aspetto in materia tipica dell'Unione Europea: su tutte le libertà di circolazione di persone, merci e capitali.

La Libertà di religione e norme CEDU

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ([8]) è una convenzione dei diritti dell'uomo a cui hanno aderito non solo i 27 Stati dell'UE, ma anche altri Stati per un totale di 47, tra cui Russia e Turchia. La CEDU al suo interno ha creato una Corte Europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo.

L'articolo 6 del trattato di Lisbona afferma che l'unione europea aderisce alla CEDU. Cosa significa questo? Le norme, pattizie, della CEDU sono enorme UE? Secondo la posizione minoritaria della dottrina che trova sostegno anche del Consiglio di Stato ([9]) la risposta deve essere affermativa; ma come ben sostiene la dottrina maggioritaria confortata dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale ([10]) non è così. Le norme CEDU non entrano automaticamente  nell’ambito delle  norme Ue, perché sono di origine pattizia e alla CEDU appartengono anche stati extra UE. La norma CEDU non è quindi norma superiore alla norma interna, in caso di conflitto tra norme CEDU e  interne, a differenza del conflitto tra norme UE e interne, il Giudice non ha l'obbligo di disapplicare la norma interna, ma può chiedere alla Corte Costituzionale se la norma interna sia ancora costituzionale e applicabile alla luce dell'adesione dell'Italia alla CEDU. In tale giudizio, per effetto della norma CEDU ([11]) che prevede l'esclusività della competenza della Corte di Strasburgo ad interpretare le stesse norme CEDU, la Corte Costituzionale deve valutare la permanenza della costituzionalità della norma interna in contrasto con la norma CEDU alla luce dell'interpretazione che  la Corte di Strasburgo dà della norma CEDU in esame.

Nella CEDU la libertà di culto è prevista nell'articolo 9 ([12]).

Come si può vedere leggendo in maniera comparata le norme degli articoli 19 e 20 della Carta Costituzionale italiana, l'articolo 10 della carta dei diritti fondamentali dell'uomo dell'Unione Europea e l'articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo la libertà religiosa nei suoi aspetti di cui si compone è praticamente tutelata alla stessa maniera.

Casi italiani in cui si è invocato la libertà di religione o la sua presunta violazione.

Il primo caso che si esamina, riguarda l'ordinanza del sindaco di Rovato (Bs) ([13]) con cui veniva creata un'area di interdizione di alcuni metri, ai non cattolici, nei pressi delle chiese. Un'ordinanza motivata e difesa dal suo autore sulla base di motivi di sicurezza e ordine pubblico e sulla base del fatto che, per questione di reciprocità,  in molti paesi a tradizione non cristiana, l'accesso ai luoghi di culto è interdetto per i non fedeli. L'ordinanza fu impugnata con ricorso straordinario amministrativo al Presidente della Repubblica. Nel parere reso dal Consiglio di Stato l'ordinanza fu dichiarata illegittima per i seguenti motivi:

  • illegittimità formale  per  difetto di attribuzione dell'ente pubblico locale in materia di culto: la materia del culto è di sola competenza dello Stato non degli enti locali territoriali;
  • illegittimità sostanziale per violazione dei patti lateranensi e degli accordi integrativi dell'83 che concedono alla Chiesa cattolica totale autonomia organizzativa degli spazi ad essa pertinenti;
  • illegittimità sostanziale in quanto la questione di reciprocità può riguardare esclusivamente materie disciplinate da leggi ordinarie, mentre la libertà di culto è materia disciplinata a livello costituzionale.

Un secondo caso fu quello del magistrato del Tribunale di Camerino ([14]), che si rifiutò di tenere udienza e dare giustizia perché nelle aule del tribunale era presente un simbolo confessionale come il Crocefisso, a suo dire in contrasto con la laicità dello Stato italiano. Il Giudice basava la sua presa di posizione, non tanto a tutela della propria libertà di giudizio, ma anche a tutela di quella dei colleghi, che pur non lamentando la limitazione della propria libertà di giudizio per la presenza di un simbolo religioso non potevano non essere influenzati e turbati nelle loro decisioni.

Il giudice è stato destituito dall'ordine giudiziario dal Consiglio Superiore della Magistratura, il cui provvedimento è stato ritenuto legittimo dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 14 marzo 2011 in cui si afferma che non è legittimo il comportamento del dipendente della pubblica amministrazione che si astiene dalla propria attività per tutelare un diritto di soggetti indeterminati. La presenza del Crocifisso non è sufficiente di per sé a danneggiare la libertà di soggetti indistinti. In breve, il giudice non poteva ergersi a giudice della coscienza di colleghi genericamente determinati,  soprattutto al punto da arrivare a negare la sua pubblica attività, peraltro delicata e fondamentale come quella dell'amministrazione della giustizia.

Il caso sicuramente che ha fatto più clamore è stato il caso della signora Lautsi ([15]), la quale, atea, ha richiesto alla direzione scolastica della scuola dei figli, la rimozione del crocifisso dalle aule. A suo dire tale presenza simbolica di una specifica religione, non solo violava il diritto dei genitori all'educazione dei figli secondo le familiari convinzioni, ma anche il diritto di libertà religiosa e di laicità dello Stato italiano. Nel ricorso presentato in prima istanza al Tar del Veneto, non avendo ottenuto dalle autorità scolastiche la rimozione del Crocifisso, la ricorrente lamentava  come la presenza di un simbolo cristiano, soprattutto in presenza di persone minori di età e con personalità in via di formazione possa essere considerata un'inaccettabile imposizione di un determinato credo religioso. Non avendo trovato riscontro alle sue deduzioni, dalle successive impugnazioni, possibili in ambito nazionale, la signora ha adito la Corte Europea di Strasburgo dei diritti dell'uomo. Producendo praticamente le stesse motivazioni addotte davanti ai giudici nazionali si è arrivati alla sentenza con cui la corte di Strasburgo ha accolto il ricorso della signora ([16]).

La corte CEDU ha, in estrema sintesi,  affermato che la presenza di un simbolo religioso, all'interno di un'aula scolastica, potesse “perturbare” le coscienze dei presenti, soprattutto di coloro che non aderiscono a quella religione o che non aderiscono a nessuna religione. Non potendosi negare, sempre secondo la corte, che il Crocifisso abbia prima di tutto una valenza religiosa oltre che culturale.

Lo Stato italiano ha impugnato tale sentenza davanti alla Grande Chambre della stessa corte: la Grande Chambre è l'organo di appello, o di secondo grado della corte stessa prevista dalla convenzione CEDU.

La Grande Chambre ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado con le motivazioni seguenti, che possono essere assunte come linea guida dell'interpretazione del principio di libertà religiosa in Europa ([17]).

La corte, infatti, asserisce come la libertà di religione abbia una componente positiva che consiste nella libertà di professare individualmente o in comune un qualsiasi credo religioso, e abbia anche un contenuto negativo per cui è inammissibile imporre a qualsiasi persona un qualsiasi credo contro la propria volontà. Nel caso di specie, la corte, però, non ravvisa, nessuna violazione di questi due aspetti: la presenza del crocifisso è una presenza “ passiva” che di per sé non impone nulla, ne limita alla professione di un credo diverso da quello di cui il Crocefisso è simbolo. Diverso sarebbe, se fosse richiesto o imposto ai presenti nell'aula atteggiamenti o comportamenti di devozione verso lo stesso Crocifisso.

La corte poi procede a spiegare come la laicità di uno Stato ben può essere declinata in maniera differente, a seconda della valenza anche culturale di una determinata religione  per quello stato, purché nel rispetto della libertà religiosa di tutti i cittadini. La corte non ritiene che si possa parlare di perturbazione di coscienza, dalla presenza di un determinato oggetto nell'aula scolastica: qualsiasi oggetto provoca sensazioni e perturbazioni, tanto più che i frequentanti l’aula non turbati dalla presenza del Crocifisso e che non vedessero più la stessa presenza potrebbero essere altrettanto emotivamente turbati. La laicità di uno Stato non può essere lasciata alla discrezionalità di un'autorità, anche giudiziaria, chiamata a valutare la legittimità o meno di un di un oggetto solo sulla base di una valutazione totalmente soggettiva come quella relativa alle perturbazioni e agli stati d'animo ingenerati dall'oggetto.

Probabilmente con un sano buon senso si sarebbe potuto arrivare alle stesse conclusioni risparmiando tempo denaro e 5 gradi di giudizio (tre interni, e due europei), restano  almeno gli importanti pilastri interpretativi individuati dalla Grande Chambre secondo i quali: la laicità di uno stato può avere diverse declinazioni senza che per questo vi sia la violazione della libertà religiosa; l’imposizione (indottrinamento) di culto vietato dalle norme europee (e anche da quelle italiane) non può che determinarsi da attività e comportamenti esteriori imposti alle persone, non da valutazioni su eventuali effetti psichici ed interiori che la passiva e soggettiva percezione sensoriale  può indurre.

Avv. Uber Tacconi

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([1]) L’opera di Benedetto Croce “Perché non possiamo non dirci cristiani” è uscita la prima volta su «La Critica» il 20 novembre 1942; poi fu raccolta in volume nei Discorsi di varia filosofia, vol. I, Laterza, Bari 1945.

([2]) Mt. 22,21; Mc. 12,17; Lc. 20,25.

([3]) Rm.13,1-2;Tt.3,1.

([4]) Frase di Camillo Benso conte di Cavour contenuta nel suo discorso al Parlamento del Regno d’Italia del 27 marzo 1861, che riprende una frase simile già pronunciata da Charles de Montalembert e dal calvinista Alexandre Vinet.

([5]) Costituzione della Repubblica Italiana:

– Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. -È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

– Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

– Art.20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

– Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

– Art.8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

([6]) Trattato di Lisbona art.6 (FUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del

titolo VII della Carta che disciplinano la sua  interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del­ l'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

([7]) Art.10 Carta Europea dei diritti fondamentali dell’uomo

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

([8]) La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è un trattato internazionale redatto all’interno del Consiglio d’Europa e firmato a Roma il 4 novembre 1950.

([9]) Ex multis,  C.d.S. sentenza 1220/2010.

([10]) Corte Cost. sentenze 348 e 349/2007. Cass. 22751/2010.

([11]) ARTICOLO 32 (CEDU) – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47

([12]) ARTICOLO 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

([13]) Ordinanza del Sindaco del 21 novembre 2000; sentenza conclusiva del C.d.S del 15 maggio 2002 n.1207.

([14]) Luigi Tosti ex Giudice di Pace presso il Tribunale di Camerino (Mc).

([15]) Soile Tuulikki Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, residente ad Abano Terme (Pd).

([16]) Sentenza 03 novembre 2009, n. 30814/06.

([17]) Causa Lautsi e altri c. Italia  –  Grande Chambre  –  sentenza 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06).

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