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Elementi essenziali dell’interruzione del processo per morte della parte

La Cassazione del 24.4.2018 n. 10048 ha affermato che fuori dalla c.d. interruzione automatica, l’art. 300 cpc subordina l’interruzione del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: a) l’evento interruttivo; b) la dichiarazione formale del verificarsi dell’evento. Se manca uno dei due elementi, l’interruzione, se pronunciata, è nulla ed è insussistente l’onere di osservanza del termine di riassunzione, con la conseguenza che il processo può essere riassunto anche dopo il decorso di esso.
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A cura di Paolo Giuliano
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Gli eventi esterni al processo civile che influenzano il procedimento

Anche se il procedimento civile è costruito come una serie preordinata e scadenzata di richieste e di atti, non è possibile affermare che il procedimento civile non sia influenzato da eventi che si verificano all'esterno del procedimento, durante la vita di tutti i giorni, infatti, basta pensare all'evento morte che colpisce una delle parti processuali o uno dei difensori.

Presupposti necessari per far dichiarare l'interruzione del procedimento

Secondo la giurisprudenza al di fuori dei casi di c.d. interruzione automatica, l'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita.

Dichiarazione dell'interruzione in assenza degli elementi costitutivi

Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l'interruzione, se ugualmente pronunciata, configura un provvedimento nullo e insussistente l'onere di osservanza del termine, con la conseguenza che il processo può utilmente essere riassunto anche dopo il decorso di esso.

Morte della persona fisica e cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese

La necessità della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del difensore costituito è stata affermata da questa corte anche quando l'evento consista nella cancellazione della società dal registro dell'imprese.

Dichiarazione dell'evento formale non dichiarazione implicita o presunta o desunta o dedotta

Resta da chiedersi se la dichiarazione dell'evento deve essere formale oppure può essere implicata (ad esempio depositando un certificato senza null'altro aggiungere oppure proponendo appello tramite gli eredi della originaria parte processuale deceduta).

Ai fini dell'interruzione il legislatore  non ammette una dichiarazione non formale oppure effettuata con mezzi equipollenti.

Ultra-attività della procura

Se la morte di una delle parti processuali costituita a mezzo di procuratore non è dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, l'effetto è quello della c.d. ultrattività della procura alla lite per cui

  1. la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta;
  2. il medesimo procuratore è legittimato a proporre impugnazione;
  3. è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui,  senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cassazione del 17.7.2015 n.14652)

Da quanto detto risulta evidente che la parte potrebbe anche decidere di non dichiarare la morte, ma, in tale ipotesi, anche se c'è l'ultrattività della procura, non si può escludere una responsabilità per non aver dichiarato l'evento interruttivo.

Riassunzione di un procedimento interrotto

Il procedimento interrotto (di cognizione o esecutivo) deve essere riassunto o proseguito entro 3 mesi ex art. 305 cpc altrimenti il procedimento si estingue.

Ai fini della validità del ricorso per riassunzione (che contiene la manifestazione di volontà indirizzata alla prosecuzione del processo), è sufficiente che il ricorso per riassunzione contenga l’indicazione degli elementi necessari per individuare il giudizio che la parte intende proseguire, non assumendo alcun rilievo, per il raggiungimento dello scopo dell’atto, l’errore di identificazione della controparte o l’omessa identificazione della controparte.

L'attività da compiere per impedire l'estinzione del processo è solo quella del deposito in cancelleria (nel termine di 3 masi ) del ricorso per riassunzione. Nel medesimo termine non deve essere effettuata anche la notifica alla controparte.

Se la notifica non viene eseguita o occorre rinnovare la notifica l'estinzione del procedimento può essere dichiarata solo se quest'ulteriore attività non viene eseguita  ex art. 291 cpc

Cass., civ. sez. II, del 24 aprile 2018, n. 10048

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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