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Arriva lo scontrino elettronico, addio a quello cartaceo: cosa cambia per negozianti e cittadini

Dal primo luglio è in vigore lo scontrino elettronico: l’obbligo, fino al primo gennaio 2020, vale solo per gli operatori Iva che hanno un giro d’affari superiore ai 400mila euro. Ma cosa cambia con l’introduzione dello scontrino elettronico per i consumatori? E cosa devono fare i negozianti così come i loro clienti?
A cura di Stefano Rizzuti
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Alla fine il fatidico giorno è arrivato. Dal primo luglio è in vigore lo scontrino elettronico. Ma, almeno fino a gennaio, non per tutti: per ora riguarda gli operatori Iva con un volume d’affari superiore ai 400mila euro e che effettuano la cessione di beni o prestazioni di servizi. Per il momento le attività interessate sono tra le 200 e le 250mila. Dal primo gennaio l’obbligo di scontrino elettronico verrà esteso a tutti – fatta eccezione per alcune deroghe esplicitamente previste – e arriverà anche la lotteria dei corrispettivi, un sistema per incentivare i consumatori a chiedere lo scontrino. La novità, dal primo luglio, è che al posto di un normale scontrino o della ricevuta fiscale i negozianti dovranno rilasciare un documento che ha valenza solo commerciale e dovranno memorizzare e trasmettere tutti i dati all’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia per i negozianti

I dati degli scontrini dovranno essere inviati dai commercianti entro 12 giorni dall’avvenuta operazione. Per i negozianti servirà dotarsi di un nuovo registratore di cassa o, nei casi di acquisti più recenti, basterà adattare quelli che hanno già a disposizione. Per l’acquisto e l’adattamento è prevista una detrazione del 50% sulla spesa effettuata. Ci sono poi alcune novità introdotte dal decreto Crescita e da una circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’entrata in vigore dell’obbligo di scontrino elettronico. La prima riguarda una moratoria di sei mesi sulle sanzioni per chi non è riuscito ad attrezzarsi in tempo per l’invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica. Ci saranno sei mesi per adeguarsi per chi viene coinvolto nell’obbligo: quindi sei mesi dal primo luglio per gli operatori sopra i 400mila euro e sei mesi da gennaio per tutti gli altri. In sostanza per gli esercenti non scatteranno le sanzioni se trasmetteranno i dati entro il mese successivo a quello dell’operazione: una maggiore flessibilità, dunque, rispetto ai 12 giorni inizialmente previsti.

La seconda novità per i negozianti riguarda il servizio web predisposto per trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate per coloro i quali non abbiano ancora i registratori di cassa appositi. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato introdotto un servizio per memorizzare e trasmettere i dati nell’area riservate del portale Fatture e Corrispettivi. Per accedere si possono utilizzare lo Spid, i servizi telematici Entratel o Fisconline e la Carta nazionale dei servizi. L’operatore dovrà verificare i dati che lo riguardano e inserire quelli riguardanti l’operazione effettuata e la modalità di pagamento ricevuto.

Cosa cambia per i consumatori

Il negoziante non emetterà più il classico scontrino ma un documento che dovrà essere stampato e consegnato al cliente su carta. Per l’esercente, comunque, ci sarà anche la possibilità – se il cliente è d’accordo – di inviare il documento solamente via mail o con altra modalità elettronica. Questo documento non ha alcun valore fiscale se non si chiede di integrarlo con il proprio codice fiscale. Quindi ha valenza fiscale solo nel caso in cui il cliente lo richieda espressamente. E deve farlo prima che avvenga l’operazione e che venga effettuato il pagamento. A quel punto, infatti, deve indicare il codice fiscale o la partita Iva che verranno inseriti sul documenti rilasciato.

Per i consumatori ci sarà anche un altro aspetto di cui tener conto. Il documento che viene emesso al posto del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta, pur non avendo rilevanza fiscale senza l’inserimento del codice, avrà valore ai fini commerciali. Il che vuol dire che certificherà l’acquisto effettuato e costituirà titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia. Semplificando, i nuovi documenti rilasciati al posto degli scontrini varranno come garanzia dei prodotti acquistati.

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