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Trascrizione nel registro dello stato civile del matrimonio concordatario

La Cassazione del 12.3.2018, n. 5894 ha affermato che nell’ipotesi di trascrizione del matrimonio concordatario, eseguita dall’ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, ex artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, il soggetto leso dalla trascrizione può agire con l’azione ordinaria di cognizione, ex art. 16 della legge n. 847 del 1929, volta all’accertamento della nullità della trascrizione stessa.
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A cura di Paolo Giuliano
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Matrimonio religioso con effetti civili o matrimonio concordatario

Il matrimonio religioso con effetti civili o matrimonio concordatario è disciplinato, dall'art. 8 dell'accordo ratificato con la legge n. 121 del 1985 la quale riconosce effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

La trascrizione del matrimonio religioso

La trascrizione non può  avere luogo: a) quando gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge; b) quando sussista fra i coniugi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

Circa i tempi, la richiesta di trascrizione è fatta dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

Inoltre, per il comma 6, la trascrizione può essere effettuata «anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi».

Rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione del matrimonio religioso

Se l'ufficiale dello stato civile si rifiuta di trascrivere il matrimonio religioso  l'art. 95 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che «Chi  intende (. . .) opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di (. . .) eseguire una trascrizione (. . .) deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile».

Il tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il procedimento giudiziale di trascrizione del matrimonio religioso

La trascrizione può dunque avvenire su ordine dell'autorità giudiziaria ordinaria, in sede di volontaria giurisdizione, con l'intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile.

Si tratta di un procedimento camerale, che segue le regole generali degli artt. 737-742-bis cod. proc. civ., di natura unilaterale, posto che solo il soggetto (o i soggetti, quale parte unitaria) che abbia visto respinta la richiesta di trascrizione propone il ricorso al giudice. Né il rifiuto dell'annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile rende quest'ultimo parte del giudizio di accertamento da lui reso necessario (in caso contrario, si pensi solo alle conseguenze che ne deriverebbero quanto al diritto di difesa ed alle spese processuali.

Il giudice deve dunque limitarsi ad accertare se sussistano o no le condizioni per procedere alla trascrizione richiesta dalle parti e rifiutata dall'ufficiale dello stato civile.

È un procedimento informale, derivante dalla scelta del legislatore di adottare le forme proprie dei procedimenti in camera di consiglio, caratterizzate dalla deformalizzazione del contraddittorio fra le parti, dall'estrema sommarizzazione della cognizione del giudice, ridotta alla sola "assunzione di informazioni"- secondo il modello generale dell'art. 738 cod. proc. civ. e dalla predisposizione del reclamo avverso il decreto conclusivo.

Trascrizione tardiva (non immediata) del matrimonio religioso

Secondo l'art. 8 dell'Accordo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 la trascrizione del matrimonio concordatario «può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro»: ciò, in omaggio alla configurazione dell'acquisto dello status coniugale civile come diritto individuale personalissimo, che richiede comunque il concorso volontaristico del soggetto.

L'art. 8 distingue nettamente le due ipotesi della trascrizione:

  • richiesta tempestiva, cioè entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio,
  • da quella richiesta posteriormente,

dimostrando che la volontà di celebrare il matrimonio è distinta da quella volta alla sua trascrizione per farne derivare gli effetti civili.

Se, la volontà di trascrizione viene reputata implicita negli adempimenti che accompagnano la celebrazione del rito religioso (preventiva pubblicazione nella casa comunale, lettura degli articoli del codice civile, redazione del matrimonio in doppio originale) e la trascrizione sia effettuata entro i cinque giorni, non implicita la volontà di trascrizione quando la richiesta di trascrizione pervenga oltre detto termine.

Nel secondo caso, invero, il legislatore non ha più ritenuto presunta la volontà dei coniugi di ottenere gli effetti civili, ma ha richiesto una nuova manifestazione di volontà, costituita dall'apposita richiesta di trascrizione, presentata dai due contraenti o anche da uno solo, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro: la conoscenza e la non opposizione prevista dall'art. 8 di tale legge vale a garantire che gli effetti civili inizialmente non voluti si colleghino al volere di entrambi i coniugi.

La trascrizione tardiva nei registri dello stato civile di un matrimonio canonico postula  l'intenzione attuale degli sposi di richiederla e di vincolarsi anche sul piano civile: ciò, al momento della richiesta tardiva.

Il consenso espresso o tacito, in definitiva, va specificamente accertato come sussistente non al momento del matrimonio, o in quello dell'atto amministrativo di trascrizione o di rifiuto della stessa posto in essere dall'ufficiale di stato civile, o del ricorso di volontaria giurisdizione avverso l'eventuale rifiuto, o, infine, della decisione assunta al riguardo dal giudice: ma, appunto, il consenso deve sussistere nel momento in cui uno solo dei coniugi presenti all'ufficiale di stato civile la richiesta di trascrizione tardiva.

Trascrizione tardiva del matrimonio religioso e morte del coniuge

Resta la questione se nelle ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata da un solo coniuge che assuma il consenso dell'altro, vivente a tale momento ma deceduto quando la trascrizione venne eseguita, il decesso renda sempre impossibile la trascrizione chiesta prima, ma eseguita post mortem, in virtù del principio della revocabilità in ogni momento di quel consenso, revoca per definizione impossibile nel caso menzionato.

Secondo un orientamento, in tal caso va esclusa la trascrivibilità del matrimonio, che avverrebbe post mortem, sebbene la richiesta fosse stata presentata allorché il coniuge era in vita: ciò, sulla base del principio della libertà e pienezza del consenso, dunque della sua revocabilità, anche in ordine alla trascrizione, che dovrebbe permanere sino al momento in cui essa venga materialmente eseguita; la trascrizione post mortem sarebbe illegittima, in quanto non rispetta l'ipotetica possibilità del soggetto di revocare la propria manifestazione di volontà.

All'opposto, altra tesi, osserva che il consenso manifestato (ovviamente, ove oggetto di adeguata prova) in vita dal coniuge, poi deceduto, permette la valida trascrizione su domanda del solo coniuge superstite, se così non fosse si trasferirebbe sulle parti l'alea del tempo amministrativo richiesto per la trascrizione.

In conclusione, convince l'interpretazione secondo cui la conoscenza e la non opposizione debbano essere verificate come risalenti al momento della richiesta di trascrizione, sulla base della volontà in concreto manifestata dal soggetto a tale momento.

Trascrizione del matrimonio religioso e soggetto leso dalla trascrizione tardiva

La trascrizione di un matrimonio incide anche sugli aspetti patrimoniali, infatti, il coniuge acquista i diritti di successione.

Questo comporta che la trascrizione (soprattutto quella tardiva) può ledere interessi patrimoniali di altri soggetti i quali possono avere l'interesse a contestare la trascrizione del matrimonio religioso

Resta da chiedersi come un terzo leso dalla trascrizione del matrimonio possa tutelarsi, soprattutto quando non è stato parte del procedimento di volontaria giurisdizione che ha ordinato la trascrizione.

Se il provvedimento camerale era viziato, e non è stato impugnato dalle parti del procedimento relativo (uniche legittimate in quella sede), esso può essere sindacato incidentalmente e disapplicato nel corso del giudizio di cui all'art. 16 della legge n. 847 del 1929, azione attribuita dal legislatore per la dichiarazione di nullità dell'atto di trascrizione.

In conclusione,  «Nell'ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall'ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adìto con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui all'art. 16 della legge n. 847 del 1929, volta all'accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro espresso o tacito – dell'altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta la trascrizione all'ufficiale di stato civile, in origine disattesa».

Cass., civ. sez. I, del 12 marzo 2018, n. 5894

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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