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Sentenza non definitiva e l’impugnazione indiretta della sentenza definitiva

La Cassazione del 8.1.2018 n. 194 ha affermato che quando il ricorso avverso la sentenza non definitiva sia fatto unitamente al ricorso contro la sentenza definitiva, non esclude che la parte possa optare per l’impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventuale cassazione comporta comunque la caducazione anche della sentenza definitiva quando le statuizioni di quest’ultima dipendono da quelle della prima.
A cura di Paolo Giuliano
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Sentenza non definitiva e sentenza definitiva

Il processo, analizzato sotto la luce del procedimento,  può essere descritto come una serie di atti che si susseguono del tempo, fino a giungere il traguardo del finale rappresentato dalla sentenza.

Iniziato il processo è possibile che siano presenti delle questioni che devono essere risolte pregiudizialmente rispetto altre, in quanto possono influenzare la soluzione finale o l'esito della causa (per rendere più chiaro il principio si potrebbe fare riferimento ad una divisione ereditari in cui occorre identificar tutti gli eredi per procedere alla divisione oppure bisogna valutare quale tra diversi testamenti è quello che deve essere preso in considerazione per operare l'attribuzione dei beni ereditari).

Il legislatore è cosciente che possono verificarsi queste situazioni e regola le sentenze non definitive nell'art. 279 cpc e 340 cpc

L'impugnazione delle sentenze non definitive

Lo studio dell'istituto delle impugnazioni delle sentenze non definitive coinvolge sue aspetti: a) le formalità necessarie per impugnare una sentenza definitiva e i termini entro cui impugnare; b) il rapporto tra sentenza definitiva e non definitiva  (soprattutto quando il contenuto della sentenza definiva dipende dal contenuto della sentenza non definitiva).

Formalità per l'impugnazione delle sentenze non definitive (differimento del termine di impugnazione)

La sentenza non definitiva in quanto sentenza è sottoposta ai termini per impugnare propri di ogni sentenza, però il legislatore per economia processuale consente alla parte interessata di dilazionare il termine di impugnazione facendolo decorrere il termine per impugnare la sentenza non definitiva con il termine di impugnazione della sentenza definitiva ex art. 340 cpc.

L'esercizio di questo diritto dipende dalla c.d. dichiarazione di riserva di appello che la parte interessata è obbligata a fare (entro determinati termini indicati nell'art. 340 cpc) a pena di decadenza. Si tratta di una dichiarazione (riserva di appello) il cui effetto è quello di spostare i termini di decorrenza dell'appello.

La scelta di rinviare l'impugnazione della sentenza non definitiva è una scelta discrezionale anche se il relativo diritto discrezionale è attribuito dal legislatore

Se non viene effettuata la dichiarazione di riserva di impugnazione e se non viene immediatamente impugnata la sentenza non definitiva, la sentenza non definitiva passa in giudicato (non è più contestabile) e rileva come giudicato interno al processo.

Il differente contenuto tra la sentenza non definitiva e definitiva ai fini dell'impugnazione

Occorre, inoltre, anche valutare se il differente contenuto della sentenza non definitiva rispetto la sentenza non definitiva influenza l‘impugnazione, soprattutto considerando che l'art. 340 cpc prevede che in presenza di una riserva di appello l'impugnazione della sentenza non definitiva deve essere fatto con l'impugnazione della sentenza definitiva.

In altri termini, si potrebbe pensare dovendo presentare (unitariamente) appello per la sentenza non definitiva e per la sentenza definitiva, se non sussistono contestazioni da svolgere sulla sentenza definitiva non ci sarebbe motivo di impugnare la sentenza non definitiva, cioè anche in presenza di riserva di appello di una sentenza non definitiva, senza contestazioni alla sentenza definitiva non sarebbe possibile impugnare la sentenza non definitiva.

Quindi, l'espressione per cui l'impugnazione per la sentenza non definitiva deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio implica che, una volta emessa la sentenza definitiva, quest'ultima debba necessariamente essere censurata anch'essa, altrimenti verrebbe meno anche l'impugnazione della sentenza non definitiva.

Si potrebbe dire che tale ricostruzione esalta il contenuto (formale) dei documenti, ma non considera i legami (di dipendenza) logici tra due sentenze (anche se di contenuto diverso).

Impugnazione diretta della sentenza non definitiva e impugnazione indiretta della sentenza definitiva

Questa ricostruzione omette di considerare che la sentenza definitiva in quanto dipendente dalla sentenza non definitiva può essere impugnata anche indirettamente, infatti, l'eliminazione di tutto quello che è stato deciso nella sentenza non definitiva determina il venir meno di quanto contenuto nella sentenza definitiva e dipendente dalla sentenza non definitiva (anche se il contenuto materiale delle due sentenze può non coincidere).

La giurisprudenza ha chiarito che la sentenza definitiva è, se i suoi capi sono dipendenti da quella definitiva, impugnata in via indiretta, anche se l'impugnazione riguarda solo statuizioni della sentenza non definitiva, per cui l'eliminazione della sentenza non definitiva pone nel nulla anche le pronunce rese con la sentenza definitiva (quanto meno quelle dipendenti dalla sentenza non definitiva). La sentenza definitiva è assistita da un giudicato solo apparente

In presenza, invece,  d'indipendenza delle statuizioni, l'impugnazione sarà "unita" solo nel senso che, fittiziamente, il diritto a impugnare la prima sorgerà a far tempo dalla pubblicazione della seconda, che a tal fine si intende pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione dell'intera controversia.

Per cui il ricorso avverso la sentenza non definitiva, per la quale sia stata precedentemente espressa riserva di impugnazione, sia fatto unitamente al ricorso contro la sentenza che definisce il giudizio, non esclude che la parte, ancorché dopo la pubblicazione di quella definitiva, possa optare per l'impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventuale cassazione comporta comunque la caducazione anche della sentenza definitiva quando le statuizioni di quest'ultima dipendono da quelle della prima.

Cass., civ. sez. II, del 8 gennaio 2018, n. 194

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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