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Rientro ed emersione dei capitali detenuti all’estero

Il Decreto Legge del 28.01.2014 n.4 detta le disposizioni per il rientro dei capitali detenuti all’estero.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)

(GU Serie Generale n.23 del 29-1-2014)

L'art.1 del decreto prevede la (c.d. Collaborazione  volontaria) con la quale l'autore   della violazione (violazioni commesse fino al 31  dicembre  2013)  puo'  avvalersi  della procedura per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

A tal fine deve:

a)  indicare  spontaneamente   all'amministrazione   finanziaria, mediante  la  presentazione  di   apposita   richiesta,   tutti   gli investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti  o detenuti all'estero, anche indirettamente o per  interposta  persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la  ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali,  alla  data  di  presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o  la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione

b) versare in unica soluzione le somme dovute entro  il  termine  per  la  proposizione  del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento  di  irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di  dichiarazione  entro il termine per la proposizione del ricorso,   senza avvalersi della  compensazione.

La collaborazione volontaria non e' ammessa se la  richiesta  e' presentata dopo che  l'autore  della  violazione  degli  obblighi  di dichiarazione abbia  avuto  formale conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria  o  da soggetti  concorrenti  nel  reato.

Quanto gli effetti   della   procedura    di    collaborazione volontaria è previsto che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3  del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono  diminuite  fino  alla meta'.

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4  in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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