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Le pertinenze e il titolo abilitativo edilizio: Cassazione 17.12.2012 n. 48793

Anche se la nozione di pertinenza non varia, il tipo di pertinenza (per qualità e quantità) che deve essere costruito influenza il tipo di titolo abilitativo edilizio che occorre chiedere e ottenere per poter realizzare l’intervento edilizio, come del resto, previsto dal DPR del 06.06.2001 n. 380 art. 3 comma 1 lettera E n. 6.
A cura di Paolo Giuliano
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Il codice civile all'art. 817 c.c. rubricato con il titolo di "Pertinenze" regola il c.d. rapporto pertinenziale, cioè prevede che un bene (secondario) può essere messo al servizio di un altro bene (principale),  da questo rapporto il bene principale riceve, in senso lato, un miglioramento, in particolare l'art.817 c.c. prevede che  "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

Il rapporto pertinenziale, come già detto, richiede due beni (uno principale), che riceve un giovamento da un altro bene (secondario), si è in presenza di due beni diversi, che potrebbero anche avere vita autonoma, ma che vengono legati l'uno all'altro. Il giovamento che riceve il bene principale può consistere sia in un miglioramento concreto (si pensi ad una abitazione che ha il posto auto pertinenziale), ma tale miglioramento, puiò consistere anche solo in un fattore estetico (es. le piante di un giardino della medesima abitazione).

Il rapporto pertinenziale è una figura generale, può essere costituito tra beni mobili o immobili e non è influenzato dalla destinazione d'uso del bene principale o del bene secondario o dalle caratteristiche peculiaridei due beni, in altri termini una pertinenza può essere costituita sia per un bene immobile ad uso abitativo, (si pensi alla casa del portiere o alla portineria nei condomini)  sia per un bene immobile ad uso industriale (si pensi al locale dei custodi in una fabbrica).

Anche se si è usato il termine bene principale e bene secondario, non bisogna essere troppo letterali sul punto perchè la "nozione di bene principale" o "secondario" non dipende dal valore (maggiore o minore) dei due beni o dall'importanza (maggiore o minore) degli stessi, ma dipende dalla funzione che essi svolgono, il bene principale è quello che riceve il beneficio, il bene secondario è quello che fornisce il beneficio al bene principale, anche se, il più delle volte, la nozione di bene secondario coincide con un bene "inferiore" economicamente.

Colui che può creare il rapporto pertineziale è, di solito, il proprietario di entrambi i beni (principale e secondario),  in particolare, il rapporto di pertinenza si crea mediante un atto del proprietario che pone il bene al servizio di un altro, ovviamente, questo presuppone che sia il bene principale che il bene secondario esistono, poichè, difficilmente un rapporto pertinenziale può essere creato tra due beni inesistenti (al massimo, in tali ipotesi, si rientra nel campo delle mere intenzioni).

Può capitare che il bene secondario (pertinenza) debba essere costruito, cioè debba essere realizzato ex novo,  per essere messo a servizio del bene principale. In tale ipotesi il proprietario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni o permessi edilizi necessari. In particolare l'art. 3 del DPR n. 380 del 2001 al comma 1 lettera e n.6 considera "interventi di nuova costruzione" anche la realizzazione di beni pertinenziali, se tale intervento edilizio è equiparato alle nuove costruzioni dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, (in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree) ovvero se  comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Quindi, la scelta se richiedere una mera Dia (o Scia) o il permesso di cotruire dipende da come vien considerata la pertinenza (elemento qualitativo) o dal tipo di pertienza (elemento quantitativo).

Quindi, se nulla dicono le norme tecniche degli strumenti urbanistici (elemento qualitativo) e la pertinenza non supera il 20% del volume dell'edificio principale (elemento quantitativo)  l'opera pertinenziale non è considerata una nuova costruzione e non richiede il permesso di costruire, al contrario, la realizzazione della pertinenza è considerata una nuova costruzione quando supera il 20% del volume dell'edificio principale (elemento quantitativo) anche se deve legata ad un bene principale come bene pertinenziale e anche se nulla dicono le norme tecniche degli strumenti urbanistici (elemento qualitativo). Se, invece, la pertineza è considera nuova costruzione dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici (elemento qualitativo)  sarà necessario il permesso di costruire anche se la pertineza non supera il 20% del volume del nbene principale (elemento quantitativo).

Cassazione penale sez. III, del 17 dicembre 2012 n. 48793

1) La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art.44 lett,c) DPR 380/01 (capo a) e per il reato di cui all'art.181 D.L.vo 42/2004 (capo b). Riteneva la Corte territoriale che, per l'opera realizzata (un sottopassaggio pedonale lungo circa 30 metri, largo da 5,6 a 6,4 metri, della profondità massima di mt 4,30 caratterizzato da un percorso pedonale realizzato in scalinate), occorresse permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, essendo l'area sottoposta a vincolo. Non poteva, invero, parlarsi di pertinenza, essendo qualificabile tale quella posta al servizio di un'abitazione e non, come nel caso di specie, di aree (il sottopassaggio collegava due distinti complessi immobiliari, ponendoli in comunicazione senza necessità di attraversare la strada).

2. Ricorre per cassazione l'imputato osseervando che l'opera realizzata (un sottopasso pedonale interrato) doveva servire a collegare due strutture turistico-alberghiere ed aveva quindi la finalità di un migliore utilizzo di dette strutture con la salvaguardia dell'incolumità degli utenti; sicchè indubitabilmente rientrava nella nozione di pertinenza, soggetta a DIA. Era invero preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, al servizio funzionale dello stesso, priva di autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura e comunque dal volume minimo. Né può, come erroneamente ritiene la Corte territoriale, per escludersi la natura pertinenziale dell'opera.

3.1. Ed è sufficiente ricordare che "a seguito dell'entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n.380 che ha modificato ed abrogato, dal 30 giugno 2003, la precedente normativa dettata dall'art.7 D.L.23 gennaio 1982 n.9, conv.in L.25 marzo 1982 n.94, deve ritenersi che non ogni pertinenza è esente da permesso di costruire, ma esclusivamente quelle di scarsa rilevanza, non solo sotto il profilo quantitativo (ovvero quelle con volumetria non superiore al quinto di quella dell'edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (e cioè sempre che norme tecniche degli strumenti urbanistici non le considerino comunque "interventi di nuova costruzione, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come ricavabile dalla previsione dell'art.3 comma primo lett.e 6) DPR n.380 del 2001" (Cass.sez.3 n.6109 dell'8.1.2008).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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