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La sottrazione dei beni ereditari comporta l’accettazione dell’eredità

La Cassazione del 27.01.2014 n. 1634 ha stabilito che nell’accettazione dell’eredità per sottrazione dei beni ereditari ex art. 527 c.c., occorre provare la provenienza ereditaria del bene (denaro) e non l’uso dello stesso (pagamento dei debiti del de cuius). Ed è una questione di prova decidere se è stata effettuata prima l’accettazione o la rinunzia all’eredità.
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A cura di Paolo Giuliano
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Aperta la successione ereditaria il chiamato/delato ha due opzioni a propria disposizione:

1) accetta l'eredità; l'accettazione dell'eredità può essere espressa, tacita, (in base alle modalità formali o informali con le quali l'accettazione è effettuata), inoltre l'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio di inventario, (in base all'esigenza di rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio o solo nei limiti del valore dei beni ereditari) l'accettazione tacita può essere solo pura e semplice.

2) rinunciare all'eredità, la rinuncia all'eredità è un negozio giuridico il cui effetto è quello di valere sempre indipendentemente dal titolo con cui è devoluta l'eredità (in termini più chiari la rinuncia ad un'eredità distribuita per legge rimane ferma anche se, poi, l'erede scopre un testamento, così come se un erede rinuncia all'eredità devoluta per testamento, successivamente non può pretendere di partecipare all'attribuzione dell'eredità che si devolve ex lege). Ovviamente, come ogni negozio giuridico anche la rinuncia può essere annullata o dichiarata nulla per incapacità del rinunciante e/o per violazione di norme imperative ordine pubblico e buon costume.

Si può anche affermare che (salvo casi particolari) effettuato uno dei due atti (rinuncia o accettazione) poi non è più possibile tornare indietro, infatti,  (salvo casi particolari) se viene manifestata la volontà di rinunciare all'eredità, questa rinuncianon è più "revocabile"  (salvo, si ripete, casi particolari), il medesimo principio è applicabile anche per l'accettazione dell'eredità:  l'erede una volta manifestata la volontà di accettare l'eredità non può più cambiare idea e decidere di rinunciare all'eredità medesima.

Il medesimo principio può essere descritto anche in modo diverso, affermando che si può accettare l'eredità fino a quando non si è rinunciato alla medesima e si può rinunciare all'eredità fino a quando non si è accettata la stessa.

In teoria potrebbe sembrare tutto relativamente semplice, ma in realtà la situazione è più complicata, perché il legislatore prevede anche una accettazione tacita (non formale) basata sul compimento di determinati atti (come ad esempio la sottrazione dei beni ereditari) dai quali si può desumere l'accettazione o quanto meno dai quali deriva l'accettazione (quindi,  l'erede non avrebbe più la possibilità di rinunciare all'eredità), ma esistono anche degli atti che anche se denominati "rinunzia" sono considerate delle accettazioni (e, quindi, l'erede non ha più il potere di rinunciare).

Un primo atto è regolato dall'art. 527 c.c. il quale rubricato come "Sottrazione di beni ereditari" dispone che "I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia".

Questo articolo ha ad oggetto due ipotesi,

– la prima riguarda i poteri di gestione del patrimonio, infatti, la sottrazione, (ma anche il mero occultamento), di beni ereditari, può essere visto come atto di  gestione o come atto fraudolento, infatti, la sottrazione e l'occultamento possono essere atti che rientrano nell'ambito dei poteri di gestione dei beni da parte del proprietario;

infatti, il proprietario, non deve fornire nessuna spiegazione di dove intende allocare i propri beni o di quale uso intende fare del proprio patrimonio (in teoria, anche la distruzione di un bene è una facoltà del proprietario), ecco, quindi, che si comprende perché la gestione dei beni ereditari (anche se sotto forma di sottrazione alla massa ereditaria e/o di occultamento dei beni ereditari sono considerate attività che determinano l'accettazione dell'eredità;

per chiarire la portata della norma di può ricorrere ad un altro esempio: si potrebbe considerare l'ipotesi in cui l'erede prende delle somme dal patrimonio ereditario per pagare i debiti del de cuius, in questo tipo di azione, il prelievo potrebbe rientrare nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio ereditario, però il prelievo potrebbe anche essere una vera e propria "sottrazione" fraudolenta, in altre parole l'art. 527 c.c. non indica il fine (buono o cattivo) dell'atto e non distingue la "sottrazione" in base all'uso che si fa del bene che viene prelevato dalla massa ereditaria, quindi,  è irrilevante la motivazione per la quale è stato effettuato il prelievo (alias sottrazione) del bene ereditario; senza considerare che, fuori dalle ipotesi di adempimento del terzo, la transazione con il creditore è attività he può essere compiuta dall'erede e non da un terzo estraneo;

conseguenza dell'accettazione susseguente alla sottrazione dei beni ereditari (si ripete, indipendentemente dall'uso fatto di tali beni) è che l'erede diventa erede puro e semplice, cioè  risponde dei debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio

la seconda è una attività fraudolenta, nel senso che la sottrazione e l'occultamento dei beni ereditari è preordinata a danneggiare gli altri eredi o i creditori del de cuius, per impedire ad entrambe le categorie di avere la propria quota di beni ereditari o di realizzare i propri crediti.

Altra norma che esclude la rinuncia dal novero della rinuncia vera e propria e la qualifica come accettazione dell'eredità è l'art. 478 c.c. rubricato come "rinunzia che importa accettazione" il quale dispone che "La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione". Il legislatore, prevede che alcuni atti (anche se qualificati e/o denominati) come rinunce, devono essere considerati accettazioni. In particolare, le rinunce a favore solo di alcuni dei chiamati (gratuite o onerose) e/o le rinunzie dietro corrispettivo (verso tutti i chiamati o verso solo alcuni dei chiamati) sono sempre da considerarsi come accettazione dell'eredità.

Anche in tale situazione l'accettazione è pura e semplice e l'erede risponderà dei beni ereditari con tutto il suo patrimonio.

Quanto, poi, al coordinamento tra la rinunzia vera e propria e l'accettazione (sia per sottrazione, sia per rinunzia dietro corrispettivo), per l'evidente incompatibilità tra accettazione  e rinunzia, si può affermare che intervenuta l'accettazione (sia per sottrazione dei beni ereditari, sia per rinunzia dietro corrispettivo) non può esserci più rinunzia vera e propria, (e se effettuata è priva di effetto), al contrario intervenuta la rinunzia vera e propria non può esserci accettazione (sia per sottrazione dei beni ereditari, sia per rinunzia dietro corrispettivo).

E' una questione di mera prova processuale  verificare la cronologia dei fatti che hanno dato luogo a rinunzia o ad accettazione.

Cassazione civ. sez.  II, del 27 gennaio 2014 n. 1634 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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