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Opinioni

Il testamento olografo e gli allegati

La Cassazione del 11.5.2015 n. 9490 ha stabilito che il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia allorché il testatore vi alleghi (relatio) una planimetria redatta da terzi, per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria. Detto allegato, infatti, sottoscritto dal testatore, non integra la volontà del testatore ed è giustificato dall’esigenza di meglio individuare l’oggetto delle singole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.
A cura di Paolo Giuliano
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L'art. 1346 c.c. prevede che l'oggetto del contratto deve essere deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Volendo concentrare l'analisi dell'ultimo requisito dell'oggetto del contratto (determinato o determinabile) è possibile che il contratto faccia riferimento ad elementi esterni allo stesso per individuare l'oggetto del contratto, (basta pensare ai dati catastali oppure agli allegati ai contratti come mappe o simili) al fine di identificare o specificare l'oggetto del contratto.

In alcune ipotesi, gli elementi esterni a cui rinvia il contratto sono materialmente uniti allo stesso (basta pensare agli allegati), in altre situazioni gli elementi esterni a cui rinvia il contratto possono essere materialmente separati dallo stesso contratto (basta pensare alla mappe del catasto o al richiamo di norme di legge).

In alcune ipotesi, (relatio formale) il rinvio ad elementi esterni al contratto richiede solo la mera presa di visione di questi elementi (basta pensare alle mappe o ai confini degli immobili), in altre ipotesi, (relatio sostanziale), il rinvio ad elementi esterni richiede una attività integrativa di un soggetto (che può essere una delle parti o un terzo c.d. arbitratore), basta pensare alla scelta che deve essere fatta per concretizzare  l'oggetto di un'obbligazione alternativa.

Il codice con l'art. 1349 c.c. regola l'attività dell'arbitratore (che non è un arbitro in senso tecnico) e la suddivide in un'attività basata sul mero arbitrio (cioè quando l'arbitratore non ha linee giuda da seguire) e un'attività basata sull'equo arbitrio (cioè quando l'arbitratore ha delle linee giuda da seguire).

Occorre valutare se questi principi previsti per i contratti possono essere applicabili anche al testamento olografo, oppure, se il testamento olografo presenta ulteriori norme e principi che impediscono l'applicabilità dell'istituto della relatio. Il testamento olografo ha due cardini fondamentali che limitano l'applicabilità della relatio al testamento: 1) il principio della personalità, nel senso che la volontà testamentaria deve essere espressa solo dal testatore e non da terzi, 2) e il principio dell'autografia il testamento olografo deve essere scritto e firmato di pugno del testatore.

Dal principio della personalità del testamento olografo si deduce che nell'ambito successorio è vietata e/o è fortemente limitata qualsiasi attività integrativa da parte di terzi, tale situazione è talmente marcata da presentarsi completamente capovolta rispetto le norme generali in materia di contratto, infatti, la relatio ammessa nel campo contrattuale, diventa eccezione nel campo successorio.

Dal principio dell'autografia del testamento olografo, derivano, oltre che dei limiti probatori per il testamento olografo, anche la questione se la relatio (nei limiti in cui questa è consentita) deve rispettare il principio dell'autografia del testamento olografo. Il problema diventa più chiaro se si fa riferimento a situazioni concrete: basta pensare all'ipotesi in cui il testamento olografo descrive un dato bene facendo riferimento a dati catastali, in questa situazione, i dati catastali (anche se richiamano mappe del catasto) sono presenti nel copro del testamento e sono scritti di pugno del testatore.

Diversa è l'ipotesi in cui il testamento rinvia a mappe allegate al testamento (eventualmente redatte da terzi) e solo sottoscritte dal testatore. In questo caso, occorre, prima di tutto valutare se la redazione di una mappa da opera di un terzo ed allegata al testamento contrasta con il principio della personalità del testamento, poi, occorre valutare se, la mera sottoscrizione della mappa da parte del testatore (non la redazione di suo pugno) contrasta con il principio dell'autografia del testamento.

La planimetria allegata al testamento olografo non ne esclude l'olografia, quando la stessa aveva solo la funzione di "manifestare visivamente" le modalità di divisione del bene, senza integrare la volontà del testatore in ordine alle singole quote ereditarie. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia allorché il testatore vi alleghi una planimetria redatta da terzi, per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria. Detto allegato, infatti, sottoscritto dal testatore, non integra la volontà del testatore ed è giustificato dall'esigenza di meglio individuare l'oggetto delle singole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.

Quanto al requisito dell'autografia, sorvolando sul fatto che l'autografia del testamento è richiesta solo per il testamento, è opportuno osservare che se è rispettato il principio dell'autografia quando il testatore inserisce nella scheda testamentaria dei dati catastali (che fanno riferimento a mappe del catasto, quindi, non redatte dal testatore medesimo), l'identico principio deve essere applicato anche quando il testamento ha come allegati delle mappe sottoscritte dal testatore, ma non redatte dal medesimo (altrimenti si correrebbe il rischio di regolare in modo diverso ed illogico due situazioni analoghe)

Cass., civ. sez. II, del 11 maggio 2015, n. 9490 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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