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Il decreto ingiuntivo e l’incertezza del debitore

La Cassazione del 28.5.2015 n. 11040 ha stabilito che le questioni concernenti l’esatta individuazione del destinatario del decreto ingiuntivo debbono essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc. In particolare, si ritiene che quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questi è legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo con conseguente pregiudizio per l’intimato.
A cura di Paolo Giuliano
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Il decreto ingiuntivo è uno strumento processuale relativamente semplice da usare (basta pensare al recupero degli oneri condominiali) e, in poche parole, permette al creditore di richiedere ed avere un titolo (in breve tempo) per recuperare quando dovuto dal debitore, senza dover inserire nella procedura monitoria anche il debitore.

Questo non significa che il debitore non ha la possibilità di contestare le pretese del creditore, ma significa solo che il debitore potrà contestare il decreto ingiuntivo proponendo un'opposizione all'ingiunzione di pagamento (il debitore potrebbe anche esperire l'opposizione all'esecuzione se viene iniziata l'azione esecutiva) . I motivi di contestazione possono essere numerosi e riguardare solo aspetti formali (come la nullità della notifica del decreto ingiuntivo o come l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo).

Naturalmente le contestazioni al decreto ingiuntivo possono essere basate anche su motivi sostanziali, come quelli derivanti dal pagamento del debito (non sono debitore perché il debito è stato pagato), oppure perché non esiste nessun titolo verso il debitore, il debitore è un altro soggetto, quest'ultima opzione merita qualche approfondimento.

Infatti, è possibile che il decreto ingiuntivo sia richiesto ed emesso contro tizio, ma è notificato a caio, che nulla c'entra con tizio, in questa ipotesi è evidente che caio (il soggetto a cui è stato notificato il decreto ingiuntivo nulla dovrà fare); però è anche possibile che il decreto ingiuntivo emesso contro tizio sia notificato a tizio, ma che tizio (il soggetto a cui il decreto ingiuntivo è stato notificato) nulla c'entra con il debitore indicato nel decreto ingiuntivo (tizio), per rendere più chiare questa situazione basta pensare all'ipotesi in cui si è in presenza da una mera omonimia tra due persone (all'interno della medesima famiglia) oppure a società con denominazione simile Alfa spa e Alfa auto spa.

Queste situazioni possono dipendere da un mero errore di notifica, ma possono anche derivare da una incertezza presente nel ricorso con il quale si è chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo. In presenza di incertezze sul soggetto destinatario del decreto ingiuntivo (derivanti da errori insiti nel ricorso per decreto ingiuntivo) occorre individuare quali strumenti ha l'apparente debitore per potersi difendere.

Le questioni concernenti l'esatta individuazione del destinatario della pretesa contenuta nel decreto ingiuntivo debbono essere fatte valere in sede di opposizione ex art. 645 cpc, in tal modo riconoscendo legittimazione all'impugnazione al soggetto che assuma la propria estraneità alla pretesa (non solo per l'inesistenza del titolo di debito o del rapporto obbligatorio, ma anche per una incertezza relativa all'esatta individuazione del debitore).

In particolare, si ritiene che quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questi è legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica dell'intimato.

E se il debitore (apparente) non effettua l'opposizione a decreto ingiuntivo per far dichiarare la propria estraneità alla pretesa (opposizione da proporre tempestivamente, entro il termine stabilito dall'art. 641 cpc), quali altri rimedi ha a sua disposizione ?

Sul punto occorre distinguere se il soggetto che ha ricevuto il decreto ingiuntivo appare – per le incertezze contenute nel decreto ingiuntivo – un debitore oppure è solo mero destinatario del decreto ingiuntivo per un errore di notifica. Qualora – sulla base dei dati forniti dal decreto integrati con quelli emergenti dal ricorso – non sussista alcun dubbio sulla effettiva diversa identità del debitore ingiunto rispetto al soggetto destinatario della notificazione e poi del precetto, questi non è legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ma può difendersi in sede di opposizione all'esecuzione.

Diversamente, nei casi di particolare ambiguità in cui sarebbe stata proponibile l'opposizione ex art. 645 cpc., «la sua mancata proposizione non preclude al soggetto terzo, e non "vera parte" del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, anche un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione».

Si giunge a queste conclusioni applicando il principio per il quale le "vere parti" del processo di opposizione a decreto ingiuntivo sono colui che ha proposto la domanda con il ricorso per ingiunzione e colui contro il quale la pretesa è diretta, [e che] soltanto nei confronti di costoro si può formare la cosa giudicata che scaturisce dal decreto ingiuntivo non opposto.

Si tende ad escludere la possibilità di iniziare un'azione di accertamento negativo, finalizzata a chiarire la portata del titolo (al fine di individuare il debitore) o un'azione di accertamento negativo al fine di avere un'interpretazione del titolo giudiziale, in quanto il decreto ingiuntivo è, ormai, passato in giudicato e queste azioni sarebbe precluse, potendo essere esperite solo in sede di impugnazione (o opposizione) del titolo giudiziario.

Cass., civ. sez. II, del 28 maggio 2015, n. 11040 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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