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Opinioni

E’ accettazione tacita dell’eredità la richiesta di “voltura” di una concessione edilizia

La Cassazione del 08.01.2013 n. 263 affronta l’istituto dell’accettazione tacita dell’eredità e afferma che la richiesta di voltura di una concessione edilizia effettuata dal chiamato all’eredità deve essere considerata come accettazione tacita dell’eredità, poichè non è un atto meramente conservativo del patrimonio ereditario.
A cura di Paolo Giuliano
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All'apertura di una successione ereditaria l'erede ha alcune scelte da fare, alcune di queste dipendono anche dalla "consistenza" dell'eredità. Infatti, uno dei problemi che deve affrontare l'erede è sapere se nell'eredità sono compresi più beni o più debiti, cioè deve comprendere se il passivo ereditario è maggiore dell'attivo.

Una volta "quantificata" l'eredità l'erede  può

  • rimanere inerte (non accettare e non rinunciare)
  • rinunciare all'eredità,
  • può accettare l'eredità (puramente e semplicemente) in modo espresso (con un atto formale),
  • può accettare l'eredità (puramente e semplicemente) in modo tacito (senza un atto formale) ma compiendo un diverso atto che non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede,
  • può accettare l'eredità con il beneficio di inventario.

L'erede può, come già detto rimanere inerte (non accettare e non rinunciare) è ovvio che il legislatore non vede di buon occhio queste situazioni di incertezza, ma questo non esclude che l'erede possa "riservarsi" del tempo per decidere, ma in queste situazioni occorre analizzare cosa accade se bisogna assumere delle decisioni (eventualmente urgenti) relative ai beni ereditari e, naturalmente, occorre anche valutare se esiste un modo per tutelare i creditori, che non possono essere danneggiati da una situazione di inerzia o incertezza.

In attesa della decisione dell'erede di accettare o meno l'eredità, può capitare che i beni ereditari debbano essere oggetto di manutenzione (anche urgenti), così come può capitare che debbano essere prese delle altre decisioni relative a diritti presenti nell'eredità (iniziare una causa per evitare l'usucapione di un bene ereditario o per rivendicare la proprietà di un bene) compreso nell'eredità, in tali casi, il legislatore con l'art. 460 c.c. prevede che il chiamato all'eredità può chiedere al giudice di essere autorizzato a compiere alcuni atti conservativi, conservando immutata la propria possibilità di scelta se accettare o meno l'eredità. Se, invece, l'erede compie l'atto senza essere autorizzato ex art. 460 c.c. viene sanzionato equiparandolo all'erede puro e semplice, questo perchè il suo comportamento è assimilato a colui che abbia accettato tacitamente l'eredità).

Nelle more della decisione dell'erede (indipendentemente dalle problematiche inerenti la gestione dei beni ereditari) i creditori del de cuius, ma anche gli eredi in subordine, non sono per forza costretti ad "attendere", in modo passivo, le decisioni dell'erede, ma hanno un'arma per pungolare l'erede. Infatti, il legislatore prevede che i creditori del de cuius possono chiedere al giudice di individuare un termine entro il quale il chiamato all'eredità debba accettare l'eredità (c.d. actio interrogatoria ex art. 481 c.c.), decorso tale termine senza che il delato abbia accettato, quest'ultimo perde il diritto di accettare (di fatto è equiparato a colui che ha rinunciato all'eredità). L'erede anche in presenza dell'actio interrogatoria non è obbligato ad accettare l'eredità, inoltre, ove volesse accettare è sempre libero di accettare puramente e semplicemente l'eredità o di accettare l'eredità con il beneficio di inventario.

Le altre opzioni a disposizione dell'erede (e non ci si riferisce solo alla scelta tra rinunziare ed accettare, ma anche all'accettazione pura e semplice e all'accettazione con beneficio di inventario) dipendono dalla consistenza dell'eredità e dal fatto che l'erede, se accetta “puramente e semplicemente” l'eredità, risponde illimitatamente dei debiti ereditari, quindi l'erede  risponderà dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, cioè con i  suoi beni personali (oltre che con i beni di provenienza ereditari). Quindi, in caso di accettazione pura e semplice di una eredità passiva, i creditori del de cuius possono soddisfarsi (possono aggredire) il  patrimonio del defunto o possono anche aggredire il patrimonio dell'erede. Il motivo di tale vantaggio, offerto dal legislatore ai creditori del defunto, dipende dall'effetto dell'accettazione pura e semplice, che consiste nella confusione del patrimonio dell'erede con quello del de cuius, per cui se l'erede accetta l'eredità "puramente e semplicemente" (cioè non avvalendosi del beneficio d'inventario) il patrimino del de cuius si confonde con il patrimonio dell'erede senza più possibilità di tenere separati i diversi patrimoni.

Ecco, dunque, che l'accettazione pura e semplice dell'eredità, sia se effettuata in modo tacito (compiendo un atto che l'erede non poteva compiere se non diventando titolare dell'eredità) sia se effettuata in modo formale espresso, comporta che l'erede risponderà dei debiti del de cuius illimitatamente, cioè senza poter far fronte ai pagamenti dei debiti del de cuius solo nei limiti del valore dei beni ricevuti in eredità e solo con i beni compresi nell'eredità.

Il legislatore ha previsto  una forma di tutela dell'erede, il quale anche senza conoscere la  consistenza dell'eredità, può accettare la stessa con beneficio di inventario.  Infatti, l'art. 470 c.c. rubricato come “Accettazione pura e semplice e  accettazione col beneficio d'inventario” prevede che “l'eredità può essere  accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. L'accettazione  col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del  testatore“. Quando l'erede usa l'accettazione beneficiata risponderà dei  debiti ereditari nei limiti dei beni compresi nell'eredità (nei limiti dei  beni pervenuti con l'eredità e nei limiti del valore di questi), di  conseguenza i debitori ereditari non potranno aggredire i beni personali  dell'erede.

E' opportuno sottolineare  che la scelta se optare per l'accettazione con beneficio d'inventario  non è legata all'esistenza di una eredità passiva, ma è possibile accettare con  beneficio di inventario qualsiasi eredità, indipendentemente dalla presenza o  meno di debiti e dall'ammontare di questi. Altro principio alla base dell'accettazione con beneficio di inventario è dato dal fatto che l'accettazione tacita dell'eredità o l'accettazione pura e semplice della stessa preclude una successiva accettazione con beneficio di inventario, in altre parole, una volta accettata l'eredità in modo puro e semplice (sia con una accettazione espressa o con un accettazione tacita), in seguito, non è possibile integrale la stessa trasformando una accettazione pura e semplice (tacita o espressa) in una accettazione con beneficio di inventario. Infine, esistono delle categorie di eredi che possono accettare l'eredità solo con beneficio di inventario, ci si riferisce, in particolare, ai minori e agli incapaci in genere, che possono accettare l'eredità solo con beneficio di inventario essendo loro preclusa qualsiasi altra forma di accettazione di eredità.

Ovviamente, l'erede che  accetta con beneficio di inventario, ha degli oneri a cui adempiere,  pena la decadenza dal beneficio, di conseguenza ove non adempisse a tali  oneri (come la redazione dell'inventario indeterminati termini o richiedere una  preventiva autorizzazione per poter disporre dei beni di provenienza ereditaria)  decadrebbe dal beneficio di inventario e diventerebbe erede puro e  semplice.

Tra gli oneri a carico dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario è opportuno ricordare che l'erede beneficiario può disporre (es.  vendere) i beni ereditari (ad esempio per pagare i creditori ereditari), però  deve munirsi di una preventiva autorizzazione, deve, in altri termini chiedere  al giudice l'autorizzazione preventiva per compiere l'atto avente ad oggetto il  bene ereditario, come del resto espressamente previsto dall'art. 747 cpc, il  quale rubricato con la denominazione di “Autorizzazione alla vendita dei beni  ereditari” prevede che “l'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede  con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la  successione“.

Cassazione civ. sez. II del 8 gennaio 2013 n. 263 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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