
LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
in G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
art. 1 comma 231
231. Nel  capo  V,  sezione  II,  del  codice  dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dopo l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente: 
   «Art. 62-ter. — (Anagrafe nazionale degli assistiti).  —  1.  Per rafforzare gli interventi in tema di  monitoraggio  della  spesa  del settore   sanitario,   accelerare   il   processo   di    automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: 
     a) i contenuti dell'ANA, tra i quali  devono  essere  inclusi  il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;  
    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; 
     c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita',  ai sensi del presente decreto». 
  232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  aggiunta  la seguente: 
   «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».
 
     
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