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Cassazione: solo il crocifisso negli uffici pubblici

Farà sicuramente discutere la sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che il crocifisso è l’unico simbolo religioso ammesso negli uffici pubblici.
A cura di Alfonso Biondi
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Crocefisso

Quella del crocifisso nelle scuole e in tutti i luoghi pubblici è una faccenda destinata a far sempre discutere. Non è infatti solo la gente comune a spaccarsi sul tema, ma anche la legislazione che, spesso, contraddice se stessa. Poco più di un mesetto fa anche Renzo Bossi propose una legge sul crocifisso, proponendo di renderlo obbligatorio in tutti gli uffici della regione Lombardia. Oggi, invece, è arrivata una nuova sentenza della Corte di Cassazione che certamente è destinata a far discutere. La suprema corte ha infatti confermato la rimozione dalla magistratura di Luigi Tosti, così come aveva deciso il Consiglio superiore della Magistratura che il 25 maggio 2010 s'era pronunciato sulla faccenda.

Luigi Tosti, il giudice di pace del Tribunale di Camerino, era diventato famoso perché rifiutava di tenere le udienze finché il crocifisso non fosse stato tolto da tutte le aule dei tribunali d'Italia. Qualora ciò non fosse stato possibile,  però, chiedeva di poter esporre la Menorah, il candelabro a sette braccia simbolo della religione ebraica.

La Cassazione, nelle motivazioni della sentenza, ha sostenuto che per esporre simboli religiosi diversi dal crocifisso nei luoghi pubblici è necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste. Ciò quindi non vieta, almeno in linea teorica, che il legislatore possa decidere per l'esposizione di altri simboli religiosi accanto al crocifisso; tuttavia per la Corte una scelta del genere potrebbe comportare il rischio di possibili conflitti che potrebbero nascere dall'esposizione di simboli che si riferiscono a due culture religiose diverse. Per la suprema corte:

Tale scelta legislativa presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili.

L'impressione è che su questa sentenza ci sarà davvero molto da discutere.

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