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“Mia moglie è immatura e anaffettiva, voglio l’annullamento”, ma la Cassazione dice no

La Cassazione nega l’annullamento del matrimonio perché l’immaturità affettiva e psichica della moglie non è un vizio mentale sufficiente. Respinge quindi il ricorso del marito deluso e il matrimonio resta valido.
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L'immaturità affettiva non rientra tra le "infermità mentali" di gravità tale da poter annullare nozze contratte legalmente. Con questa ragione la Cassazione ha respinto il ricorso del marito che voleva rescindere l'unione con la moglie a distanza di anni dalle nozze.

L'uomo si era rivolto prima al Tribunale ecclesiastico diocesano che – secondo la ricostruzione del Sole24ore – gli aveva dato ragione. Compito di quest'organo è quello di accertare se il vincolo era invalido fin dall'inizio a causa di vizi specifici, situazione riscontrata proprio in questo caso. La donna sarebbe stata poco devota e poco incline a rispettare i dettami del matrimonio cristiano. Una colpa ritenuta decisamente grave dai giudici ecclesiastici, tanto da accordare al marito l'annullamento.

Per il Foro romano, la moglie sarebbe stata affetta da "immaturità psichica che si esprimeva in instabilità affettiva, egocentrismo, ansie, insicurezze, rigidità di carattere, diffidenza, scarsa tolleranza, carenza di realismo, con un influsso decisivo sul suo rapportarsi alla vita coniugale e familiare".

Insomma, sarebbe stata affetta da una “immaturità psichica” tale da comprometterne le capacità affettive, e quindi la sua stabilità come compagna di vita, e anche in vista delle funzioni genitoriali che era chiamata a svolgere.

Questa "inettitudine" alla vita coniugale è stata sanzionata dai giudici con una severità che però non ha trovato riscontro nei successivi gradi di giudizio. I giudici del Tribunale ecclesiastico interdiocesano, sulla base del diritto canonico, avevano dato l'ok alla deliberazione di annullamento, ma la giustizia ordinaria non si è dimostrata tanto accondiscendente nei confronti del marito deluso.

La Corte d'appello non ha considerato la immaturità della donna sufficiente da interrompere il vicolo, soprattutto in ragione di una convivenza durata più di tre anni. Un orientamento che la Corte di Cassazione ha accolto a sua volta respingendo il ricorso presentato dall'esigente marito.

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