Lavorare in una linea erotica non è prostituzione

Farsi pagare per fare delle conversazioni erotiche al telefono non è un reato perseguibile per legge, lo ha deciso la Corte di cassazione. La Terza sezione penale di Milano ha così annullato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato colpevole di sfruttamento della prostituzione un uomo che, dietro compenso, faceva fare delle telefonate erotiche ad una ragazza per un suo cliente. Secondo i giudici le conversazioni telefoniche, anche se orientate all'eccitamento dell'interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali se non impegnano "zone corporali erogene" della persona che si fa pagare. Nella sentenza definitiva la Cassazione ricorda che la prostituzione è ravvisabile solo quando vi è una "messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente" che in questo caso specifico non vi è stato.
La prostituzione é possibile anche a distanza – Attenzione però, spiegano i giudici, l'attività' di prostituzione può essere svolta anche a distanza, via internet o per telefono, la discriminante sta solo nel fatto di usare il corpo o meno. L'atto sessuale infatti può essere compiuto dalla prostituta anche su se stessa o su una terza persona, ma se si limita ad eccitare l'interlocutore solo con le parole non vi è la "messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine" come prescrive la legge. Secondo le intercettazioni in questo caso la ragazza in questione non ha mai compiuto atti sessuali dunque non si prostituiva e il suo datore non era uno sfruttatore.