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Beve spritz mentre lavora: l’azienda lo licenzia. Giudice annulla tutto: “Non era ubriaco”

Il caso di un motoscafista di un’azienda di servizio di trasporto di persone di Fusina (Venezia). Ha ottenuto sei mesi di arretrati, ma non il reintegro perché in ogni caso l’assunzione di alcolici è vietata per il personale di pilotaggio.
A cura di Biagio Chiariello
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Beve lo spritz durante i turni di lavoro, la sua società lo licenzia ma il giudice annulla il provvedimento e fa pagare gli arretrati (ma non la riassunzione) alla stessa azienda. È la sintesi della sentenza pronunciata a Venezia sul ricorso di un motoscafista a cui era stato dato il benservito, dopo che più colleghi – e alcune foto – avevano testimoniato come il pilota andasse al bar quando era fermo dal proprio turno.

Si tratta nello specifico di un armatore di un'azienda di servizio di trasporto di persone di Fusina, licenziato nel giugno dell'anno scorso, senza però essere mai in stato di ebbrezza: cosa che ha portato il Giudice del Lavoro ad accertare l'illegittimità del licenziamento e a condannare l'azienda al risarcimento di sei mensilità.

Nella sentenza si legge che "nella contestazione disciplinare la società ha fatto riferimento all'ipotesi dell'ubriachezza" secondo il Codice della navigazione e nella lettera di licenziamento "si è limitata a rilevare rimane dunque confermata l'assunzione con regolarità di bevande alcoliche in orario di lavoro evidenziando che tale comportamento, per il ruolo svolto dal ricorrente, costituiva comportamento in grado di ledere il vincolo fiduciario".

È stato il contratto del lavoratore a pesare a suo favore. "L'impresa – scrive il giudice – non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa (…) Dunque né la legge né il contratto – continua il tribunale – prevedono alcuna sanzione" per il caso in cui il comandante beva "ma senza trovarsi in stato di ubriachezza".

Per il motoscafista c'è però un problema: "Si ritiene che la responsabilità e quindi la diligenza connessa alla conduzione dei natanti della portata di circa 300 passeggeri – si esprime il giudice – implichi la necessità di astenersi durante l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni di comandante dall'assunzione di sostanze alcoliche: non solo non si deve essere ubriachi ma altresì non ci si deve porre nella condizione di poterlo essere. E non può imporsi alla società datrice di lavoro di avvalersi di un comandante che durante l'orario di lavoro si allontani dall'imbarcazione per assumere alcolici e si metta poi alla conduzione".

Ergo, l'azienda non è dovuta a ripristinare il rapporto, perché in ogni caso l'assunzione di alcolici è vietata per il personale di pilotaggio.

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