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Opposizione del terzo ed estinzione del titolo esecutivo

La Cassazione del 9.3.2017 n 6016 ha stabilito che l’estinzione del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere nell’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cpc, venendo meno l’interesse all’accertamento dell’assoggettabilità ad espropriazione  dei  beni  pignorati,  con  conseguente regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
A cura di Paolo Giuliano
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Principio dell'immanenza del titolo esecutivo

Il provvedimento giudiziario provvisoriamente esecutivo (da non confondersi con il provvedimento giudiziario passato in giudicato) ha molte più probabilità di essere eliminato dal mondo giuridico e, quindi, di perdere il valore di titolo esecutivo (cioè di quel documento indispensabile per poter iniziare l'esecuzione forzata).

Connesso al titolo esecutivo il principio dell'immanenza del medesimo titolo esecutivo durate tutta l'esecuzione forzata, secondo tale principio il titolo esecutivo è condizione necessaria dell'esecuzione, per cui il titolo esecutivo deve esistere, valido ed efficace, durante tutto il corso del procedimento esecutivo).

Di conseguenza, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (sia essa frutto dello sviluppo del processo in cui esso si è formato ovvero dello svolgimento dei gradi di impugnazione) determina, per il principio dell'immanenza del titolo, l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex nunc, rilevabile di ufficio dal giudice (dell'esecuzione o della proposta opposizione) in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione (l'unica eccezione, forze, potrebbe essere quella indicata dall'art. 653 comma 2 cpc in materia di decreto ingiuntivo).

L'importanza che può assumere la caducazione del titolo esecutivo ha permesso di codificare il principio per il quale l'estinzione del titolo esecutivo è rilevabile d'ufficio, non importa se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza o da un decreto ingiuntivo, poiché il principio della rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del titolo esecutivo resta immutato.

Efficacia del titolo esecutivo solo tra debitore e creditore

Di solito il titolo esecutivo produce effetti solo tra debitore e creditore, può capitare che il titolo esecutivo coinvolga anche dei soggetti (c.d. terzi) diversi dal debitore e creditore. Per comprendere meglio la fattispecie nelle quali il terzo è coinvolto nell'esecuzione forzata (e, quindi, è legittimato a contestare l'esecuzione forzata) basta pensare alla vicenda nella quale viene pignorato un bene completamente di proprietà di un terzo (e non de debitore).

Opposizione del terzo

L'introduzione di un terzo nel procedimento esecutivo è regolata dall'art. 619 cpc, il quale prevede che il terzo che è proprietario (oppure ha un altro diritto reale) su un bene sottoposto ad esecuzione forzata può opporsi alla medesima esecuzione forzata (sostanzialmente l'opposizione del terzo regola l'ipotesi in cui oggetto dell'esecuzione forzata non è del debitore esecutato).

Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo.

Il terzo che promuove la controversia ex art. 619 cpc fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva; e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (sull'oggetto dell'opposizione di cui all'art. 619 cpc.

Questo comporta che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione non si configura necessariamente un'azione di rivendica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, in altri termini, l'opposizione del terzo è diversa dall'azione di rivendica e dall'azione di accertamento del diritto reale ma elemento, ancora più importante  è dato dal fatto che l'opposizione del terzo può anche contenere una domanda di rivendica o di accertamento della titolarità del diritto reale.

Opposizione del terzo ed azione di rivendica

In generale, l'opposizione all'esecuzione può anche contenere domande ulteriori (rispetto quelle relative alla contestazione dell'esecuzione). In particolare, nulla esclude che oltre l'opposizione del terzo ex art. 619 cpc il terzo proponga anche una domanda di rivendica ex art. 948 cc.

In queste ipotesi, oltre ad avere una sentenza il cui contenuti ed effetti saranno più ampi rispetto quelli di una sentenza avente ad oggetto solo una mera opposizione del terzo, la questione relativa alla presenza di una azione di rivendica ex art. 948 cc insieme all'opposizione del terzo acquista una rilevanza nelle situazioni nelle quali l'opposizione del terzo è proposta tardivamente.

Infatti, fermo restando che non è possibile far soddisfare i creditori su un bene che non appartiene al debitore (in quanto, in questo modo, il debito del debitore sarebbe pagato da un terzo e non dal debitore medesimo e, certo, nessuno deve pagare per un debito che non ha contratto). inoltre, è anche evidente che il terzo non può  essere oggetto di due risultati processuali opposti: risultare perdente in una opposizione del terzo tardiva e risultare vincente in una azione di rivendica.

In realtà, si potrebbe anche dire che l'esecuzione forzata non è immune (anzi risente) delle norme che regolano l'opponibilità ai terzi del trasferimento dei diritti su beni mobili, crediti o immobili.

Opposizione del terzo ed estinzione del titolo esecutivo

Durante il procedimento di opposizione del terzo all'esecuzione forzata può anche capitare che il titolo esecutivo si estingua, in questa situazione occorre comprendere se la mera estinzione del titolo esecutivo (ad esempio per una sentenza di appello che riforma la sentenza di primo grado) comporta la fondatezza dell'opposizione del terzo oppure, più semplicemente, viene meno l'interesse al procedimento.

Nel giudizio di opposizione del terzo all'esecuzione  l'illegittimità dell'esecuzione conseguente alla caducazione del titolo non determina  ipso iure la fondatezza dell'opposizione promossa dal terzo, ma produca invece l'effetto (per dir così qualitativamente minore) di rendere superflua l'affermazione giudiziale sulla sottoponibilità dei beni ad espropriazione, dacchè, cessato il vincolo del pignoramento sulle res staggite e ritornate queste nella piena disponibilità del loro titolare, viene meno l'interesse del terzo opponente – giuridicamente rilevante quale condizione  dell'azione  all'accertamento  originariamente invocato.

In altri termini, nella opposizione di terzo la verifica del diritto del creditore a procedere in executivis non rappresenta il thema decidendum della causa, sebbene un presupposto logicamente condizionante la decisione sul merito della stessa: qualora pertanto, per qualsivoglia motivo, si acclari la inesistenza (originaria o sopravvenuta) di un idoneo titolo legittimante l'azione esecutiva, viene meno anche la necessità di statuire sulla corretta individuazione dell'oggetto dell'azione stessa non suscettibile più di alcuna prosecuzione, la necessità cioè di accertare se essa fosse stata indirizzata su beni di appartenenza del debitore esecutato oppure del terzo opponente.

La caducazione del titolo esecutivo concreta, in definitiva, una tipica ipotesi di cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione per il verificarsi di un evento di indole processuale elidente l'interesse alla decisione sul merito della lite (salva la possibilità per il terzo di richiedere la prosecuzione del processo al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto nei soli rapporti tra esso terzo e il debitore esecutato).

Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato al criterio della soccombenza virtuale per cui «La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art.619 cod. proc. civ., venendo meno l'interesse, giuridicamente rilevante, all'accertamento dell'assoggettabilità ad espropriazione  dei  beni  pignorati,  con  conseguente regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale».

Cass. civ. sez. III del 9 marzo 2017 n 6016

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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