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Pos, addio agli scontrini, basta l’estratto conto come prova dei pagamenti: le novità del dl Pnrr

Niente più ricevute e scontrini collegati al Pos. L’estratto conto bancario basterà come prova dei pagamenti elettronici. È una delle novità contenute all’interno del decreto Pnrr approvato oggi in via definitiva dal Senato, che l’ha convertito in legge. Vediamo il testo della norma e cosa cambia.
A cura di Giulia Casula
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Niente più ricevute e scontrini collegati al Pos. L'estratto conto bancario basterà come prova dei pagamenti elettronici. È una delle novità contenute all'interno del decreto Pnrr approvato oggi in via definitiva dal Senato. Il provvedimento, che contiene una serie di misure relative a diversi settori (cultura, turismo, commercio, editoria) e per il quale il governo aveva posto la fiducia, era entrato in vigore subito dopo esser stato varato dal governo lo scorso febbraio ma da oggi è ufficialmente legge. Vediamo nel dettaglio cosa dice la norma su pos e scontrini e cosa cambia.

Cosa dice il decreto Pnrr su scontrini e Pos

Con il decreto Pnrr salta l'obbligo di conservare per dieci anni emessi dai Pos in quanto considerati scritture contabili e si prevede la possibilità di utilizzare gli estratti conto bancari come prove dei pagamenti. La norma in questione si trova all'articolo 8 del provvedimento, che recita: "Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile". 

E ancora: "I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall’articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici»".

Le condizioni da rispettare se si conserva l'estratto conto bancario

In altre parole, la disposizione prevede che le ricevute cartacee generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata possano essere interamente sostituite dagli estratti conto bancari o da altri documenti rilasciati dall'istituto di credito, inclusi quelli in formato digitale. Cittadini e imprese quindi potranno avvalersi degli estratti conto   trasmessi via home banking o apppurché risultino sempre tracciabili.

Restano alcune condizioni come la conservazione (pure se il formato è digitale) per almeno dieci anni e la conformità del documento che dovrà contenere tutte le informazioni relative al pagamento, come importi, date, mittenti e beneficiari. Si tratta di una novità significativa che punta a semplificare e ridurre gli oneri burocratici a carico dei cittadini, nonché a velocizzare e digitalizzare i processi e i documenti di spesa.

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