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Italicum, motivazioni della Consulta: “Incapace di garantire maggioranze omogenee”

La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza pronunciata il 25 gennaio scorso relativa alla parziale incostituzionalità dell’Italicum.
A cura di Charlotte Matteini
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La Consulta, decidendo sul caso del senatore Stancanelli, ha sancito l’ineleggibilità dei parlamentari alla carica di sindaco di comuni sopra i ventimila abitanti. In questo modo ha equiparato la loro condizione a quella dei sindaci che vogliono entrare alla Camera o in Senato.

In anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, la Consulta ha depositato e rese note le motivazioni che hanno portato i giudici a dichiarare la legge elettorale Italicum parzialmente incostituzionale, in particolare i punti relativi a ballottaggio e capilista candidabili in più collegi. Nelle oltre 100 pagine, la Consulta spiega che seppur la soglia di sbarramento introdotta con Italicum non sia irragionevolmente elevata e "non determina di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo", è però essenziale evidenziare che "non può essere la compresenza di premio e soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare una pronuncia di illegittimità del premio: ben vero che qualsiasi soglia di sbarramento comporta un'artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo, che in astratto potrebbe aggravare la distorsione pure indotta dal premio".

"Le modalità di attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio determinano una lesione perché il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità", spiegano i giudici, rilevando quindi che questo premio deve essere vincolato "all'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto".

"Una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito al primo turno un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato nella sentenza N.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente", si legge nelle motivazioni della Consulta.

Inoltre, i giudici rilevano che la legge elettorale deve garantire maggioranze omogenee tra Camera e Senato, mente l'Italicum a causa della sua struttura non risponde a questa esigenza e, riferendosi all'esito del referendum costituzionale che prevedeva tra i vari punti l'abolizione del bicameralismo perfetto e del senato elettivo, la Corte Costituzionale "non può esimersi dal sottolineare che l'esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive".

Per questo motivo "se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee".

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