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Decreto sicurezza

Iscrizione anagrafica e diritti negati: i dl sicurezza sono da cancellare, PD e M5s cincischiano

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sembrano voler liquidare l’intera faccenda dei decreti sicurezza con delle correzioni ispirate “alle osservazioni del Presidente della Repubblica”. Il punto è che i due decreti di Salvini rappresentano un attacco politico e ideologico a diritti costituzionalmente garantiti e sono da rottamare. La magistratura sta già intervenendo, come nel caso delle iscrizioni all’anagrafe per i richiedenti asilo. La politica dorme.
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La narrazione costruita intorno ai due decreti sicurezza in queste settimane di crisi di governo è quella più funzionale al progetto di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: un pacchetto di misure tutto sommato accettabili, da correggere tenendo conto delle osservazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infatti, nel programma di governo si parla soltanto di aggiornare le norme in materia di sicurezza “seguendo le recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica” (ovvero legate alla inapplicabilità della causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" e alla sproporzione tra sanzioni e comportamenti nel caso delle multe per la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali).

Una linea di questo tipo serve esclusivamente a evitare che sul tema dell’immigrazione esplodano le tante contraddizioni insite nel patto fra grillini e democratici, ma non consente di cogliere un punto fondamentale: è l’intero impianto dei due decreti che “non funziona” ed andrebbe respinto sia dal punto di vista ideologico che da quello più strettamente “pratico”. Le osservazioni di Mattarella (peraltro non si capisce il motivo per cui si parli esclusivamente del dl sicurezza bis…) riguardano aspetti certo gravi, ma addirittura marginali se commisurati all'impianto di un decreto che mina nel profondo diritti costituzionalmente garantiti.

Una vicenda emblematica è quella delle iscrizioni anagrafiche dei richiedenti asilo, che evidenzia quanto sia raffazzonato e sbagliato il percorso disegnato dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. Con l’articolo 13 del dl 113/2018 (appunto il primo decreto sicurezza) si introduceva il comma 1 bis all’articolo 4 del decreto legislativo 142/2015, con cui si statuiva che “il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Che senso aveva questo passaggio?

La scelta è conseguenza della volontà tutta politica di abolire il diritto per i richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe dei Comuni. Come riporta ASGI, nel corso di questi mesi sono state numerose le pronunce giudiziarie che hanno smontato questo assunto, riconoscendo il diritto del richiedete asilo all’iscrizione anagrafica: “Tutte hanno affermato una interpretazione dell’art. 13 DL 113/18 secondo la quale l’affermazione ivi contenuta secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo” per l’iscrizione anagrafica avrebbe soltanto l’effetto di far venire meno il “regime speciale” introdotto  dall’art. 8  DL. 17.2.17 n.13 conv. in L. 13.4.17 n. 46  (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all’anagrafe sulla base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) e riportare il richiedente al regime ordinario: quello cioè della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino italiano, al quale  lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell’art. 6, comma 7 TU immigrazione”.

Il Tribunale di Salerno ha fatto anche il passaggio successivo, come ci ha raccontato l’avvocato Gianluca De Vincentiis, del foro di Benevento. Ricorrendo in giudizio dinanzi a un diniego da parte dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum, l’avvocato ha inteso argomentare come l’iscrizione anagrafica sia un “diritto soggettivo” e negarlo non solo implicherebbe una violazione della legge anagrafica del 1954 (e poi del DPR n.123/1989), ma anche del principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso alla residenza, il cui riferimento normativo è il comma 7 dell’articolo 6 del Testo Unico sull’immigrazione.

Il punto, ci ha spiegato l’avvocato, è che la mancanza dell’iscrizione nei registri della popolazione preclude l’esercizio di diritti fondamentali riconosciuti come incoercibili dal nostro ordinamento: l’accesso alle misure di politica attiva del lavoro, ad esempio, ma anche la possibilità di accesso alle prestazioni sociali agevolate (con l’impossibilità di determinare l’ISEE), l’ottenimento di una concessione commerciale, l’esercizio di una professione, la possibilità di godere in pieno dell’assistenza sanitaria nazionale, fino all'avvio della decorrenza del termine dei nove anni per l'ottenimento della cittadinanza italiana (articolo 9, comma 1), ma anche più banalmente la possibilità di poter ottenere una patente di guida o l'accesso all'istruzione.

Il Tribunale di Salerno ha accolto in pieno la tesi e con ordinanza del 9 agosto scorso ha dichiarato il diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica, sollevando al contempo la questione di legittimità costituzionale del decreto Salvini, per contrasto agli articoli 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”) e 16 (“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”) della Costituzione.

Insomma, nel caso dell’iscrizione anagrafica il decreto Salvini presenta limiti alla piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, cardine della nostra Costituzione. Come vedremo nei prossimi pezzi (e come abbiamo già visto nel caso del diritto a manifestare), non è l’unico aspetto problematico di un impianto che andrebbe stracciato: se non nel nome della “discontinuità” di cui parla Zingaretti, almeno nel nome della Costituzione italiana.

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A Fanpage.it fin dagli inizi, sono condirettore e caporedattore dell'area politica. Attualmente nella redazione napoletana del giornale. Racconto storie, discuto di cose noiose e scrivo di politica e comunicazione. Senza pregiudizi.
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