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Il Senato approva la legge che tutela gli orfani di femminicidio: ecco cosa cambia

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge dedicato agli orfani di crimini domestici. Le nuove tutele si applicheranno ai figli minorenni e maggiorenni, economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato) o dal partner di un’unione civile (anche se cessata).
A cura di Charlotte Matteini
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Con un ritardo di mesi, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge volto a tutelare gli orfani di femmicidio. Il provvedimento, già approvato dalla Camera lo scorso marzo, è passato con 165 voti a favore, 5 contrari e un astenuto. In Aula si è assistito a un tentativo di ostruzionismo parlamentare a opera dei senatori di Idea e Forza Italia. Le nuove tutele si applicheranno ai figli minorenni e maggiorenni, economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato) o dal partner di un'unione civile (anche se cessata). Il testo di legge approvato dal Parlamento è composto da 13 articoli totali e prevede una serie di modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e introduce altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. Tra le varie tutele concesse agli orfani di femminicidio, le norme introducono l'accesso al gratuito patrocinio, il diritto alla pensione di reversibilità, il diritto al cambio del cognome e l'indegnità a succedere.

La nuova legge equipara l'omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente a quello dei genitori o dei figli e rientrerà pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena dell’ergastolo. Se la vittima è divorziata o l’unione civile è cessata, la pena prevista è la reclusione da 24 a 30 anni. Gli orfani di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito e lo Stato si farà carico delle spese del processo penale e civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

A tutela del risarcimento del danno a favore dei figli della vittima, il pm che procede ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato. Agli orfani costituiti parte civile, in sede di condanna, spetta a titolo di provvisionale una somma pari al 50% del presumibile danno che sarà liquidato in sede civile. Nei confronti del familiare per il quale viene chiesto il rinvio a giudizio per omicidio viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità. Durante tale periodo, la pensione, senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai figli della vittima. In caso di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno e lo Stato, salvo vi sia stato subentro dei figli, dovrà corrispondere gli arretrati.

La condanna e il patteggiamento comportano automaticamente l’indegnità a succedere. A decorrere dal 2017 il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli orfani di crimini domestici con una apposita dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno per borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai figli delle vittime è assicurata assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero.

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