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Covid 19

Covid-19 è infortunio sul lavoro ma i datori di lavoro non ne sono “automaticamente” responsabili

Una circolare dell’Inail chiarisce che i casi di Coronavirus contratti sul luogo di lavoro valgono sì come infortuni sul lavoro, ma non per questo la responsabilità civile e penale ricade sul datore di lavoro. Non esistendo un vero rischio zero, in sostanza, non è possibile ricondurre con certezza la responsabilità all’azienda.
A cura di Stefano Rizzuti
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I casi di contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro sono ritenuti infortuni sul lavoro. Ma il datore di lavoro non è responsabile. È questo, in sintesi, ciò che esplicita la circolare dell’Inail n. 22 del 20 maggio, chiarendo il tema delle responsabilità legali da parte delle aziende per i casi di contagio. La circolare ha il compito di fornire chiarimenti sulla tutela degli infortuni per i casi di Covid-19 sul lavoro. Andiamo a vedere cosa precisa l’Inail.

Contagio da Covid-19 vale come infortunio sul lavoro

La prima certezza ribadita dalla circolare è semplice: “Come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro”. L’Inail ricorda che le patologie infettive (come il Covid, ma anche i casi di epatite e Aids), se contratte sul lavoro “sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio”. Di conseguenza, per chi risulta infetto si prevede anche l’indennità per inabilità temporanea assoluta e conseguente astensione dal lavoro. I costi degli infortuni, così come del contagio, sono a carico “della gestione assicurativa nel suo complesso e non comportano maggiori onere per le imprese”.

In altri termini – precisa ancora la circolare – la scelta operata è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere”. La valutazione, quindi, si fonda su un giudizio di “ragionevole probabilità” ed è “avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possono essere stati causa del contagio”.

Covid come infortunio sul lavoro, ma no responsabilità datore di lavoro

Secondo quanto precisa Inail, la responsabilità del datore di lavoro è “ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”. Non basta, quindi, il rispetto delle misure di contenimento a evitare il contagio e invocare la mancata tutela del datore di lavoro, non esistendo un rischio zero possibile sul lavoro. Ma questo basta, invece, per escludere la sua responsabilità civile. In sostanza, secondo la circolare sarebbe “molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”. I presupposti per la responsabilità penale e civile, spiega ancora il documento, devono essere “rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

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