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Semplificazioni fiscali: Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175

Il Decreto Legislativo del 21.11.2014 n. 175 (art. 2 e 11) prevede due “semplificazioni” relative all’esenzione per la presentazione della denuncia di successione (se il valore dell’eredità non supera i 100.000 euro) e l’obbligo di inviare telematicamente all’agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative ai sostituti di imposta.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 

in G.U. Serie Generale n.277 del 28-11-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014

Il decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 prevede due interessanti "semplificazioni" relative all'esenzione della denuncia di successione il cui valore non superi i 100.000 euro e l'invio telematico all'agenzai delle entrate delle dichiarazioni relative ai sostituti di imposta.

L'art. 2 rubricato con il titolo di Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta prevede che "Le certificazioni di cui al comma 6-ter  sono trasmesse in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472"

Certo che è dura considerare "semplificazione" quest'ulteriore obbligo, però, se quest'obbligo viene visto come un mezzo per poter ottenere la c.d. dichiarazione dei redditi pre-compilata  (cioè se quest'obbligo mira a poter far giungere al cittadino una dichiarazione dei redditi pre-compilata) la situazione cambia notevolmente, infatti l'art. 1 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 regola proprio la dichiarazione dei redditi precompilata e stabilisce che "A decorrere dal  2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle entrate,  utilizzando  le  informazioni   disponibili   in   Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti  terzi  e  i  dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo  4,  comma  6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322, rende disponibile telematicamente, entro  il  15  aprile  di  ciascun anno, ai titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo'  essere  accettata  o modificata".

Al momento la dichiarazione dei redditi pre-complita non è obbligatoria, cioè non è l'unico mezzo per poter presentare la dichiarazione dei redditi (rimane sempre la possibilità di presentare la denuncia nelle forme ordinarie ex art. 1 comma 4).

Se il contribuente opta per la presentazione della denunzia dei redditi pre-compilata ha la possibilità di modificarla come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 "La dichiarazione  precompilata  relativa  al  periodo  d'imposta precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente".

Altra semplificazione prevista dal Decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175  (probabilmente connessa alla denunzia dei redditi pre-compilata) è indicata nell'art. 11 del medesimo decreto legislativo, il quale è rubricato con il titolo di Dichiarazione di successione:  esoneri". Questa semplificazione è relativa  all'obbligo di presentare la denuncia di successione, è previsto che per le successioni con valore fino a 100.000 è escluso l'obbligo di presentare le denunce di successione.

Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 art. 2 e art. 11 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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