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Notifica tardiva del decreto di equo indennizzo ex Legge 24.3.2001 n 89

Cassazione 8.8.2019 n 21206 Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex legge del 24.3.2001 n 89, la tardiva notificazione del decreto è fatta valere con l’opposizione; l’opposizione si conclude con la declaratoria di inefficacia del decreto, senza dover esaminare il merito della pretesa, in quanto la tardiva notifica comporta l’inefficacia del decreto e la definitiva non riproponibilità della domanda indennitaria.
A cura di Paolo Giuliano
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Equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo

Il legislatore ha riconosciuto il diritto ad indennizzare (risarcire) le parti di un procedimento giudiziario per l'eccessiva durata dello stesso.

Il legislatore ha anche regolato (in una legge Legge Pinto del 24.3.2001 n. 89) le modalità (la procedura) che deve essere seguita per permettere alle parti possono chiedere e ottnere quello che comunemente viene definito "equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo"

Legge Pinto del 24 marzo 2001 n. 89

Per quanto può interessare in questa sede è opportuno ricordare che ‘art. 5 della legge n. 89 del 2001 espressamente prevede che

Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

La natura giuridica del ricorso e del decreto ex art. 5 legge 24.3.2001 n. 89

Il ricorso e il decreto ex art. 5 legge 89/2001 viene avvicinato (con le debite differenze) al decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc, ma dalla stessa norma (art. 5).

Risulta una notevole differenza: in caso di inefficacia del decreto accolto (ad esempio per l'omessa notifica nei termini) la domanda di equa riparazione non può più essere accolta (mentre in caso di decreto ingiuntivo la medesima domanda può sempre essere ripresentata).

Dichiarazione di inefficacia del provvedimento

La legge, però, non prevede, espressamente, forme e modalità mediante le quali conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto.

Tuttavia, considerato che non è contemplato alcun rimedio alternativo all'opposizione, ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001 e, ad un tempo, considerato che, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto "ingiuntivo" (cui è assimilabile il decreto di cui alla legge n. 89 del 2001), non è rilevabile d'ufficio, ma può essere dedotta solo dalla parte interessata, appare conseguenziale ritenere che, l'opposizione prevista dall'art. 5 della legge n. 89 del 2001, sia l'unico rimedio per far dichiarare l'inefficacia del decreto, nell'ipotesi in cui sia stato notificato, oltre il termine dei trenta giorni dal deposito del decreto.

Ambito dell'opposizione al decreto ex Legge 24.3.2001 n. 89

Come si è detto una delle caratteristiche della legge del 24.3.2001 n. 89 è quella per la quale la domanda non può più essere riproposta in caso di notifica tardiva (del decreto e del ricorso) la quale determina l'inefficacia del  decreto (e della domanda) per l'equo indennizzo,

Di conseguenza,  l'opposizione diretta a far dichiarare l'inefficacia del decreto, per tardiva notifica dello stesso, diversamente, di quanto dispone l'art. 645 cod. proc. iv., non deve necessariamente coinvolgere il merito della questione proprio perché l'improponibilità della domanda esclude la possibilità di una disamina nel merito circa la fondatezza della stessa che è ormai insuscettibile di essere riproposta.

«Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla I. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa»

Sul punto, va enunciato,  il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la tardiva notificazione del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001 deve essere fatta valere dal Ministero destinatario della notifica mediante l'opposizione prevista dall'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001; il conseguente giudizio di opposizione può limitarsi alla verifica della tardività della notifica e concludersi con la declaratoria della inefficacia del decreto, senza che debba essere esaminato anche il merito della pretesa, in quanto – ai sensi dell'art. 5, comma 2 della stessa legge – la tardiva notificazione del decreto comporta non solo l'inefficacia dello stesso (come stabilito dall'art. 644 cod. proc. civ. per l'ordinario procedimento d'ingiunzione), ma anche la definitiva non riproponibilità della domanda indennitaria».

Correzione in generale di un provvedimento processuale

In teoria la norma è chiara: occorre notificare nei termini, altrimenti il decreto perde efficacia, però, la norma non considera la vita concreta e non considera che sul decreto possono essere presenti degli errori materiali che devono essere corretti.

In queste situazioni occorre comprendere se il termine per notificare decorre dall'emissione del decreto oppure dall'emissione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione. Il motivo è che l'omessa o tardiva notifica determina l'inefficacia del decreto, senza poter riproporre la domanda di risarcimento.

Il motivo è evidente in quanto la tardività della notifica del decreto di liquidazione implica – a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo – che non è consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della domanda che è, ormai, insuscettibile anche di essere riproposta.

Correzione per errore materiale del decreto ex art.  5 legge 24.3.2001 n. 89 per errore materiale

Il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 89 del 2001 è un termine perentorio, dunque, non disponibile, né discrezionale, risulta irrilevante che il legislatore non definisce il termine come perentorio in quanto  "il mancato riferimento esplicito alla natura perentoria del termine appare superfluo in ragione della espressa previsione di inefficacia del decreto e di conseguente non proponibilità della domanda che vale ad attribuire in facto il carattere della perentorietà al termine di trenta giorni, proprio in ragione delle gravi conseguenze che scaturiscono dal suo mancato rispetto".

Senza dire che far decorrere il termine per la notificazione del decreto, dalla correzione di errore materiale, oltre a confliggere con il dato testuale della disposizione di cui si dice, l'istanza di correzione di errore potrebbe integrare gli estremi di un escamotages per rientrare automaticamente in termine in caso di tardività della notificazione.

Cass., civ. sez. II, del 8 agosto 2019, n. 21206

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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