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I beni personali nella comunione legale dei coniugi: Cassazione 02.02.2012 n. 1523

La Cassazione conferma che ai sensi dell’art. 179 lett. d – f c.c. per escludere un bene dalla comunione legale è necessario che questo sia acquistato con le somme ricavate dalla vendita di altro bene personale o con lo scambio con un bene personale o che sia destinato all’attività professionale del coniuge acquirente, inoltre, è necessario che l’altro coniuge confermi tali circostanze con una dichiarazione resta al momento dell’acquisto.
A cura di Paolo Giuliano
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Dopo la riforma del 1975 il regime patrimoniale tipico ed "automatico" dei coniugi è la c.d. comunione legale dei beni, per cui se i coniugi, al momento del matrimonio,  non dichiarano di volere la separazione dei beni, si applica il regime della comunione legale.

La comunione legale si basa su alcuni principi generali:  un primo elemento base può essere individuato nell'articolo 177 c.c.  in base al quale tutti gli acquisti compiuti da uno o entrambi i coniugi dopo il matrimonio cadono in comunione legale, cioè sono considerati in comproprietà tra marito e moglie con particolare vincoli in relazione all'amministrazione e/o gestione. Naturalmente esistono delle eccezioni, indicate nell'art. 179 c.c., restano beni personali anche i beni acquistati dai coniugi prima del matrimonio (quindi il regime della comunione legale vale per il tempo successivo al matrimonio e non incide sugli acquisti antencedente al matrimonio).  Sono beni personali i beni pervenuti per successione o per donazione a uno dei coniugi dopo il matrimonio, questi beni, come già detto, restano beni personali del coniuge che li ha ricevuti, quindi non cadono in comunione. Caratteristica dei beni pervnuti per donazione o successione è data dal fatto che sono "automaticamente" esclusi dalla comunione legale solo per la loro provenienza anche se pervengono ad uno dei coniugi dopo il matrimonio.

Da quanto detto si può dedurre che il matrimonio è un vero e proprio spartiacque che instaura un diverso regime per i beni acquistati prima del matrimonio o successivamente allo stesso.

Altro principio base della comunione legale è posto dall'art. 180 c.c. il quale individua i principi alla base della gestione dei beni in comune legale. Il  legislatore con l'art. 180 c.c. ha distinto gli atti di ordinaria amministrazione  sui beni comuni, che possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi, dagli atti di straordinaria amministrazione e dai contratti con cui si acquistano o si concedono diritti personali di godimento, che devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi a pena di annullabilità degli stessi.

Da questa breve descrizione del regime della comunione legale dei coniugi si deduce che diventa importante sapere, con certezza, se un bene cade o meno in comunione legale e diventa anche importante individuare tutte le eccezioni alla comunione legale predisposte dal legislatore.  A tal proposito la Cassazione ci offre lo spunto per analizzare l'art. 179 lett. d c.c. secondo il quale sono beni personali "i  beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione" e  l'art. 179 lettere f c.c. secondo il quale restano beni personali i beni acquistati dopo il matrimonio "con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. Completa il quadro l'ultimo comma dell'art.  179 del c.c. il quale  specifica che l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

Dalla lettura dell'art. 179 si deduce che esistono dei beni pervenuti (acquistati) dopo il matrimonio (quindi pervenuti con un titolo diverso dalla donazione o successione, in quanto questi beni sono automaticamente esclusi della comunione) i quali anche se sono acquistati dopo il matrimonio possono essere considerati personali, ma, non automaticamente come i beni pervenuti per donazione e successione, ma solo in presenza di alcune condizioni.

Queste condizioni possono essere così elencate: i beni devono essere acquistati con denaro proveniente dalla vendita di altro bene personale (si tratta del c.d. rimpiego di denaro proveniente dalla alienazione di un bene personale es. Tizio coniugato con Caia è proprietario di un casa acquistata prima del matrimonio, decide di vendere detto immobile e con i soldi ricavati dalla vendita vuole comprare un'altra abitazione) o con la permuta con altro bene personale (179 lett. f) oppure il bene deve essere destinato all'esercizio dell'attività professionale del coniuge (179 lett d) , ma non basta perchè l'altro coniuge deve partecipare all'atto di acquisto e rendere una dichiarazione che conferma queste circostanze.

Dopo la sentenza della Cassazione Sez. Un. Civ. del 28 ottobre 2009 n. 22755, che ha affermato che i casi di beni personali sono tassativi (escludendo, di fatto, altre ipotesi volontarie di rifiuto del coacquisto in comunione legale) ed ha anche stabilito che per ottenere la qualifica di bene personale sono necessari tutti e due gli elementi: 1) il denaro proveniente dalla vendita di un altro bene personale o la permuta con altro bene personale (o la destinazione del bene all'attività professionale del coniuge)  2) e la dichiarazione dell'altro coniuge che conferma queste circostanze, in mancanza anche di uno solo di questi elementi il bene cade in comunione legale, questa impostazione è stata confermata anche dalla Cassazione del 2 febbraio 2012 n. 1523 .

Cassazione civ. sez. I, del 2 febbraio 2012 n.1523

La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all'atto di compravendita, sono stati chiariti da Cass., sez. unite 28 ottobre 2009 n. 22755, secondo cui essa si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo – che è quello pertinente nel caso di specie – esprime la mera condivisione dell'intento altrui.
Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all'art. 2732 cod. civile, per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato.
Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell'effettiva strumentante dell'immobile alla professione o all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi. Con l'ulteriore corollario che in quest'ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. L'esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall'art.179, secondo comma, cod. civile, riguarda infatti solo i beni destinati all'esercizio della professione (art. 179, primo comma, lettera d); e non pure i beni destinati ad un'impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall'art. 178 cod. civ. (Cass., sez. 1, 19 settembre 2005, n. 18.456; Cass., sez. 3, 6 dicembre 2007 n. 25448).
Ciò premesso in punto di diritto, la corte territoriale ha accertato con motivazione diffusa, immune da vizi logici, che il F. esercitava attività imprenditoriale nel fondo di cui era diventato unico proprietario a seguito dell'acquisto della quota in questione: attività che ha correttamente ritenuto non incompatibile con la sua qualifica di coltivatore diretto (art. 2083 cod. civ.), tenuto conto delle dimensioni del fondo e dell'esistenza di un'organizzazione di mezzi tipicamente aziendale.

Aggiornamento: oltre la dichiarazione dell'altro coniuge è necessario che esista effettivamente una delle cause di esclusione della comunione (Cass. civ. sez. II del 14 maggio 2018 n. 11668)

In caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali (e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179, lett. f, c.c.) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179, lett. c, c.c.) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179, lett. d, c.c.), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179, comma 2°, c.c., con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f cit.).

La dichiarazione dell'altro coniuge è un elemento essenziale per escludere il bene dalla comunione, ma non è sufficiente, infatti, è necessario che (anche se sussiste la dichiarazione del coniuge) devono anche esistere i motivi reali che escludono il bene dalla comunione. Se la dichiarazione dell'altro coniuge è fatta solo per opportunità e, quini, non sussistono le condizioni reali per escludere il bene dalla comunione legale, la fattispecie non si completa.

La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2°, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c. (Cass. SU n. 22755 del 2009; Cass. n. 1523 del 2012).

Cass. civ. sez. II del 14 maggio 2018 n. 11668

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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