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Gli atti di straordinaria amministrazione nella comunione legale dei coniugi: Cassazione 24.07.2012 n.12923

Quando il regime patrimoniale della famiglia è la comunione legale dei beni, per l’annullamento degli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni immobili o mobili registrati compiuti solo da uno dei coniugi, non basta la mera sottoscrizione del contratto da parte di uno solo dei coniugi, ma è necessaria anche la mancanza del consenso dell’altro, per cui il contratto di straordinaria amministrazione non è annullabile se viene sottoscritto solo da uno dei coniugi e c’è, comunque, il consenso dell’altro coniuge al compimento dell’atto.
A cura di Paolo Giuliano
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Dopo la riforma del codice civile del 1975 il regime patrimoniale legale dei coniugi è la comunione dei beni. Questo istituto si basa sulla regola secondo la quale tutti gli acquisti di beni successivi al matrimonio sono in parti uguali in comproprietà di entrambi i coniugi, anche se materialmente l'acquisto è effettuato da uno solo dei due sposi. Naturalmente, esistono delle eccezioni a questa regola (si pensi ai beni provenienti da successioni o donazioni) indicate nell'art. 177 c.c. (sulle eccezioni, che identificano i beni personali in un precedente articolo – visibile qui – avevamo già accennato alla questione, così come in un precedente articolo –  visibile qui  – avevamo già accennato alla questione dell'opponibilità ai terzi creditori di alcune convenzioni matrimoniali come il fondo patrimoniale).

Diretta conseguenza della regola sull'acquisto in comproprietà  è la necessaria codificazione delle regole con cui vengono indicate le norme sulla gestione e/o amministrazione dei beni comuni dei coniugi (e con questa locuzione ci si vuole riferire ai beni acquistati dopo il matrimonio e caduti in comunione legale). Il motivo di questa necessaria specificazione (e dell'esclusione, quindi, del richiamo analgico o diretto alle norme della comunione ordinaria) è dato dal fatto che se si seguissero le regole ordinarie (previste della comunione ordinaria 1110 c.c. ss) secondo cui la gestione spetta sempre per ogni atto a tutti i proprietari, il cui consenso deve essere sempre acquisito  mediante convocazione dell'assemblea, si ingesserebbe o si bloccherebbe la vita patrimoniale dei coniugi, ecco, dunque, che sono state predisposte delle norme specifiche che soddisfano l'esigenza di avere scelte immediate,  senza troppi vincoli o legami formali. chiarito questo elemento è possibile dire che per la gestione dei beni le norme specifiche della comunione legale dei coniugi sono l'art. 180 c.c. e l'art. 184 c.c.

L'art. 180 c.c. (rubricato come "Amministrazione dei beni della comunione") prevede che "L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi". Ecco, dunque, che il legislatore ha previsto – almeno nei confronti dei terzi –  un'amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione e un'amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione.

Presupposti per l'applicazione dell'art. 180 cc relativo all'amministrazione

La norma ha la funzione di imporre (almeno su alcuni atti) il preventivo consenso di entrambi i coniugi (e, di converso, di apprestare una forma di tutela o di protezione al coniuge dissenziente).

La norma si applica ai beni già compresi nella comunione legale (al momento del compimento dell'atto di straordinaria amministrazione) ovviamente la norma non si applica ai beni non compresi nella comunione legale dei coniugi al momento del compimento dell'atto di straordinaria amministrazione.

Resta da chiedersi se la norma può applicarsi solo agli atti (di straordinaria amministrazione) che diretti all'alienazione del bene o alla costituzione (ex novo) di diritti reali sul bene oppure anche agli atti di acquisto dei beni (se di straordinaria amministrazione).

La Cassazione (Cass. civ. sez. II del 23 agosto 2019 n. 21650) ha fornito una risposta anche a tale quesito, l'art. 180 cc  non si applica agli atti di acquisto dei beni, ma solo agli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sui beni medesimi

Cass. civ. sez. II del 23 agosto 2019 n. 21650 "D'altra parte, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. cod. civ., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione: pertanto l'annullamento dell'atto, per violazione della regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, può essere chiesto dal coniuge che non ha dato il necessario consenso quando si tratta di negozi ad efficacia reale od obbligatoria diretti all'alienazione o costituzione di diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, mentre l'annullabilità non colpisce gli atti di acquisto (Cass., Sez. II, 14 novembre 2003, n. 17216)".

Il legislatore con l'art. 184 c.c. ha anche previsto le sanzioni nell'ipotesi in cui venga violato l'art. 180 c.c. quindi, l'art. 184 c.c. regola le conseguenze derivanti dall'aver compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro coniuge. In particolare, l'art. 184 c.c. (rubricato come "Atti compiuti senza il necessario consenso") prevede che  "Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che ha compiuto l'atto senza il consenso dell'altro coniuge è obbligato  su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione".

Quindi dall'art. 184 c.c. è possibile desumere che quando manca il consenso dell'altro coniuge per il compimento dell'atto, se l'atto di straordinaria amministrazione riguarda semplici beni mobili, il coniuge che ha compiuto l'atto deve o reintegrare la comunione con il bene o con il valore dello stesso; se, invece, l'atto di straordinaria amministrazione riguarda beni immobili o beni mobili registrati l'atto è annullabile entro un anno dalla data della conoscenza dello stesso o dalla data della trascrizione dell'atto. Quindi, in alcuni casi la mancnaza del consenso di uno dei due coniugi non incide sull'atto compiuto (essendo sanzionato solo con la mera reintegra della comunione allo stato quo ante) mentre in altre ipotesi la mancanza del consenso di uno dei due coniugi può anche incidere sull'atto compiuto il quale è sanzionato con l'annullabilità.

Apparentemente, la situazione potrebbe essere chiara, ma occorre anche valutare cosa si intende per "mancanza del consenso dell'altro coniuge", in particolare occorre valutare se la locuzione mancanza del consenso coincide con la mancanza della sottoscrizione del contratto da parte di uno dei due coniugi (per cui l'atto di straordinaria amministrazione  di un bene immobile non sottoscritto da uno dei due coniugi è sempre annullabile) oppure se la mancata sottoscrizione del contratto e la mancanza del consenso dell'altro coniuge non coincidono, per cui, un atto di straordinaria amministrazione di un bene immobile sottoscritto da solo uno dei coniugi non è annullabile se c'è – comunque –  il consenso dell'altro coniuge (anche se manca la sottoscrizione di quest'ultimo), mentre, un atto di straordinaria amministrazione di un bene immobile sottoscritto solo da uno dei coniugi è annullabile solo se manca anche il consenso dell'altro coniuge.

La Cassazione giunge alla conclusione che sottoscrizione del contratto e consenso dell'altro coniuge son due cose diverse e non coincidono, per cui l'atto di straordinaria amministrazione è annullabile solo se l'atto è sottoscritto solo da uno dei coniugi e  manca il consenso dell'altro coniuge, invece, nell'ipotesi in cui l'atto è sottoscritto da uno solo dei coniugi, ma l'altro ha fornito – comunque – il consenso al compimento dell'atto, quest'ultimo non è annullabile.

Cassazione civ. sez. II, del 24 luglio 2012 n. 12923

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 180, 184 e 2932 c.c.”; essa censura il rigetto del proprio appello incidentale con il quale aveva chiesto la sentenza costitutiva del trasferimento dell’immobile di via … oggetto del preliminare del 18/7/1989; al riguardo rileva che la domanda era stata rigettata sull’erroneo presupposto dell’ineseguibilità del preliminare perché stipulato da uno solo dei due coniugi che erano comproprietari del bene in quanto acquistato dal coniuge P. in regime di comunione legale.

La ricorrente richiama principi affermati da questa Corte secondo i quali ciascun coniuge non può disporre della propria quota di bene in comunione familiare, ma può disporre dell’intero e il consenso dell’altro coniuge, richiesto dall’art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione costituisce un negozio autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo; l’eventuale mancanza di consenso avrebbe esposto essa contraente, soltanto all’azione di annullamento da parte del coniuge dissenziente, decorrente dalla conoscenza dell’atto, ma, nella fattispecie, il coniuge asseritamente pretermesso era presente alla stipulazione dell’atto e, quindi, con il proprio silenzio aveva manifestato un tacito assenso; inoltre dal giorno della sottoscrizione delle scritture, avvenuta alla presenza del coniuge, era decorso il termine prescrizionale annuale per l’esercizio dell’azione di annullamento ex art. 184 c.p.c..

1.1 Occorre premettere che nel motivo si afferma (oltre a quanto sopra esposto) anche (incidentalmente) che non sarebbe necessaria nell’azione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore in regime di comunione dei beni.

L’affermazione, pur non rilevante in quanto il coniuge pretermesso si è costituito in giudizio sin dal primo grado, deve comunque essere corretta ricordandosi che le sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l’esecuzione specifica del contratto (Cass. S.U. 24/8/2007 n. 17952) proprio perché detto coniuge è ancora titolare d’una situazione giuridica inscindibile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio d’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre e l’eventuale decisione in assenza di contraddittorio sarebbe inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Ciò premesso, si deve rilevare che la domanda (reiterata con l’appello incidentale) di esecuzione in forma specifica del contratto è stata respinta dalla Corte di Appello senza alcuna pronuncia di annullamento del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge (domanda che pur risulterebbe proposta dalla M. : v. pag. 4 della sentenza di appello), ma semplicemente sulla base dell’affermazione per la quale “la circostanza che la M. non abbia sottoscritto il preliminare di vendita dell’immobile…del quale era divenuta proprietaria per essere stato acquistato in regime di comunione dei beni… esclude… che il promissario acquirente abbia diritto ad ottenere l’esecuzione coattiva del preliminare stipulato da un solo dei coniugi, non potendo, questi, disporre della quota”.

Nella sentenza si sostiene, in sostanza, che per il trasferimento del bene occorrerebbe il formarsi di un’unica volontà negoziale in capo ad una (in questo caso la parte costituita dai due coniugi in comunione dei beni) delle parti del contratto, data l’unicità e la inscindibilità del bene in comunione e che, quindi, il coniuge stipulante avrebbe potuto cedere la propria quota, ma non cedere anche quella del coniuge non stipulante; nel caso concreto, non poteva essere trasferita con sentenza costitutiva la sola quota del coniuge stipulante in quanto si sarebbe modificata la volontà negoziale (principio effettivamente affermato in giurisprudenza, ma relativamente alla comunione ordinaria: v. Cass. 10/3/2008 n. 6308).

Risulta pertanto evidente la violazione dei principi di cui agli artt. 180 e 184 c.p.c. e, in generale, dei principi relativi agli atti di disposizione di beni della comunione legale perché la Corte territoriale ha applicato alla comunione legale i diversi principi che regolano la comunione ordinaria e che non si applicano nell’ipotesi di comunione legale tra coniugi.

La Corte di Appello non ha considerato che la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell’intero bene comune (contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata), mentre il consenso dell’altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 c.c. nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione (Cass. 14/1/1997 n. 284; Cass. 21/12/2001 n. 16177; Cass. 11/6/2010 n. 14093).

In particolare, come ha avuto occasione di chiarire questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 24/8/2007 n. 17952 cit.) il consenso del coniuge pretermesso non è atto autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio: l’ipotesi regolata dall’art. 184 c.c., comma 1, dunque, si riferisce non ad un caso d’acquisto inefficace perché a non domino, bensì ad un caso d’acquisto a domino in base ad un titolo viziato.

Ne discende che la mera mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del coniuge non era sufficiente per la declaratoria di nullità del contratto, dovendosi esaminare il profilo del consenso e della rilevanza della conoscenza dell’atto.

L’art. 184 c.c., infatti, per l’esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole (rispetto alla comunione ordinaria) al primo, con il regime degli effetti tendente alla conservazione del negozio; di conseguenza il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell’art. 184 primo comma c.c. ed è solamente esposto all’azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l’esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (Cass. 21/12/2001 n. 16177; Cass. 11/6/2010 n. 14093; Cass. 31/1/2012 n. 1385).

In conclusione si deve annullare tale decisione affermandosi il principio che per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 c.c. (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell’affidamento) nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione.

Entro questi limiti il primo motivo deve essere accolto con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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