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Fondo di garanzia per le medie e piccole imprese: Decreto del 26.06.2012

In Gazzetta Ufficiale del 20.08.2012 è stato pubblicato il Decreto del 26.06.2012 che regola la creazione e l’utilizzo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Tale fondo interviene come garanzia in una serie di operazioni tra le quali: l’anticipazione di credito per le imprese creditrici della pubblica amministrazione (art.4); operazioni finanziarie necessarie per l’attività di impresa (art. 5); operazioni di consolidamento delle passività (art. 6); operazioni sul capitale di rischio, come l’acquisto di partecipazioni in altre piccole imprese (art.7)
A cura di Paolo Giuliano
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Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 26 giugno 2012 in GU del 20 agosto 2012 n. 193

Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per le piccole e medie imprese;
Vista legge 7 agosto 1997, n. 266 e,  in  particolare,  l'art.  15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale  al comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del  31  maggio  1999,  n. 248, con cui e' stato adottato  il  «Regolamento  recante  criteri  e modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese»  e  successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del Trattato agli aiuti d'importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e  successive  modifiche  e integrazioni;
Vista la definizione di piccola e  media  impresa  contenuta  nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio 2003  e  nell'allegato  1  al  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9 agosto  2008,  nonche'  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficialedella Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con  il  quale  sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie  imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno  specifico  regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma  di  garanzia  e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;
Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la Commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche'  la  conseguente  circolare emanata dallo stesso Ministero con la quale sono  fornite  le  «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo;
Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca  e  Competitivita'»  FESR 2007-2013, approvato con  decisione  della  Commissione  europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;
Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili  e Risparmio  Energetico»  FESR  2007-2013,  approvato   con   decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;
Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori  Culturali, Naturali e  Turismo»  FESR  2007-2013,  approvato  con  decisione  n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;
Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana del 3 ottobre 2005,  n.  230,  recante  «Approvazione  delle condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  a  seguito  di  rideterminazione  delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del  D.M. 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  106  del  12  luglio  2011  e,   in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede  che  ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito  e  lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo  di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del  Ministro  dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, possono  essere  modificati  e  integrati  i  criteri  e  le modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi   decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni  in  termini  di percentuali di finanziamento garantito e di onere  della  garanzia  e  che a tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia  concessa a titolo oneroso il capitale di rischio  investito  da  fondi  comuni d'investimento mobiliari chiusi;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il  quale  prevede: al comma 1,  che  la  misura  della  copertura  degli  interventi  di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura  massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie  di  operazioni finanziarie,  categorie  di  imprese  beneficiarie  finali,   settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto  di  natura non regolamentare, adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  2, che nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  sviluppo  economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non  inferiore all'80 per  cento  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e' riservata  ad  interventi  non  superiori  a   cinquecentomila   euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5  che  con decreto di natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, puo' essere  modificata  la  misura  delle  commissioni  per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del Fondo di cui al comma 1;
Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26  gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalita' per l'incremento  della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

                              Decreta:

Art. 1 Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662;
b) «Soggetti beneficiari»:  le  imprese  classificate  di  micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008, nonche' i consorzi;
c) «Imprese femminili»: le imprese, di  micro,  piccola  e  media dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  della  legge  25 febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento  da  donne, le societa' di capitali le cui quote di  partecipazione  spettano  in misura non inferiore  ai  due  terzi  a  donne  e  i  cui  organi  di amministrazione siano costituiti per almeno i  due  terzi  da  donne, nonche' le imprese individuali gestite  da  donne,  che  operano  nei settori  dell'industria,  dell'artigianato,   dell'agricoltura,   del commercio, del turismo e dei servizi;
d) «Piccole imprese dell'indotto di  imprese  in  amministrazione straordinaria»: le imprese di piccola dimensione che,  alla  data  di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, hanno  prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei  due  esercizi  precedenti, almeno il 50 percento del loro fatturato  nei  confronti  di  imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal  1°  luglio  2008, alle procedure di amministrazione straordinaria  di  cui  al  decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23  dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio 2004, n. 39. Ai fini della presentazione delle richieste di  garanzia e della valutazione  del  merito  creditizio,  per  tali  imprese  si applica quanto previsto  ai  commi  3  e  4  dell'art.  6-quater  del Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche;
e) «Imprese sociali»:  le  imprese  di  micro,  piccola  e  media dimensione che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  27 aprile  2006,  n.  97,  esercitano,  in  via  stabile  e  principale, un'attivita' economica organizzata al fine della produzione  o  dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta  a  realizzare finalita' di interesse generale ed iscritte  nell'«apposita  sezione» del Registro delle Imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto  legislativo   n.   155/2006   e   successive   modifiche   e integrazioni;
f) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in  legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e  successive modifiche e integrazioni;
g) «Regioni del Mezzogiorno»:  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
h) «Regioni dell'Obiettivo  Convergenza»:  le  regioni  Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
i)  «Disposizioni  operative  del  Fondo»:  le   «condizioni   di ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di  gestione  del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.  266 e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del  23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo, valgono le ulteriori definizioni  adottate  nel  Regolamento  del  31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche  e  integrazioni  e  nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n. 106,  individua,  per  gli  interventi  del  Fondo,  in  relazione  a tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e  aree  geografiche: la  misura  della  copertura   degli   interventi   di   garanzia   e controgaranzia; la misura  della  copertura  massima  delle  perdite; l'importo massimo garantito per  singola  impresa;  la  misura  delle commissioni per l'accesso alla  garanzia.  E'  altresi'  definita  la misura  minima  dell'accantonamento   da   operare,   a   titolo   di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

Art. 3 Operazioni finanziarie con copertura massima del  Fondo  fino  all'80 percento

1. La garanzia diretta del Fondo, fatto salvo  quanto  previsto  al comma 4, e'  concessa  fino  alla  misura  massima  dell'80  percento dell'ammontare delle  operazioni  finanziarie,  comunque  finalizzate all'attivita' di impresa, riferite a:
a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle  regioni  del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell'indotto  di  imprese  in  amministrazione straordinaria, relativamente  alle  operazioni  di  finanziamento  di durata non inferiore a 5  anni,  dirette  alla  rinegoziazione  e  al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche' a fornire alle medesime  imprese  la  liquidita'  necessaria  per  il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare  dell'esposizione per  capitale,  interessi,  contrattuali  e  di  mora,  del  soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4,  e' concessa fino  alla  misura  massima  dell'80  percento  dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione  che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale  massima di  copertura  dell'80  percento.  Entro  il  predetto   limite,   la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma  liquidata  dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie  di  cui  al  comma  1 abbiano  ad  oggetto  l'anticipazione  di  crediti  verso   Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4, il consolidamento di passivita' di cui all'art. 6 o interventi sul capitale di rischio di  cui  all'art. 7, la garanzia diretta e la controgaranzia del  Fondo  sono  concesse entro le rispettive misure massime indicate nei medesimi articoli  4, 6 e 7.
5. Per la concessione della garanzia  del  Fondo  sulle  operazioni finanziarie di cui  al  comma  1,  lettera  a),  qualora  riferite  a soggetti   beneficiari   ubicati   nei   territori   delle    regioni dell'Obiettivo Convergenza, e a condizione che  siano  conformi  alle linee  guide  trasmesse  al  Gestore  dal  Ministero  dello  sviluppo economico, le Riserve «PON Ricerca e Competitivita'»,  «POIn  Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico»  e  «POIn  Attrattori  Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo sono utilizzate in via prioritaria.
6. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa beneficiaria, relativamente alle operazioni  finanziarie  di  cui  al presente articolo, e' pari  a  1,5  milioni  di  euro.  Tale  importomassimo e' innalzato a 2,5 milioni di euro per:
a) le operazioni finanziarie garantite  a  valere  sulle  Riserve «PON Ricerca e Competitivita'», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali,  Naturali  e  Turismo»  del Fondo;
b) le operazioni finanziarie di cui al comma 1 che presentano  le caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art. 4 Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni

1. La garanzia diretta del  Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura massima del 70 percento dell'ammontare delle  operazioni  finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello  stesso,  accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale  che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.  Ai  fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti  devono  essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia  nell'ammontare,  sia nella loro certezza, esigibilita' e liquidita', secondo le  modalita' previste dai decreti di cui all'art. 13,  comma  2,  della  legge  12 novembre  2011,  n.  183  e  all'art.  12,  comma  11-quinquies,  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo dell'operazione finanziaria per la quale e' presentata richiesta di ammissione alla  garanzia  del  Fondo  non  puo'  essere superiore all'ammontare dei crediti di cui al comma 1.
3. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  70  percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto beneficiario.
4.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non superino la percentuale  massima  di  copertura  dell'80%.  Entro  il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 per cento  della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al  soggetto finanziatore.
5. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro.
6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non  e'  dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell'ammissione alla garanzia.

Art. 5 Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi

1. Fatto salvo  quanto  previsto  agli  articoli  3  e  4,  per  le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' di impresa, aventi durata  non  inferiore  a  36  mesi  e  concesse  ai  soggetti beneficiari ubicati su tutto il  territorio  nazionale,  la  garanzia diretta del Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura  massima  del  70 percento dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso  in  cui  le operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento  di  passivita'  a  breve   termine,   ai   fini   del riconoscimento della predetta misura  massima  di  copertura  nonche' dell'importo massimo garantibile di  cui  al  comma  4,  l'operazione finanziaria per la quale e' richiesta  la  garanzia  del  Fondo  deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonche'  appartenente  ad  un  differente  gruppo  bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto  beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento.
2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni  di  cui  al comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  70  percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto beneficiario.
3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.  Entro il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro.

Art. 6  Altre operazioni di consolidamento di passivita'

1. Per le  operazioni  di  consolidamento  di  passivita'  a  breve termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che  ha  erogato al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, la garanzia diretta del Fondo, su tutto il territorio  nazionale,  e' concessa fino alla misura  massima  del  30  percento  dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  30  percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto beneficiario.
3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima del  60 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non superino la percentuale massima di copertura del 60  percento.  Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino al 60 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al  soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro.

Art. 7  Operazioni sul capitale di rischio

  1. Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo  le  operazioni  di acquisizione di  partecipazioni  di  minoranza  in  piccole  e  medie imprese,  realizzate  attraverso  aumenti  di  capitale  sociale,  se compiute dai fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi  per  il tramite delle societa' di gestione del risparmio e delle societa'  di gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all'art. 1,  comma 1,  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del  31  maggio  1999,  n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le operazioni di cui al comma 1,  la  garanzia  diretta  del Fondo e' concessa fino alla misura  massima  del  50  percento.  Essa copre fino al 50 percento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle  azioni  o  quote  dell'impresa  partecipata,  come risultanti dagli atti di compravendita  e/o  di  sottoscrizione.  Nei casi  di   liquidazione   volontaria   o   concorsuale   dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico  di  realizzo delle quote o  azioni,  deve  essere  prodotta  una  perizia  giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di  ufficio,  i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.
3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non superino la percentuale massima di copertura del 60  percento.  Entro il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al soggetto investitore.
4. Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena  la decadenza della garanzia.
5. L'importo massimo garantibile dal  Fondo,  per  singola  impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro.
6.  Il  Fondo  puo'  garantire  operazioni   di   acquisizione   di partecipazioni di minoranza complessivamente fino  a  50  milioni  di euro di ammontare garantito. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Comitato  di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7  agosto 1997, n. 266, puo' essere aggiornato  l'importo  massimo  garantibile dal Fondo per dette operazioni.

Art. 8  Altre operazioni finanziarie

  1. Per le operazioni finanziarie diverse  da  quelle  di  cui  agli articoli 3, 4, 5,  6  e  7,  comunque  finalizzate  all'attivita'  di impresa,  concesse  ai  soggetti  beneficiari  ubicati  su  tutto  il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo e' concessa  fino alla misura massima del 60  percento  dell'ammontare  dell'operazione finanziaria.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  60  percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto beneficiario.
3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non superino la percentuale massima di copertura del 80  percento.  Entro il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro.

 Art. 9  Commissioni per la garanzia

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  4,  comma  6,  per l'ammissione alla garanzia non e'  dovuto  il  versamento  di  alcuna commissione  al  Fondo  relativamente  alle  operazioni  finanziarie, diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a:
a) soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell'indotto  di  imprese  in  amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
d) micro, piccole e  medie  imprese  che  hanno  sottoscritto  un contratto di rete;
e) imprese sociali;
f) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto  merci su strada per conto terzi.
2. Nei casi non previsti dal comma 1, il soggetto richiedente versa al Fondo,  a  pena  di  decadenza  della  garanzia,  una  commissione espressa in termini di percentuale, applicata una tantum  all'importo garantito dal Fondo  e  variabile  in  funzione  della  tipologia  di operazione finanziaria garantita  e  della  dimensione  del  soggetto beneficiario, la cui  misura  e'  riportata,  distintamente  per  gli interventi di garanzia diretta e di controgaranzia del  Fondo,  nelle tabelle allegate al presente decreto.
3. Per le operazioni finanziarie di  cui  all'art.  7,  oltre  alla commissione una tantum di cui al comma 2,  versata  a  seguito  della concessione della garanzia, e' altresi' versata al Fondo, a  pena  di decadenza, una  commissione  annuale,  per  ciascuno  degli  anni  di detenzione della partecipazione, nella  misura  dello  0,25  percento dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura  dello  0,50 percento dell'importo garantito per gli anni successivi.

Art. 10  Accantonamento al Fondo

  1. A fronte dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo,  la  misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio,  non puo' essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal  Fondo su ogni operazione finanziaria. In relazione al  profilo  di  rischio delle diverse  tipologie  di  operazioni  finanziarie  garantite  dal Fondo,  ovvero  alla  rischiosita'  del  soggetto  beneficiario,   il Comitato di gestione del Fondo puo' innalzare la predetta percentuale di accantonamento.

Art. 11  Innalzamento delle percentuali di copertura

  1. In tutti  i  casi  previsti  dal  presente  decreto  in  cui  le percentuali di copertura del Fondo, cosi' come le percentuali massime di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di  garanzia sulle operazioni per le quali  e'  richiesta  la  controgaranzia  del Fondo, siano inferiori all'80  percento,  ovvero  qualora  la  misura massima  consentita,  seppur  fissata  dal  presente  decreto  all'80 percento,  sia  applicata  in  misura  ridotta,  la  percentuale   di copertura del Fondo puo' essere innalzata fino  alla  misura  dell'80 percento nel caso in cui l'operazione finanziaria:
a) sia garantita dal Fondo utilizzando, unitamente  alle  risorse finanziarie ordinarie del medesimo Fondo, i contributi  apportati  da banche, Regioni  o  altri  enti  e  organismi  pubblici,  ovvero  con l'intervento  della  SACE  S.p.A.,  sulla  base  di  quanto  previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  del  28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalita' definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;
b) benefici della controgaranzia  rilasciata  dal  Fondo  Europeo degli Investimenti.

Art. 12  Informazione alle imprese

1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo comunicano, in sede di domanda, le condizioni economiche applicate alle  imprese  per  la concessione  dell'operazione  finanziaria  oggetto  di  richiesta  di garanzia,  ovvero  per  il  rilascio  della  garanzia,  nel  caso  di controgaranzia.
2. L'ammissione alla garanzia del Fondo e' comunicata  ai  soggetti beneficiari dal Comitato di gestione per il tramite del  Gestore  del Fondo. Il Comitato di gestione puo' prevedere ulteriori  disposizioni in tema di  trasparenza  delle  condizioni  e  di  informazioni  alle imprese.
3. I soggetti richiedenti la garanzia diretta e  la  controgaranzia del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi  e le altre  indicazioni  riportati  nelle  Disposizioni  operative  del Fondo.

Art. 13 Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica  quanto previsto dal Regolamento del 31 maggio  1999,  n.  248  e  successive modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo.
2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di  approvazione delle  conseguenti  modifiche  e  integrazioni  delle  condizioni  di ammissibilita' e delle disposizioni di  carattere  generale,  di  cui all'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248. Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2012

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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