Ubriaco alla guida di una bicicletta? Non rischi la patente

Anche se hai alzato un po’ il gomito puoi comunque metterti in sella a una bicicletta senza il rischio della sospensione della patente di guida. A stabilirlo, secondo quanto rende noto l’Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), è una sentenza della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici di terzo grado hanno, infatti, accolto il ricorso di un ciclista al quale era stata sospesa la patente dopo che era stato sorpreso alla guida della sua bici in stato di ebbrezza alcolica. Una decisione che lui aveva contestato, appellandosi ai giudici, e sostenendo come questo tipo di sanzione debba essere disposto solo quando il reato viene commesso alla guida di un veicolo che richiede la patente di guida. E questo non è certo il caso delle biciclette.
No a sanzioni per mezzi che non richiedono titoli – In una nota dell’Asaps si legge che “il provvedimento di sospensione della patente trova applicazione, per effetto dell’articolo 219 bis del Codice della Strada introdotto con la legge 15 luglio 2009, anche nel caso in cui l’illecito è stato commesso dal conducente di un ciclomotore”. In questo caso la sospensione attiene al certificato di idoneità alla guida. Un discorso che però non vale per i ciclisti perché, secondo la normativa, la sospensione della patente può essere disposta solo quando l’imputato è titolare di un documento di guida e si trova ubriaco al volante di un mezzo che richieda quel titolo.