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Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Per Andrea Sempio c’è l’aggravante della crudeltà contro Chiara Poggi: perché questa accusa era caduta per Stasi

La Procura di Pavia ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi contestandogli anche l’aggravante della crudeltà. Questa aggravante però era caduta nei confronti di Alberto Stasi durante il suo processo: ecco cosa avevano deciso i giudici.
A cura di Giorgia Venturini
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Andrea Sempio
Andrea Sempio
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La Procura di Pavia non ha solo accusato Andrea Sempio di essere l'unico omicida di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, ma gli ha anche contestato l'aggravante di "aver agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto". E l'aggravante di "aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Le accuse nei confronti di Andrea Sempio si leggono nell'avviso con il quale i magistrati invitano l'indagato a presentarsi per un interrogatorio il 6 maggio prima di concludere le indagini e (molto probabilmente) procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Il 6 maggio Sempio potrà decidere di rispondere alle domande o di avvalersi della facoltà di non rispondere. Certo è che una volta concluse queste indagini la difesa di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva dell'omicidio della fidanzata, potrà chiedere la revisione del processo.

Ad oggi però, leggendo quello che scrivono i pm nell'avviso consegnato ad Andrea Sempio, c'è qualcosa che non torna: perché all'attuale indagato è stata contestata l'aggravante della crudeltà? Ovvero un'aggravante che non è stata riconosciuta ad Alberto Stasi nella sentenza che lo ha condannato in via definitiva nel 2014? Soprattutto dal momento che stiamo parlando dello stesso omicidio?

Andiamo per ordine. Mettendo a confronto le prime accuse di entrambi, scopriamo che c'era la stessa aggravante. Alberto Stasi – come si legge nelle carte della Corte d'Assise d'Appello bis – era stato rinviato a giudizio perché aveva cagionato "la morte di Chiara Poggi colpendola al capo e al volto con reiterati colpi inferti con un corpo contundente così determinando la lacerazione dell'encefalo, la contestuale frattura con sfondamento del cranio in regione parieto-occipitale sinistra e numerose lesioni contusive al capo e al viso, lesioni dalle quali derivava la morte della persona offesa".

Tutto questo con l'aggravante "di avere adoperato sevizie e aver agito con crudeltà verso la vittima costituite dall'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima".

Insomma accuse molto simili a quelle da cui si sta difendendo Andrea Sempio. Per Alberto Stasi era poi successivamente caduta durante il processo l'aggravante delle crudeltà. E questo fa intendere che spetterà a un eventuale processo nei confronti dell'attuale indagato riconoscere o meno l'aggravante della crudeltà. Certo è che i pm di Pavia hanno deciso di contestare a Sempio la stessa aggravante contestata a Stasi dai pm di Vigevano fin dall'inizio.

Ma poi perché nel processo a Stasi era caduta? Ecco quello che si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna: "Secondo l'originaria ipotesi accusatoria il delitto è stato commesso con sevizie e crudeltà verso la vittima ‘costituite dall'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima'. Il Procuratore Generale, nel chiedere la conferma di tale aggravante, ha in realtà posto l'accento più che sulla reiterazione dei colpi, tutti univocamente indirizzati al capo della vittima, sulle modalità dell'azione, il cui finale è costituito dal quel ‘lancio' del corpo di Chiara giù dalle scale della cantina, dimostrativo non solo dell'assenza di pietà dell'assassino, ma anche del suo ‘disprezzo' per la vittima, da eliminare a tutti i costi".

Precisando che "la giurisprudenza, come è noto, è costante nell'escludere che la reiterazione di colpi inferti alla vittima sia significativa della volontà dell'agente di infliggerle sofferenze ‘che esulano il normale processo di causazione dell'evento morte' (in ipotesi in cui la condotta si era concretizzata nel colpire la vittima con 64 coltellate, in varie parti del corpo)".

Ecco poi come i giudici entrano nel dettagli e spiegano perché non è stata riconosciuta l'aggravante:

La ricostruzione che si è fatta del delitto ha in questo caso evidenziato una sorta di "progressione" criminosa, dipendente dalla reazione della vittima, già inizialmente colpita al capo, e poi di nuovo e con maggiore violenza ancora colpita, in prossimità della porta della cantina, fino alla azione finale del lancio, a testa in giù, lungo le scale.

Tale condotta tuttavia, all'evidenza supportata da un dolo d'impeto, scatenato da quel movente che non è stato possibile accertare, va valutata nella sua unicità e nel suo sviluppo indirizzato verso l'esito finale voluto, ovvero la morte della vittima. Tale esito avrebbe dovuto simulare un incidente domestico, ma il flebile tentativo di reazione da parte di Chiara, e l'incertezza a questo punto sulla sua buona riuscita, hanno evidentemente indotto l'imputato a quel supplemento di violenza "necessitato" dal fine ultimo, che era quello di eliminare la fidanzata e di "nasconderne" il corpo.

La condotta posta in essere per portare a compimento il proposito criminoso non ha quindi integrato quella particolare efferatezza necessaria ad integrare la contestata aggravante, anche se della stessa la Corte ha tenuto conto nella complessiva valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione in concreto della pena.

Ora non si sa se Andrea Sempio andrà a processo e come sarà l'esito di questo eventuale processo. Sarà però quell'eventuale giudice a riconoscergli o meno l'aggravante della crudeltà. Ma un passo alla volta, l'attesa adesso è tutta per l'interrogatorio del 6 maggio.

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